CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al 10927/2012 n. R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico gianfranco.go [OSCURATO:EMAIL] ; ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata costituita - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 82/16/11, depositata il 24 ottobre 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 86/09/2009 della Commissione tributaria provinciale di Padova che ne aveva parzialmente accolto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 1999/2002. La CTR osservava in particolare che non potevasi considerare perfezionata la procedura di condono ex art. 9, legge 289/2002, in quanto non ritualmente proposta per \iia telematica. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. Considerato che: Nelle more del giudizio il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata della lite ex art. 6, comma 2, di 193/2016 ed ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Successivamente la difesa erariale ha depositato omologa istanza, con allegata documentazicne attestante l'avvenuta definizione della lite proveniente dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale competente. Ne consegue la dichiarazione di ,esti n z i on e del processo per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, d.lgs 546/1'992. PQM La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; spese compensate. Cosi deciso in Roma, 25 novembre 2021 Il presil9gn.t2_ DEPOSITAT