CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 30251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato inammissibile l'appello - perché non corredato da procura speciale contenente elezione o dichiarazione di domicilio dell'imputata appellante ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei confronti di costei pronunciata dal Giudice di Pace di quella stessa città in data 3 luglio 2023, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. (fatto commesso in Centola il 24 maggio 2020); - che avverso l'ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e di motivazione, in ragione della sussistenza di un difetto di interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 89 d.lgs. 150/2022 e 581, comma 1 ter e 1 quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sotto sei profili; - che tutti i profili di censura sono manifestamente infondati, posto che questa Corte ha già più volte dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.» (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900), «trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324; Conf. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. C