CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne tributaria regionale dellaCampania, n. 1589/2018, depositata il 19/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], ex socio e legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, estinta in data 09/07/2013 a seguito dicancellazione dal registro delle imprese, impugnava, dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento n.TF3030503258/2015, con il quale, in relazione all’anno 2010, erano statedeterminate induttivamente a carico della predetta società, stantel’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, maggiori imposte aNumero registro generale 28705/2018Numero sezionale 4777/2026Numero di raccolta generale 19308/2026Data pubblicazione 11/06/2026titolo di Ires (euro 152.766,00), Irap (euro 27.609,00) e Iva (euro367.768,00), oltre interessi e sanzioni.L’accertamento traeva origine dai processi verbali di constatazione(di seguito, p.v.c.) della Guardia di Finanza del 26/06/2012 edell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dai quali erano emerse violazioni formali e sostanziali acarico della predetta società, relative, tra l’altro, alla mancata esibizione,da parte del contribuente, delle scritture contabili obbligatorie, dei registrie dei libri previsti dal codice civile. Inoltre, da una verifica eseguita sulconto corrente bancario intestato alla società erano risultate diversemovimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti) che, essendorimaste prive di giustificazione, erano state considerate dall’Ufficio, aisensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, come ricavi occulti per unimporto totale di euro 3.703.423,00.A sostegno del ricorso il contribuente eccepiva: a) la violazione efalsa applicazione dell’art. 2495 c.c., essendo stato l’atto impositivoemesso nei confronti di una società già estinta ed in assenza di unfenomeno successorio; b) la nullità dell’atto conclusivo dell’accertamento,nel quale si faceva confusamente riferimento alla qualità, non più rivestitadal contribuente, di legale rappresentante della società ormai estinta; c) laviolazione degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n.633/1972 in riferimento alle operazioni di calcolo sia del redditod’impresa, che delle imposte Ires, Irap e Iva; d) la violazione e falsaapplicazione delle norme e dei principi generali in tema di accertamentounitario e cumulo giuridico delle sanzioni; e) il difetto di motivazionedell’avviso di accertamento; f) la sussistenza di una situazione dilitisconsorzio necessario o facoltativo con gli altri destinatari dell’attoimpositivo.La CTP adita rigettava il ricorso.Numero registro generale 28705/2018Numero sezionale 4777/2026Numero di raccolta generale 19308/2026Data pubblicazione 11/06/20262. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava inammissibile ilgravame in quanto di contenuto assolutamente generico.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adun solo motivo.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Anche il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico, articolato, motivo si deducono tre doglianze, tra loroconnesse, consistenti nella: a) violazione e falsa applicazione degli artt.36, 53 e 56 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132 e 342 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; b) nullità della sentenzaimpugnata in riferimento all’art. 112 c.p.c., per violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia sulledomande fatte valere dalla parte, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.; c) incoerenza e manifesta illogicità della motivazione, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La CTR, invero, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalcontribuente per asserita genericità dei motivi, in quanto questi, senzaalcun riferimento alle statuizioni censurate, non contenevano una parteargomentativa idonea a contestare il fondamento logico-giuridicodell’impugnata sentenza, ma si limitavano alla mera riproposizione delledoglianze già sollevate in primo grado e disattese dalla CTP.Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla corte di merito,l’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 subordina l’inammissibilità dell’appello, nelprocesso tributario, alla circostanza che uno degli elementi essenzialidell’atto di gravame manchi o sia assolutamente incerto. Tale ipotesi,Numero registro generale 28705/2018Numero sezionale 4777/2026Numero di raccolta generale 19308/2026Data pubblicazione 11/06/2026però, non ricorre nel caso in esame, posto che il contribuente avevadettagliatamente indicato sia le statuizioni investite dalla censura che leragioni poste a base delle doglianze formulate fin dal ricorso originario, edaveva illustrato la contrapposizione tra le une e le altre, cosìsoddisfacendo il requisito di specificità dei motivi di impugnazione previstodalla predetta norma.1.1 Il motivo – da ritenersi ammissibile in quanto, seppure basato suplurime doglianze, consente di enucleare agevolmente le censure mosseavverso la sentenza impugnata - è fondato.1.2 La CTR, nel dichiarare inammissibile l’appello, ha sostenuto che imotivi di gravame erano «assolutamente generici, consistendo in unamera elencazione dei punti della decisione che la parte ritiene viziati e nonrisultando in alcun modo esplicitate le ragioni delle censure mosse allasentenza di prime cure. Tanto a fronte di una pronuncia che hapuntualmente risposto a tutte le doglianze mosse dall’istante con ilricorso».I giudici d’appello hanno poi richiamato il principio giurisprudenzialesecondo cui, ai fini della valida impugnazione di un capo di sentenza, ènecessario che nell’atto di appello sia contenuta una parte argomentativache, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, siaidonea ad incrinare il fondamento logico-giuridico della stessa, sicché èinammissibile l’atto di appello che, limitandosi a riprodurre leargomentazioni a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primogrado, non contenga alcuna parte argomentativa.1.3 La statuizione della CTR, a parere del Collegio, non ècondivisibile, in quanto si pone in contrasto con il consolidatoorientamento di questa Corte secondo cui, nel processo tributario, lariproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste afondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per ilcontribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (perNumero registro generale 28705/2018Numero sezionale 4777/2026Numero di raccolta generale 19308/2026Data pubblicazione 11/06/2026l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioniadottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazionespecifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, quando il dissensoinvesta la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto digravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura sianoricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. 04/02/2026, n.2393; Cass. 09/01/2024, n. 810; Cass. 20/12/2018, n. 32954).Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell'appello nelprocesso tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato alcontrollo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nelmerito (Cass. 20/03/2026, n. 6764; Cass. 19/12/2018, n. 32838; Cass.23/11/2018, n. 30525; Cass. 22/01/2016, n. 1200), sicché l’onere dispecificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando ilcontribuente o l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed ariproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni già dedotte inprimo grado (Cass. 19/09/2024, n. 25191; Cass. 05/10/2018, n. 24641).In sostanza, nel processo tributario la sanzione di inammissibilitàdell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53,comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, deve essere interpretatarestrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi didisposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosiconsentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà dicontestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul meritodell'impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15519; Cass. 15/01/2019, n.707).1.4 Ai predetti principi la CTR non si è attenuta, in quanto ilcontribuente, come si evince dal contenuto dell’atto di gravame riportatonel ricorso per cassazione e a questo allegato, ha indicato, in modopuntuale e specifico, i capi della sentenza della CTP ritenuti censurabili e,in ordine a ciascuno di essi, ha chiaramente evidenziato i motivi diNumero registro generale 28705/2018Numero sezionale 4777/2026Numero di raccolta generale 19308/2026Data pubblicazione 11/06/2026doglianza, ribadendo le medesime censure già proposte in primo grado,con una inequivoca manifestazione della propria volontà di chiedere ilriesame e la riforma della sentenza della CTP. Il che soddisfa ampiamentei requisiti di specificità dei motivi di cui all’art. 53 citato.2. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazione dellasentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, perché proceda a nuovogiudizio e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]