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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06187/2023

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mente domiciliata presso la cancelleria di questa CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN 820/18 Cron.

Rep.

Ud.26.1.23 PU controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.652/17, depositata il 29.6.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009.

La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto non essendo [OSCURATO:PERSONA] iscritta alla cassa, avendo percepito un reddito inferiore al limite necessario per l’iscrizione, e nonostante ella fosse obbligata al pagamento del contributo integrativo.

Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95.

La Corte avrebbe errato nel ritenere legittima l’iscrizione alla Cassa forense, considerato che la ricorrente era un avvocato iscritto all’albo professionale e aveva versato il contributo integrativo.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (art.360, co.1, n.5 c.p.c.), in quanto la Corte non avrebbe considerato l’eccezione di prescrizione svolta in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. poiché la Corte non avrebbe pronunciato sul capo autonomo della domanda della ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione delle sanzioni dovute ex art.116 l. n.388/00.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es.Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato).

In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95.

In particolare, è stato rilevato che (v.

Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22.

In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo, quanto in realtà, si tratta di omessa decisione su una eccezione (quella di prescrizione), e quindi di un error in procedendo per violazione dell’art.112 c.p.c., che può essere fatto valere ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., essendo inammissibile il motivo di ricorso fondato sul n.5 del medesimo articolo (Cass.6835/17).

Si aggiunge che la prescrizione non sarebbe comunque maturata, posto che, in base al costante orientamento di questa Corte, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Questa Corte ha affermato che tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997, sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (Cass.17970 del 2022, cit., punto 18; Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816).

Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, che, all’art.1, co.1, indica il termine di pagamento al 6.7.2010 (v.

Cass.10273/21, v. anche Cass., sez.

VI- L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336).

Posto dunque che il dies a quo andava individuato nella data 6.7.2010, risulta agli atti una costituzione in mora del 11.6.2015, avente effetto interruttivo e intervenuta nel rispetto del termine quinquennale Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.Il motivo non indica specificamente in quale atto del processo d’appello e in che termini sarebbe stata ripresentata la domanda di rideterminazione delle sanzioni (v.

Cass.28072/21, Cass.15367/14), limitandosi a sostenere che “La domanda di rideterminazione delle sanzioni era stata formulata dalla odierna ricorrente in via autonoma”.

Essendo il motivo inammissibile, nemmeno la ricorrente può giovarsi della pronuncia di incostituzionalità resa sull’art.18, co.12 d. l. n.98/12 dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.104/22 (v.

Cass.20446/22).

Conclusivamente, il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite atteso che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta dal primo motivo si è definitamente assesta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mente domiciliata presso la cancelleria di questa CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: gestione separata iscrizione d’ufficio RGN 820/18 Cron. Rep. Ud.26.1.23 PU controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n.652/17, depositata il 29.6.17; udita la relazione nella causa svolta nella camera di consiglio del 26.1.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittima l’iscrizione d’ufficio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separata costituita presso l’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2009. La Corte riteneva che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuto non essendo [OSCURATO:PERSONA] iscritta alla cassa, avendo percepito un reddito inferiore al limite necessario per l’iscrizione, e nonostante ella fosse obbligata al pagamento del contributo integrativo. Contro la sentenza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art.2, co.26 l. n.335/95. La Corte avrebbe errato nel ritenere legittima l’iscrizione alla Cassa forense, considerato che la ricorrente era un avvocato iscritto all’albo professionale e aveva versato il contributo integrativo. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (art.360, co.1, n.5 c.p.c.), in quanto la Corte non avrebbe considerato l’eccezione di prescrizione svolta in primo grado. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. poiché la Corte non avrebbe pronunciato sul capo autonomo della domanda della ricorrente avente ad oggetto la rideterminazione delle sanzioni dovute ex art.116 l. n.388/00. Il primo motivo è manifestamente infondato. A seguito dell’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d. l. n.98/11, questa Corte ha interpretato l’art.2, co.26 l. n.335/95 nel senso che il professionista non iscritto alla cassa previdenziale di categoria e non tenuto a versare il contributo c.d. soggettivo, deve essere iscritto alla Gestione separata presso l’Inps (v. ad es.Cass.32167/18 e Cass.32608/18 relativamente alla professione di avvocato). In particolare, se il professionista non supera la soglia di reddito tale da rendere obbligatoria l’iscrizione alla cassa –come è nel caso di specie –lo stesso è tenuto all’iscrizione presso la Gestione separata in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui risulta funzionale l’art.2, co.26 l. n.335/95. In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95. Da ultimo, l’orientamento di cassazione, cui si è uniformata la sentenza impugnata, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la citata sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondonoai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Il secondo motivo è inammissibile. Esso deduce l’omessa motivazione su un fatto decisivo, quanto in realtà, si tratta di omessa decisione su una eccezione (quella di prescrizione), e quindi di un error in procedendo per violazione dell’art.112 c.p.c., che può essere fatto valere ai sensi dell’art.360, co.1, n.4 c.p.c., essendo inammissibile il motivo di ricorso fondato sul n.5 del medesimo articolo (Cass.6835/17). Si aggiunge che la prescrizione non sarebbe comunque maturata, posto che, in base al costante orientamento di questa Corte, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020). Quanto ai termini per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, l’art. 12, co.5 d.lgs. n. 241 del 1997 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Questa Corte ha affermato che tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri rinviene un inequivocabile fondamento normativo nella fonte primaria che ne autorizza l’intervento e si configura come un atto di natura regolamentare, in quanto concorre ad attuare e a integrare le previsioni del d.lgs. n. 241 del 1997, sicché dalla data fissata in tale decreto decorre il termine di prescrizione (Cass.17970 del 2022, cit., punto 18; Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816). Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, che, all’art.1, co.1, indica il termine di pagamento al 6.7.2010 (v. Cass.10273/21, v. anche Cass., sez. VI- L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336). Posto dunque che il dies a quo andava individuato nella data 6.7.2010, risulta agli atti una costituzione in mora del 11.6.2015, avente effetto interruttivo e intervenuta nel rispetto del termine quinquennale Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.Il motivo non indica specificamente in quale atto del processo d’appello e in che termini sarebbe stata ripresentata la domanda di rideterminazione delle sanzioni (v. Cass.28072/21, Cass.15367/14), limitandosi a sostenere che “La domanda di rideterminazione delle sanzioni era stata formulata dalla odierna ricorrente in via autonoma”. Essendo il motivo inammissibile, nemmeno la ricorrente può giovarsi della pronuncia di incostituzionalità resa sull’art.18, co.12 d. l. n.98/12 dalla Corte Costituzionale, con sentenza n.104/22 (v. Cass.20446/22). Conclusivamente, il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite atteso che la giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta dal primo motivo si è definitamente assesta
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