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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 ottobre 1986

Cassazione n. 08507/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inamnnissibilita' del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale, in data 14 giugno 2019, il Tribunale di Aosta aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.110, 624, 625, comma 2, cod. pen. in riferimento all'art. 625, comma 1 n. 5, e all'art. 61 n. 2 cod. pen. commesso in Charvensod nella notte tra il 5 il 6 maggio 2017 (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 55, comma 9, d.

Igs. 21 novembre 2007, n.231 per avere in concorso con altri indebitamente utilizzato, non essendone titolare, l'apparato telepass installato sulla Fiat 500 Abarth di cui al capo precedente (capo 2); del reato di cui agli artt.110, 624, 625 n. 2 cod. pen. in riferimento all'art. 625, comma 1 nn. 2 e 5, e all'art. 61 n. 7 cod. pen. commesso in Courmayeur nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2017.

Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

In particolare, secondo la difesa, la Corte di appello non ha applicato rigorosamente il principio secondo il quale il riscontro alla chiamata in correità è individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante ma offre elementi che colleghino il fatto stesso alla persona del chiamato fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.

Le circostanze che il chiamante in correità conoscesse il chiamato e che tra i due siano intercorse comunicazioni telefoniche nell'immediatezza dei fatti non integrano, si assume, il valore di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, la Corte di appello ha trascurato che il chiamante in correità, inizialmente avvalsosi della facoltà di non rispondere, solo dopo aver conosciuto gli atti processuali ha formulato la chiamata in correità per ottenere un trattamento sanzionatorio più benevolo.

Con il secondo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione per omessa considerazione dei motivi di appello, segnatamente della censura difensiva concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Tale richiesta è stata negata dalla Corte di appello senza idonea motivazione, trattandosi di questione nuova e non esaminata dal giudice di primo grado.3.

Il ricorso è inammissibile.

4. La sentenza impugnata risulta pienamente rispettosa dei criteri di valutazione della chiamata in correità, richiamando le considerazioni espresse dal giudice di primo grado circa l'attendibilità intrinseca del dichiarante, desunta dalla corrispondenza del dichiarato alla ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia giudiziaria in base all'analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.

Quanto ai riscontri esterni individualizzanti, i giudici di merito hanno fornito congrua e dettagliata verifica dei dati emersi dall'analisi dei tabulati telefonici, sottolineando quale ulteriore riscontro la pendenza di un altro procedimento penale per un furto commesso con modalità analoghe nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2017.

4.1. Alla pag.6 della sentenza, in particolare, si sono analiticamente spiegate le ragioni per le quali la chiamata in correità sia stata ritenuta attendibile, considerando che lo spegnimento dei telefoni dell'imputato, del chiamante in correità e del terzo complice, nel medesimo orario serale, e la disattivazione dei telefoni per tutta la notte, nonché i contatti intercorsi immediatamente prima dello spegnimento e immediatamente dopo la riaccensione, costituissero univoci elementi di riscontro individualizzante dell'esistenza di un accordo e della finalità di eludere la ricostruzione dei loro spostamenti durante la notte.

La Corte territoriale ha rimarcato che il fatto contestato all'imputato avesse elementi comuni a fatti verificatisi prima e dopo quelli oggetto del presente processo, in tutti i casi avendo operato tre soggetti che utilizzavano un blocco di calcestruzzo da cantiere per rompere le vetrate degli infissi, un estintore e una corda.

Brasoveanu, chiamante in correità, e Dima, indicato come terzo complice, erano stati già condannati dal Tribunale di Aosta per i fatti contestati nel presente procedimento.

4.2. Con tali specifiche argomentazioni la censura omette di confrontarsi in violazione dell'onere, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del motivo di ricorso.

5. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che la stretta correlazione funzionale tra il motivo di impugnazione e la sentenza rende evidente l'inammissibilità di doglianze concernenti la motivazione del provvedimento che si sia limitato a replicare sinteticamente, come nel caso concreto, a censure generiche e prive di allegazione di fatti a sostegno delle stesse.

Secondo quanto si evince dalla lettura dell'atto di appello, la difesa si era limitata a sostenere che l'eccessività della pena rispetto al supposto ruolo avuto dall'Istoc, di fatto non accertato, rispetto a quello dei concorrenti avrebbe dovuto, si riporta alla lettera, «portare all'applicazione della circostanza attenuante ex art.114 c.p. avendo avuto l'opera prestata dall'imputato nell'episodio contestato verosimilmente minima».

Si tratta di allegazione incompleta nella sua struttura logica e del tutto generica, onde il ricorrente non può in questa sede lamentare un vizio della motivazione per avere la Corte territoriale affermato che «Dagli atti non risulta che l'imputato abbia dato un contributo minimo alla realizzazione dei reati»; il giudice di appello non è, infatti, obbligato a fornire una motivazione specifica in replica a un motivo di appello genericamente formulato senza addurre particolari ragioni.

6. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01).

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/10/1986 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inamnnissibilita' del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale, in data 14 giugno 2019, il Tribunale di Aosta aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt.110, 624, 625, comma 2, cod. pen. in riferimento all'art. 625, comma 1 n. 5, e all'art. 61 n. 2 cod. pen. commesso in Charvensod nella notte tra il 5 il 6 maggio 2017 (capo 1); del reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n.231 per avere in concorso con altri indebitamente utilizzato, non essendone titolare, l'apparato telepass installato sulla Fiat 500 Abarth di cui al capo precedente (capo 2); del reato di cui agli artt.110, 624, 625 n. 2 cod. pen. in riferimento all'art. 625, comma 1 nn. 2 e 5, e all'art. 61 n. 7 cod. pen. commesso in Courmayeur nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2017. Con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, secondo la difesa, la Corte di appello non ha applicato rigorosamente il principio secondo il quale il riscontro alla chiamata in correità è individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante ma offre elementi che colleghino il fatto stesso alla persona del chiamato fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato. Le circostanze che il chiamante in correità conoscesse il chiamato e che tra i due siano intercorse comunicazioni telefoniche nell'immediatezza dei fatti non integrano, si assume, il valore di riscontri ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, la Corte di appello ha trascurato che il chiamante in correità, inizialmente avvalsosi della facoltà di non rispondere, solo dopo aver conosciuto gli atti processuali ha formulato la chiamata in correità per ottenere un trattamento sanzionatorio più benevolo. Con il secondo motivo deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione per omessa considerazione dei motivi di appello, segnatamente della censura difensiva concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Tale richiesta è stata negata dalla Corte di appello senza idonea motivazione, trattandosi di questione nuova e non esaminata dal giudice di primo grado.3. Il ricorso è inammissibile. 4. La sentenza impugnata risulta pienamente rispettosa dei criteri di valutazione della chiamata in correità, richiamando le considerazioni espresse dal giudice di primo grado circa l'attendibilità intrinseca del dichiarante, desunta dalla corrispondenza del dichiarato alla ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia giudiziaria in base all'analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. Quanto ai riscontri esterni individualizzanti, i giudici di merito hanno fornito congrua e dettagliata verifica dei dati emersi dall'analisi dei tabulati telefonici, sottolineando quale ulteriore riscontro la pendenza di un altro procedimento penale per un furto commesso con modalità analoghe nella notte tra il 28 e il 29 aprile 2017. 4.1. Alla pag.6 della sentenza, in particolare, si sono analiticamente spiegate le ragioni per le quali la chiamata in correità sia stata ritenuta attendibile, considerando che lo spegnimento dei telefoni dell'imputato, del chiamante in correità e del terzo complice, nel medesimo orario serale, e la disattivazione dei telefoni per tutta la notte, nonché i contatti intercorsi immediatamente prima dello spegnimento e immediatamente dopo la riaccensione, costituissero univoci elementi di riscontro individualizzante dell'esistenza di un accordo e della finalità di eludere la ricostruzione dei loro spostamenti durante la notte. La Corte territoriale ha rimarcato che il fatto contestato all'imputato avesse elementi comuni a fatti verificatisi prima e dopo quelli oggetto del presente processo, in tutti i casi avendo operato tre soggetti che utilizzavano un blocco di calcestruzzo da cantiere per rompere le vetrate degli infissi, un estintore e una corda. Brasoveanu, chiamante in correità, e Dima, indicato come terzo complice, erano stati già condannati dal Tribunale di Aosta per i fatti contestati nel presente procedimento. 4.2. Con tali specifiche argomentazioni la censura omette di confrontarsi in violazione dell'onere, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen., di illustrare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno del motivo di ricorso. 5. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che la stretta correlazione funzionale tra il motivo di impugnazione e la sentenza rende evidente l'inammissibilità di doglianze concernenti la motivazione del provvedimento che si sia limitato a replicare sinteticamente, come nel caso concreto, a censure generiche e prive di allegazione di fatti a sostegno delle stesse. Secondo quanto si evince dalla lettura dell'atto di appello, la difesa si era limitata a sostenere che l'eccessività della pena rispetto al supposto ruolo avuto dall'Istoc, di fatto non accertato, rispetto a quello dei concorrenti avrebbe dovuto, si riporta alla lettera, «portare all'applicazione della circostanza attenuante ex art.114 c.p. avendo avuto l'opera prestata dall'imputato nell'episodio contestato verosimilmente minima». Si tratta di allegazione incompleta nella sua struttura logica e del tutto generica, onde il ricorrente non può in questa sede lamentare un vizio della motivazione per avere la Corte territoriale affermato che «Dagli atti non risulta che l'imputato abbia dato un contributo minimo alla realizzazione dei reati»; il giudice di appello non è, infatti, obbligato a fornire una motivazione specifica in replica a un motivo di appello genericamente formulato senza addurre particolari ragioni. 6. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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