CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10652/2022 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] S.C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA - per la cassazione della sentenza n. 789/3/2021 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 19 ottobre 2021, non notificata. F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta principale di registro nella misura proporzionale (pari a complessive 62.283,50 €) su ciascuna delle disposizioni contenute nella sentenza n. 109/2016 con la quale il Tribunale di Genova aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA]C.) al pagamento della somma di 858.492,68 €, oltre IVA, interessi e rivalutazione, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne la prima di quanto avrebbe pagato all’attrice vittoriosa in forza della predetta sentenza. 2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 581/2/2017 della Commissione tributaria provinciale di Genova, ritenendo, in linea con le condivise valutazioni del primo Giudice, che si fosse in presenza di un atto tassabile a mente dell’art. 8, comma 1 e 1-bis, d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di una sentenza di condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA, caratterizzata da un'unica condanna, per cui «[…] l‘applicazione dell’imposta in misura proporzionale ai due identici importi appare decisamente illegittima». 3. Con ricorso notificato in data 19 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.C. è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione del combinato disposto degli artt. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., 118 disp./att. c.p.c. e 36, comma 2, nun. 4, d.lgs. n. 545/1992, censurando la sentenza impugnata per la sua motivazione apparente nella parte in cui ha asserito, senza spiegarne le ragioni, che la pronuncia oggetto di tassazione aveva condannato al pagamento di corrispettivi soggetti ad IVA, omettendo di considerare che la condanna era stata disposta per il risarcimento dei danni derivanti da responsabilità contrattuale, come reso evidente anche dalla disposta rivalutazione monetaria. 1.1. La doglianza va respinta. Vale rammentare, sul piano dei principi, che questa Corte (a partire da Cass., Sez. U., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. U., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass.n. 9105/2017; Cass., Sez. U., n. 7667/2017; Cass., Sez. U., n. 14430/2017; Cass., Sez. U., n. 16159/2018; Cass., Sez. U., n. 9558/2018 e Cass., Sez. U., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019;F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Cass. n. 13977/2019; Cass. n. 2689/2023; cui adde, tra le tante, Cass. n. 21174/2024). Va poi aggiunto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o a argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, n. 12732/2024; Cass. n. 3108/2022, che richiama Cass. n. 12652/2020; Cass. n. 10937/2016; Cass. n. 12123/2013 e anche Cass. n. 19011/2017, Cass. n. 16056/2016 e Cass. n. 18103/2021, nonché, da ultimo, Cass. n. 25729/2025). 1.2. Come emerge dal resoconto che precede, risultano chiare e perfettamente intelleggibili le ragioni per le quali la Commissione regionale ha ritenuto non applicabile l’imposta in misura proporzionale, ritenendo, da un lato, che la condanna avesse riguardato il corrispettivo di prestazioni soggette ad IVA, dando quindi seguito al principio di alternatività tra l’imposizione a titolo di IVA e di registro di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 e, dall’altro, che fosse unica la condanna disposta (in accoglimento dell’azione diretta) a favore della contribuente e quella (di rivalsa) ai danni della società tenuta a tenerla indenne. Corretta o meno che sia tale valutazione, di certo essa risulta chiara nella sua motivazione, laddove il motivo in esame cela, nella sua concretezza, il tentativo di rimettere in discussione, sotto l’inappropriato canone censorio prescelto, l’apprezzamento fattuale F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 compiuto dal Giudice regionale, ponendo in evidenza, contro la valutazione espressa nella sentenza impugnata, che la condanna aveva, in realtà, contenuto risarcitorio. 2. Con la seconda doglianza, l’istante ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 131/1986, contestando la decisione in esame nella parte in cui ha ritenuto unica la condanna, laddove essa era duplice, essendo diretta contro la contribuente, condannata a pagare la somma di 858.492,68, oltre accessori, nonché contro la chiamata in causa [OSCURATO:SOCIETA]., condannata a sua volta a tenere indenne la prima di quanto avrebbe corrisposto all’attrice in forza della pronuncia medesima. 2.1. Il motivo è fondato. L'art. 21 d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che, se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come fosse un atto distinto. Nella specie è pacifica la duplice condanna disposta in sentenza ai danni della contribuente all’esito dell’azione diretta esperita contro la stessa e di rivalsa esercitata da quest’ultima contro la chiamata in causa. 2.2. In siffatta evenienza, questa Corte, con la pronuncia n. 21713/2020 – come pure segnalato dalla difesa erariale – ha chiarito che ognuno dei destinatari subisce la condanna per titolo proprio. Nell'un caso trattasi di azione diretta, nell'altro caso di azione di rivalsa.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 Non esiste, perciò, tra la causa principale e la causa dipendente un rapporto di stretta derivazione giuridica tale da consentire la propagazione degli effetti della pronunzia emessa nella prima nell'ambito dell'altra (contesto questo proprio del litisconsorzio necessario), perché tra azione di condanna ed azione di rivalsa verso il terzo chiamato esiste solo una sequenza processuale, ancorché consequenziale, che lascia immutate le rispettive posizioni confluite in unico procedimento per ragioni di economia processuale e di riequilibrio degli interessi lesi. Ancorché l'evento storico e materiale che ha originato le domande proposte nella stessa causa e le correlate condanne sia il medesimo, diversi sono i rapporti giuridici che sottendono quelle azioni e quindi il fondamento delle statuizioni che le hanno accolte. I capi del provvedimento giurisdizionale non derivano per loro natura intrinseca gli uni dagli altri, come si verificherebbe in ipotesi di condanna emessa contro più soggetti solidalmente obbligati al risarcimento del danno. Del resto, in ogni caso di litisconsorzio facoltativo, quale quello in oggetto, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che esse, per loro natura scindibili, restano distinte ed autonomamente tassabili. L'imposta non colpisce, infatti, la sentenza in quanto tale, ma il rapporto od i rapporti in essa racchiusi (cfr. Cass. n. 7113/2008). Criterio questo già applicato in analoga fattispecie, laddove è stato precisato che al fine di ritenere necessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più statuizioni contenute in uno stesso provvedimento giudiziario, ciò che occorre, in virtù dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 26 aprile 1986 n. 131 (norma eccezionale e di stretta interpretazione), è che non si possa concepire l'esistenza dell'una senza prescindere dall'altra, configurandosi una connessione oggettiva per volontà della legge o per l'intrinseca natura delle diverse statuizioni. Non rileva, invece, l'esistenza dì una mera connessione soggettiva per volontà delle parti o di natura occasionale rimanendo in tal caso le disposizioni soggette separatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dal citato art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), come se ciascuna fosse un atto distinto (v. Cass.n. 10789/2004). Per cui, l'eterogeneità delle fonti obbligatorie, al di là della comunanza del titolo giudiziale che contiene le distinte statuizioni di condanna, esclude a monte che si possa configurare una duplicazione di tassazione in relazione allo stesso presupposto impositivo. Difatti, l'esigenza di tenere distinte, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, le varie statuizioni della medesima sentenza - in quanto riferibili a distinti rapporti giuridici, in via originaria e successiva - risiede nella stessa logica interna dello specifico presupposto impositivo, come descritto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, che deve essere individuato, non nell'atto considerato in sé, quale mero documento, ma nell'atto giuridico avente contenuto economico, in quanto considerato nella sua idoneità a produrre ricchezza e, dunque, sintomo di capacità contributiva (così, Cass. n. 21713/2020). 2.3. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è uniformato a tali principi, per cui all’accoglimento del motivo segue la cassazione della pronuncia impugnata in relazione alla censura motivo accolto.F i r m a t o D a : G I A C O M O M A R I A S T A L L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 6 7 d 5 6 d f c 6 2 f b 4 a f Numero registro generale 10652/2022 Numero sezionale 8085/2025 Numero di raccolta generale 2700/2026 Data pubblicazione 07/02/2026 E poiché non sono poi necessari accertamenti in fatto, né risultano ulteriori profili controversi, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento solo parziale del ricorso in primo grado limitatamente all’applicazione di registro in misura fissa sulla duplice statuizione di condanna (intangibile risultando, come detto, la qualificazione giuridica del rapporto come stabilita dal giudice di merito in termini di corrispettivi soggetti ad Iva). 3. Il parziale accoglimento della domanda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la pronuncia impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara dovuta l’imposta di registro in misura fissa sulla duplice statuizione di cond