CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10082/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.M. presso il Tribunale di Brescia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Brescia avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia ha annullato quella del G.i.p. del Tribunale di Brescia in data 05/08/2024, con cui era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, rilevando che, pur in assenza di contestazioni in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di concorso › , in corruzione dell'agente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA], non sussistevano esigenze cautelari, stante il venir meno di collegamenti con [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia di costui. 2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Brescia. Deduce mancanza e vizio di motivazione, a fronte di atti specifici del procedimento. Segnala che in sede di esecuzione della misura cautelare nel settembre 2024 Fornasari era stato rinvenuto in possesso di smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie, elementi che il Tribunale aveva del tutto omesso di valutare, sebbene di per sé indicativi dell'inserimento attuale in un contesto illecito, presumibilmente riconducibile a criminalità fiscale. Di qui il vizio che inficiava il provvedimento impugnato, incentrato sulla mancanza, nell'attualità, di esigenze cautelari. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La valutazione del Tribunale in ordine all'attuale insussistenza di esigenze cautelari si è fondata sull'allontanamento dell'indagato dal contesto della famiglia elit. Monteleone e sul fattUArfoTf risultavano altri contesti criminali in cui l'indagato era inserito. Va tuttavia rilevato che, come specificamente posto in evidenza nel ricorso, al momento dell'esecuzione della misura cautelare erano stati rinvenuti in possesso di Fornasari smartphone, carte di credito, timbri di diverse società, macchina conta soldi e un rilevatore di apparecchiature GPS, telecamere e microspie, cioè materiale in apparenza non confacente allo stato dell'indagato, in assenza di puntuali spiegazioni, e per contro evocativo della collateralità a contesti criminali, di cui il Tribunale ha invece dedotto immotivatamente l'insussistenza. 3. La motivazione risulta dunque viziata da travisamento per omissione, in quanto connotata dall'omessa valutazione di un dato esistente e potenzialmente decisivo, tale da imporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, competente ai sensi dell'art. 309, c