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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02563/2023

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 5086 /202 1 proposto da 3M s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Condarelli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo n.340/02/20 depositata i n data 07 / 0 7 /20 20 ; Oggetto:terminericorso – notifica intimazione di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di intimazione di pagamento emesso dal concessionario per la riscossione in relazionead Ires, Iva e altri tributi relativi all'anno 2011; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - impugnava la società contribuente; la CTR rigettava l'appello ritenendotardivo il ricorso originario della 3 [OSCURATO:SOCIETA]. ; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi; resiste il Concessionario della Riscossione con proprio controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativodagli artt. 2, 19, 21, 50 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 da leggersi coerentemente con la rubrica degli artt. 112, 115, 116 c.p.c.e 22 della legge 241 del 1990 , per avere la CTR - nel giudizio diimpugnazione r elativo esclusivamente all'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e non all'estratto di ruolo rilasciato dall'ente interpellato in data 3 maggio2018 – erroneamente ritenuto violato l'art. 21 del d.Lgs. 546del 1992 e cons eguentemente dichiarato tradivo il ricorso di frontealla CTP presentato il 5 luglio 2018, a fronte della notifica dell’intimazioneimpugnata avvenuta il 16 maggio 2018; - il motivo è manifestamente fondato; - nel caso che ci occupa non vi è alcuna violazione dell’art. 21 d. l gs. n. 546 del 1992 in quanto l’intimazione di pagamento risulta notificatain data 16 maggio 2018 e quindi il ricorso contro di essa proposto il 5 luglio 2018 è tempestivo, poiché rispettoso del termine di 60 giorni dalla notifica dell’at to impugnato, a nulla rilevandosotto tale profilo processuale la circostanza di mero fatto costituitadalla conoscenza degli atti presupposti ottenuta in sede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 di diritto di accesso eseguito il 5 maggio 2018 da parte della contribuente; - alla luce di tale d ecisione i restanti motivi, incentrati il secondo sullaillegittima condanna alle spese in favore del Concessionario, difeso nel giudizio da propri funzionari ed il terzo sul mancato esamedelle circostanze relative al difetto di notifica delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento impugnata, sono entrambiassorbiti; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che esamineràil merito della controversia; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Abruzzo , in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5086 /202 1 proposto da 3M s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Condarelli (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l ’Abruzzo n.340/02/20 depositata i n data 07 / 0 7 /20 20 ; Oggetto:terminericorso – notifica intimazione di pagamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 4 / 12 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di intimazione di pagamento emesso dal concessionario per la riscossione in relazionead Ires, Iva e altri tributi relativi all'anno 2011; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; - impugnava la società contribuente; la CTR rigettava l'appello ritenendotardivo il ricorso originario della 3 [OSCURATO:SOCIETA]. ; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a tre motivi; resiste il Concessionario della Riscossione con proprio controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso denuncia la illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativodagli artt. 2, 19, 21, 50 del d. Lgs. n. 546 del 1992 da leggersi coerentemente con la rubrica degli artt. 112, 115, 116 c.p.c.e 22 della legge 241 del 1990 , per avere la CTR - nel giudizio diimpugnazione r elativo esclusivamente all'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 e non all'estratto di ruolo rilasciato dall'ente interpellato in data 3 maggio2018 – erroneamente ritenuto violato l'art. 21 del d.Lgs. 546del 1992 e cons eguentemente dichiarato tradivo il ricorso di frontealla CTP presentato il 5 luglio 2018, a fronte della notifica dell’intimazioneimpugnata avvenuta il 16 maggio 2018; - il motivo è manifestamente fondato; - nel caso che ci occupa non vi è alcuna violazione dell’art. 21 d. l gs. n. 546 del 1992 in quanto l’intimazione di pagamento risulta notificatain data 16 maggio 2018 e quindi il ricorso contro di essa proposto il 5 luglio 2018 è tempestivo, poiché rispettoso del termine di 60 giorni dalla notifica dell’at to impugnato, a nulla rilevandosotto tale profilo processuale la circostanza di mero fatto costituitadalla conoscenza degli atti presupposti ottenuta in sede Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 di diritto di accesso eseguito il 5 maggio 2018 da parte della contribuente; - alla luce di tale d ecisione i restanti motivi, incentrati il secondo sullaillegittima condanna alle spese in favore del Concessionario, difeso nel giudizio da propri funzionari ed il terzo sul mancato esamedelle circostanze relative al difetto di notifica delle cartelle presupposte all’intimazione di pagamento impugnata, sono entrambiassorbiti; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello che esamineràil merito della controversia; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Abruzzo , in diversa composizio
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