CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito al contestato delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen. è manifestante infondato oltre che riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di Palermo che, mostrando di condividere la decisione di primo grado sul punto, ha evidenziato come il ricorrente avesse minacciato di morte la parte offesa conseguendo il risultato di impedire la notifica dell'intimazione di abbattere, per motivi sanitari, i capi di bestiame affetti da brucellosi; rilevato che afferisce al precluso merito il tentativo del ricorrente di effettuare una ricostruzione alternativa della vicenda attraverso l'estrapolazione di alcuni passaggi delle testimonianze che la Corte di appello ha dimostrato di aver complessivamente e correttamente apprezzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1