CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26653/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore al viale delle Milizie n. 34 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6194, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.10.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’Incaricato per l’esazione [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta l’Agenzia delle Oggetto: Irpef ed altro - Cartelle esattoriali presupposte -Questione di costituzionalità modalità di notificazione postale. [OSCURATO:PERSONA], la notificazione di preavviso di fermo amministrativo conseguente al non aver onorato oltre una dozzina di cartelle esattoriali. 2.Il contribuente proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo e gli atti presupposti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma contestando, innanzitutto, il vizio di notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto quando il termine utile risultava ormai elasso. 3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello il contribuente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, riproponendo le proprie critiche. La CTR riteneva tempestiva la proposizione del ricorso, anche in primo grado, ma rigettava nel merito l’impugnativa, rilevando la regolarità della notificazione di tutte le quattordici cartelle esattoriali presupposte. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per l’esazione. Motivi della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, e degli artt. 137 e ss. e 149 cod. proc. civ., il contribuente censura la decisione assunta dalla CTR per aver omesso di valutare la compatibilità costituzionale della disciplina di notificazione postale degli atti tributari che il giudice dell’appello ha ritenuto applicabile e legittima. 2. La controricorrente Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha affermato l’inammissibilità del ricorso per cassazione introdotto dal contribuente perché violativo del divieto di introdurre domande nuove, in quanto aveva originariamente contestato l’omessa ricezione delle cartelle di pagamento, e non ne ha specificamente criticato la modalità di notificazione neppure a seguito della produzione della relativa documentazione nel primo grado del giudizio mediante motivi aggiunti, introducendo la censura solo mediante il ricorso per cassazione. 2.1. Invero, nella radicale contestazione della effettuata notificazione di un atto può ragionevolmente ritenersi ricompresa anche quella che la notificazione, pur esistente, risulta radicalmente illegittima, tanto da risultare la disciplina applicata, pur normativamente prevista, in contrasto con norme e principi costituzionali. 3. La CTR ha osservato che tutte le quattordici cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate, e sono state consegnate nelle mani di soggetti idonei: il destinatario personalmente, la moglie, impiegati o delegati al ritiro dell’atto. 4. Contesta il ricorrente, in sintesi, che la procedura di notificazione postale degli atti tributari dettata dall’art. 26 del Dpr n. 602 del 1973 risulta in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché garantisce all’Incaricato per l’esazione “un potere notificatorio di tale ampiezza, sganciato da oneri di osservanza di qualsivoglia efficace formalità, esercitato da un soggetto” all’epoca “privato, come è il concessionario, in difetto di qualsivoglia garanzia, per il destinatario, già al momento della ricezione del diritto alla tempestiva conoscenza nella sua interezza e nella sua genuinità dell’atto … effettivamente emesso” (ric., p. 11). In sostanza il ricorrente pone in evidenza che la procedura di notificazione postale di cui all’art. 26 cit. risulta meno garantista rispetto a quella ordinaria prevista dal codice di rito, e dubita perciò della sua compatibilità costituzionale. 5. Occorre in primo luogo evidenziare, in proposito, come questa Corte di legittimità abbia già avuto occasione di chiarire che “è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo”, Cass. sez. I, 9.7.2020, n. 14666 (conf. Cass. sez. V, 20.3.2023, n. 8033). 5.1. La questione di costituzionalità sollevata risulta comunque manifestamente infondata, come già ritenuto dalla stessa Consulta. Questa Corte di legittimità ha condivisibilmente osservato, in proposito, che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato”, Cass. sez. VI-V, 12.11.2018, n. 28872. Nella parte in cui possa ritenersi ammissibile, pertanto, il ricorso introdotto dal contribuente risulta comunque infondato, e deve perciò essere rigettato. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contrib