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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1994

Cassazione n. 50917/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1994 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non avere il Tribunale di sorveglianza di Catania valutato l'evoluzione personologica dell'istante e per avere ritenuto ostative al beneficio condotte risalenti - non sono consentite, risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto.

Invero, detto Tribunale, nel rigettare l'affidamento, fa riferimento, oltre a delitti commessi tra il 2015 e il 2018, ai gravi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, armi, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, diverse guide senza patente, nonché ai procedimenti pendenti per ulteriori delitti e alla continua frequentazione di persone con pregiudizi penali e di polizia a carico (accertata fino al 2022), come evidenziato sia dalla relazione delle forze dell'ordine di cui alla nota del 13 settembre 2021 sia dall'informativa della Questura del 6.3.2023.

Rileva, inoltre, lo stesso Tribunale che, nonostante il reo abbia già beneficiato due volte dell'affidamento in prova al servizio sociale nel 2011 e nel 2014, ciò non l'ha indotto ad avviare un percorso di emenda, data la commissione dei reati sopra menzionati in epoca successiva; e che, pure a fronte di una favorevole relazione dell'UEPE anche in considerazione del fatto che il reo svolge attività lavorativa di bracciante agricolo, le circostanze sopra riepilogate depongono in senso sfavorevole a una prognosi di affidabilità e, quindi, di idoneità della misura invocata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/11/1994 avverso l'ordinanza del 14/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per non avere il Tribunale di sorveglianza di Catania valutato l'evoluzione personologica dell'istante e per avere ritenuto ostative al beneficio condotte risalenti - non sono consentite, risolvendosi in mere doglianze in punto di fatto. Invero, detto Tribunale, nel rigettare l'affidamento, fa riferimento, oltre a delitti commessi tra il 2015 e il 2018, ai gravi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, armi, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, diverse guide senza patente, nonché ai procedimenti pendenti per ulteriori delitti e alla continua frequentazione di persone con pregiudizi penali e di polizia a carico (accertata fino al 2022), come evidenziato sia dalla relazione delle forze dell'ordine di cui alla nota del 13 settembre 2021 sia dall'informativa della Questura del 6.3.2023. Rileva, inoltre, lo stesso Tribunale che, nonostante il reo abbia già beneficiato due volte dell'affidamento in prova al servizio sociale nel 2011 e nel 2014, ciò non l'ha indotto ad avviare un percorso di emenda, data la commissione dei reati sopra menzionati in epoca successiva; e che, pure a fronte di una favorevole relazione dell'UEPE anche in considerazione del fatto che il reo svolge attività lavorativa di bracciante agricolo, le circostanze sopra riepilogate depongono in senso sfavorevole a una prognosi di affidabilità e, quindi, di idoneità della misura invocata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre
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