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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25010/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di calunnia di cui al capo B), non è consentito in sede di legittimità, in quanto, oltre a riprodurre profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello con corrette argomentazioni, con le quali il ricorrente non risulta essere specificamente confrontato, risulta volto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, con riguardo sia all'elemento oggettivo, alla luce delle dichiarazioni, convergenti nel loro nucleo, delle due persone offese, di [OSCURATO:PERSONA] e della testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], sia all'elemento soggettivo, quale risultava dall'avere, nella propria querela, consapevolmente ribaltato la prospettiva degli avvenimenti, e come era confermato anche dalla promessa di rovinare una delle due persone offese (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di calunnia di cui al capo B), non è consentito in sede di legittimità, in quanto, oltre a riprodurre profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello con corrette argomentazioni, con le quali il ricorrente non risulta essere specificamente confrontato, risulta volto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, con riguardo sia all'elemento oggettivo, alla luce delle dichiarazioni, convergenti nel loro nucleo, delle due persone offese, di [OSCURATO:PERSONA] e della testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], sia all'elemento soggettivo, quale risultava dall'avere, nella propria querela, consapevolmente ribaltato la prospettiva degli avvenimenti, e come era confermato anche dalla promessa di rovinare una delle due persone offese (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25010/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris