CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 1964
Cassazione n. 27688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1964, avverso la sentenza in data 25/10/2021 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostil:uto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 25 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2019 del Tribunale di Torino che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. La difesa dell'imputato eccepisce la nullità della sentenza perché solo il 14 ottobre alle ore 12.27 gli era pervenuta una pec recante c:ome oggetto le conclusioni del Procuratore generale nel giudizio di appello, senza che, tuttavia, vi fosse allegato il relativo pdf. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché la mancata comunicazione delle conclusioni del procuratore generale nel processo cartolare integra una nullità generale "a regime intermedio", ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che, per tale ragione, dev'essere eccepita nei termini dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., cioè prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. :10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048-02; Sez. 5, n. 20885 del 20/04/2021, H., Rv. 281152); ciò che, nella specie, non è avvenuto, giacché l'imputato, pur consapevole, come da sua stessa esposizione, della mancata ricezione della requisitoria, si è lamentato della suddetta nullità solo con il ricorso per cassazione, senza nulla eccepire dinanzi ai giudici di appello. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 26 maggio 2022 Il Consigliere este