CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11332/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento del G.I.P. limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 settembre 2021 il Tribunale di Gorizia, preso atto della rinuncia formulata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] all'opposizione al decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 cod. pen., ha dichiarato esecutivo il decreto opposto con trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, contestualmente liquidando le spese di costituzione in favore della costituita parte civile. 2. Avverso il predetto provvedimento, limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile, è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, secondo il ricorrente la condanna alle spese in favore della parte civile sarebbe stata possibile solamente in caso di accoglimento della domanda di restituzione ovvero di risarcimento del danno, in esito quindi al giudizio conseguente all'opposizione. In specie dette circostanze non si erano verificate, e in ogni caso la parte civile aveva la possibilità di agire in sede civile per conseguire adeguata tutela. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di chiedere l'annullamento senza rinvio del provvedimento del G.I.P. limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Avuto infatti riguardo all'unico motivo di impugnazione, anche il Procuratore generale ha ricordato il principio in forza del quale deve considerarsi illegittimo il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna per intervenuta rinunzia, condanna l'imputato alla refusione delle spese di costituzione di parte civile, atteso che la condanna al risarcimento e alle restituzioni non è prevista dalla disciplina del rito speciale in oggetto, né può applicarsi la previsione dell'art. 541 cod. proc. pen., che subordina la condanna dell'imputato alla refusione delle spese all'accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile (Sez. 6, n. 13295 del 29/01/2018, Mitri, Rv. 272773). 4.1.1. Tra l'altro va solamente aggiunto che, dalla lettura del verbale, risulta che la rinuncia era già presente negli atti del giudizio, ancor prima quindi della costituzione della parte civile avvenuta all'udienza dell'8 settembre 2021 destinata alla comparizione delle parti. 4.1.2. In ogni caso nel processo verbale viene evidenziato che la difesa dell'opponente si richiamava alla dichiarazione di rinuncia già in atti, mentre la costituzione di parte civile è avvenuta direttamente all'udienza. In tal senso, quindi, non sussistevano neppure eventuali oneri informativi a carico dell'odierno ricorrente (cfr. invece, quanto al giudizio ordinario, Sez. 5, n. 29472 del 07/05/2018, Dante, Rv. 273476). 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna alle spese di parte civile. Così deciso in Roma il 23/02/2022 Il Consigliere este