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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 13898/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "RACHID" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alleparti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LiC,Y)`-2) R.G.1402511_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con due motivi di ricorso l'inosservanza della legge processuale e l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 110, 321 cod. pen. capo D) e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 capo A) — e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con un unico motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché proposti avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consicdìr frnstensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "RACHID" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alleparti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LiC,Y)`-2) R.G.1402511_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con due motivi di ricorso l'inosservanza della legge processuale e l'omessa motivazione rispetto alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. poc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 110, 321 cod. pen. capo D) e art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 capo A) — e il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con un unico motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accertamento dell'insussistenza di una delle cause di proscioglimento motivazione ex art. 129 cod.proc.pen. per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché proposti avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. che, consente di proporre ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2023 Il consicdìr frnstensor
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