CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28827/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. L. Miranda, che haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria fatta pervenire dal difensore, Avv. D. Buongiorno, con la qualeha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiaratoinammissibile quella di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord.pen., promosse da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni tre direclusione in esecuzione per la condanna definitiva riportata per il reato dibancarotta fraudolenta, commesso nell’anno 2002.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a quattro motivi, diseguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 666 e 678 cod.proc. pen. e violazione del principio del contraddittorio.Il ricorrente si duole della decisione adottata senza parere del Procuratoregenerale che, nell’udienza, all’esito della discussione, si era espresso chiedendoun’integrazione istruttoria. Quindi, il riferimento operato, nel provvedimentoimpugnato, nella parte in cui richiama il parere del Procuratore generale, sarebbenon veritiero.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del principio dipresunzione di non colpevolezza nonché violazione degli artt. 47 Ord. pen., 666e 678 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.L'ordinanza impugnata rigetta la richiesta di affidamento in prova ritenendola misura non sufficientemente contenitiva sulla base dell'esistenza di unprocedimento pendente, per numerosissime condotte di rilievo penale (innumero di circa 20), specificando che le contestazioni si collocano negli anni tra il2019 e il 2021.Si tratta di prognosi in contrasto con la disciplina di cui all'art. 47 Ord. pen.e con i canoni del procedimento di sorveglianza perché si trasforma la pendenzadi un procedimento in un indice ostativo, senza vaglio concreto dei fatti accertatie contestati, peraltro, in modo non definitivo.Si richiamano precedenti di legittimità secondo i quali le fonti conoscitivecomprendono anche pendenze processuali o formazioni di polizia ma questielementi non possono, di per sé, secondo la stessa giurisprudenza, assumerevalenza negativa ai fini della concessione dell'affidamento in prova e,soprattutto, devono essere specificati quanto a contenuti e a collocazionetemporale dei fatti contestati.Il Tribunale di sorveglianza si fonda su un procedimento pendente, ancora infase di udienza preliminare, dopo l'avvenuto annullamento in sede cautelaredelle contestazioni più gravi, senza esplicitare perché quelle contestazioni -ancora non accertate con sentenza definitiva - debbano prevalere su elementiquali il domicilio, il supporto familiare, l'attività lavorativa documentata. Tanto afronte di un fatto per il quale è in esecuzione la pena, che risale al 2002.2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione e travisamentodella prova.L'ordinanza afferma che la commissione delle condotte, oggetto diprocedimento pendente, successive al precedente affidamento in prova,sarebbero la dimostrazione del totale fallimento del percorso di risocializzazionea suo tempo intrapreso dal condannato.Tale conclusione è contraddittoria perché contrasta, peraltro, con gli attitenuto conto che il precedente affidamento in prova si è concluso con esitoformalmente positivo.La motivazione è contraddittoria perché, da un lato, riconosce il precedenteaffidamento in prova eseguito e terminato con esito positivo, quindi, senzaalcuna segnalazione negativa; dall'altro, afferma che questo dimostra il totalefallimento del percorso risocializzante intrapreso dal condannato, però senzaindicare alcuna violazione di prescrizioni o l'intervenuta revoca della misura.2.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione.L’ordinanza rigetta le istanze del condannato per fatti risalenti a oltrevent'anni prima. La motivazione si pone in contrasto con la struttura normativadell'art. 47 Ord pen. ritenendo l’affidamento in prova non sufficientementecontenitivo, a fronte della necessità di monitoraggio e osservazione in sedeintramuraria.La finalità rieducativa della pena impone una valutazione individualizzata enon può non essere considerata la totale divergenza temporale tra lacommissione del fatto e il momento in cui è fatta la valutazione di pericolositàsociale, sicché l'affermazione secondo cui è necessario un ulteriore periodo diosservazione è priva di adeguato supporto argomentativo e non consente dicomprendere il percorso motivazionale del giudice di sorveglianza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, M. L. Miranda, haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria di replica con la quale ha conclusochiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse e,comunque, perché manifestamente infondato. Invero, si rileva dalla lettura delverbale di udienza, atto da esaminare in relazione alla qualità dell’eccezioneproposta, che effettivamente, come dedotto, il Procuratore generale si èespresso chiedendo un’integrazione istruttoria che il Tribunale di sorveglianza ha,evidentemente, reputato irrilevante, senza altro aggiungere in via subordinata.Ciò evidenzia, quindi, che entrambe le parti, nel contraddittorio, sono stateinterpellate e sono state poste in condizione di esprimersi sull’oggetto dellaprocedura.1.2. Il secondo motivo è infondato.Il processo pendente, per il numero di reati (circa venti) e la qualità dellecondotte elencate dal Tribunale di sorveglianza, anche se non specificate, una aduna, quanto alla descrizione analitica di ciascuno dei fatti contestati, è elementosenz’altro utile ai fini della ritenuta pericolosità sociale all’attualità e, dunque,non appare viziata da illogicità manifesta la motivazione del provvedimentoimpugnato, nella parte in cui assegna a detto carico pendente una significativavalenza, ai fini del giudizio demandato.Il carico pendente, peraltro, non è l’unico elemento considerato nelprovvedimento impugnato nel quale sono indicate anche informazioni di polizia,la misura cautelare adottata nei confronti del condannato per reati di usura edevasione fiscale, successivi, perché risalenti al 7 dicembre 2022, ulteriorielementi negativi peraltro non attinti, con il ricorso, da specifica critica.Quindi, fermi i principi che afferma la pacifica giurisprudenza riportata nelricorso, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, non è questo il caso al qualedetti principi si attagliano, posto che il diniego fonda su una pluralità diargomenti, ivi compreso il carico pendente che però, nella specie, assume unavalenza del tutto peculiare per numero e qualità delle contestazioni.Non si ravvisa, poi, alcuna violazione del principio di non colpevolezzaperché la nostra giurisprudenza si è espressa nel senso che possono essereconsiderati anche i carichi pendenti, quando dagli atti possano trarsi elementiobiettivi utili ai fini della valutazione richiesta al giudice.A tal fine, invero, si sostiene che non possono assumere rilievo soltantofattori negativi, quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, iprecedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza; né è necessaria laprova della completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che tale processo siastato avviato (tra le altre, Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151– 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 — 01).Nell’affidamento in prova al servizio sociale, però, non potendosi prescinderedalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, ètuttavia necessaria anche la valutazione della condotta del condannatosuccessiva al reato per il quale è stata irrogata la pena in esecuzione. Dunque,appare necessario procedere all’esame delle condotte attuali, oltre cheesaminare, per una valutazione complessiva, i precedenti penali e i carichipendenti. Ciò, anche in assenza di completa revisione critica del proprio passato(tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.264602; Sez. 1, n.44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).1.3. Il terzo motivo è inammissibile.Il provvedimento impugnato dà atto dell’esito positivo dell’affidamento inprova già fruito in precedenza per altra condanna. Tuttavia, l’ordinanza segnala,con ragionamento coerente e immune da vizi anche logici, che i fatti per i qualipende procedimento sono successivi alla conclusione del periodo di affidamento.Da tale dato, quindi, il Tribunale trae un giudizio che pare al Collegio debbacondividersi nel senso che quell’affidamento in prova, nonostante abbia avuto uncontingente esito positivo, non è stato dirimente e decisivo per la pienariabilitazione futura del condannato, tanto che questi, successivamente, hacontinuato a commettere fatti valutabili negativamente in punto pericolositàsociale; di qui, la ritenuta carenza di una prognosi di futuro buon fine dellaprova, cui il Tribunale approda con ragionamento complessivo, immune dacensure di ogni tipo.1.4. Il quarto motivo è infondato perché si contesta un giudizio di puromerito, considerata anche l’epoca alla quale risalgono i fatti di bancarotta per iquali è stata irrogata la pena in esecuzione, ma di gradualità del trattamento,che il Tribunale motiva in modo succinto ma adeguato.Si tratta di ragionamento in linea con l’indirizzo di questa Corte dilegittimità secondo il quale necessita da parte del giudice di sorveglianza unesame complessivo della personalità del detenuto medesimo e dell'avanzamentodel percorso di risocializzazione, onde parametrare l’istanza rieducativasottostante la misura alternativa invocata, con i profili di pericolosità residuadell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]