CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO GPat-e-a>"4~ge-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., venne applicata a [OSCURATO:PERSONA], per reati di bancarotta, la pena concordata con la pubblica accusa. A Creati sono stati contestati, in particolare: fatti di distrazione del patrimonio sociale; dissipazioni patrimoniali; aggravamento del dissesto della società, attuato mediante prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del capitale sociale e distribuzione di utili inesistenti; tenuta irregolare delle scritture sociali; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla mancata pronuncia di sentenza assolutoria, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra l'imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2/bis cod. proc. pen.). Nella specie, quinti, è pacificamente inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. pen., non rientrando nella previsione dell'art. 448, comma 2/bis, sopra menzionato. E' parimenti inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica dei fatti, dal momento che nessun errore è stato commesso nell'accorpare, in un unico capo d'imputazione, più fatti di bancarotta, che sono stati puntualmente descritti e che rientrano, tutti, nella previsione degli artt. 216 e 217 I.f, menzionati in imputazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]