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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 10222/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 31649/21 della Settima sezione penale della Corte di Cassazione del 02/07/2021 letto il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannaton sentenza irrevocabile per i delitti di concorso in rapina pluriaggravata, ricettazione e illecita detenzione di armi, ha proposto ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Settima sezione penale indicata in epigrafe, deducendo che con tale pronuncia la Corte di cassazione è incorsa in un duplice errore percettivo, consistito il primo, nell'avere ritenuto la sentenza di appello immune da censure nella parte in cui ha affermato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse immediatamente riconosciuto il ricorrente in compagnia del coimputato deceduto Latella ed il secondo, per avere parimenti ritenuto immune da vizi la sentenza nella valutazione delle deposizioni dei testimoni assunti in grado di appello, che ne avevano confermato con assoluta certezza l'alibi; che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché chiaramente esulante dai ristretti limiti della verifica di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., confondendo il ricorrente il concetto dell'errore materiale o di fatto con quello dell'errore di valutazione, insindacabile con lo strumento dell'impugnazione straordinaria, se non al costo di trasformarla in un non consentito secondo (ordinario) grado di legittimità; che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (tra molte v.

Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193, in fattispecie di dedotta erroneità dell'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali sul ruolo svolto dall'imputato nella commissione di un omicidio); che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma A in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis , il 17 febbraio 2022 Il con •li stensore Il PreAidente GioraioFidelbo E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 31649/21 della Settima sezione penale della Corte di Cassazione del 02/07/2021 letto il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannaton sentenza irrevocabile per i delitti di concorso in rapina pluriaggravata, ricettazione e illecita detenzione di armi, ha proposto ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Settima sezione penale indicata in epigrafe, deducendo che con tale pronuncia la Corte di cassazione è incorsa in un duplice errore percettivo, consistito il primo, nell'avere ritenuto la sentenza di appello immune da censure nella parte in cui ha affermato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] avesse immediatamente riconosciuto il ricorrente in compagnia del coimputato deceduto Latella ed il secondo, per avere parimenti ritenuto immune da vizi la sentenza nella valutazione delle deposizioni dei testimoni assunti in grado di appello, che ne avevano confermato con assoluta certezza l'alibi; che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché chiaramente esulante dai ristretti limiti della verifica di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., confondendo il ricorrente il concetto dell'errore materiale o di fatto con quello dell'errore di valutazione, insindacabile con lo strumento dell'impugnazione straordinaria, se non al costo di trasformarla in un non consentito secondo (ordinario) grado di legittimità; che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (tra molte v. Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193, in fattispecie di dedotta erroneità dell'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali sul ruolo svolto dall'imputato nella commissione di un omicidio); che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma A in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis , il 17 febbraio 2022 Il con •li stensore Il PreAidente GioraioFidelbo E
Sentenza Cassazione n. 10222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris