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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 27049/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4665-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro E [OSCURATO:PERSONA] A RL;- intimata - avverso la sentenza n. 2011/2016 della COMM.TRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 RITENUTO i. — [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2011 del i° aprile 2016, pubblicata il 15 luglio 2016, ha confer- mato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, n. 47/2011, di accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], s.r.1., avverso l'avviso di liquidazione, re- cante l'importo complessivo di euro 23.000,00 a titolo di imposta (com- plementare) di registro, col quale la Agenzia delle entrate, in relazione alla registrazione della compravendita del fabbricato, con adiacente area cortili- zia, sito in Cervia, alla località [OSCURATO:PERSONA], pel prezzo di euro 2.300.000,00 — atto rogato il 4 marzo 2008 dal notaio, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e stipulato tra la alienante la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la acqui- rente società — previa qualificazione dell'oggetto contrattuale come vendita di area fabbricabile, aveva applicato la maggiore aliquota proporzionale dell'8% in luogo di quella del 7% praticata all'atto della registrazione.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassa- zione mediante atto del 14 febbraio 2017.

3. — Con ordinanza del 13 gennaio 20211a Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla que- stione di legittimità costituzionale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna con ordinanza n. 62 del 2020 con riferimento all'art. 20 d.P.R. 131/86, come modificato dalla

1. n. 205 del 2017, atteso che nel presente scrutinio di legittimità assume rilievo la questione (di diritto inter- temporale) se, ai fini della qualificazione giuridica degli atti anteriormente sottoposti alla registrazione, debbano — ovvero no — considerarsi gli ele- menti extratestuali e gli atti collegati, avuto riguardo al divieto successiva- mente introdotto dalla ridetta novella di « interpretazione autentica ».

CONSIDERATO i. — Nel disattendere il gravame della Agenzia delle entrate la quale a- veva dedotto che le condotte della venditrice (anteriore al trasferimento) e della acquirente (successiva alla stipula) dimostravano che il reale oggetto 3 C.C. 14/07/2021 NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 della compravendita fosse l'area fabbricabile su cui insisteva il fabbricato, essendo state programmate sia la relativa demolizione che la successiva edi- ficazione sull'area di risulta di una nuova costruzione, la Commissione tri- butaria regionale ha motivato: l' « entità sostanziale » rappresentata dai contraenti quale oggetto della compravendita, cioè il fabbricato esistente, non può essere « mutata » attribuendo al negozio un diverso contenuto, sulla base di presunzioni, fondate sulle addotte circostanze (estranee al con- tratto registrato e) mutuate « da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, [..] la cui realizzazione è futura [..] eventuale e rimessa alla pote- stà » dell'acquirente.

2. - [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato ricorrente denunzia, ai sensi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto in relazione all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella formulazione vigente, ratione temporis,ante- riormente alla novella di cui all'art. i, comma 87, lett. a), numero 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, qualificata di « interpretazione autentica » dall'art. 1, comma 1.084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale, nell'accertare la intrinseca natura e gli effetti giuridici del rogito registrato, ai sensi della norma in parola, ha trascurato di considerare « il comporta- mento complessivo » delle parti e, segnatamente, le condotte « anteriori e successive » alla stipulazione del negozio, p r efer e n do, invece, valorizza- re « semplicisticamente [e] contraius[..] l'oggetto letterale della vendita »; soggiunge che, esattamente in termini, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo il quale deve essere attribuito « rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamen- tazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche me- diante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate »; e, in proposito, rammenta che in giudizio sono affatto pacifiche e incontestate le seguenti circostanze: rilascio alla venditrice, anteriormente alla alienazione, dei permessi per la demolizione del fabbricato in vendita e per la edificazio- ne di un nuovo edificio da erigere sulla area occupata della vecchia costru- zione, giusta provvedimenti del Comune di Cervia in data 17 maggio 2007 4 C.C. 14/07/2021 NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 e in data io gennaio 2008; successive volture dei permessi in parola in data 22 aprile 2008 e 3 giugno 2008, nella immediatezza della stipula dell'atto notarile di compravendita; e avvio da parte della acquirente dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato e di costruzione del nuovo edificio a far tempo, rispettivamente, dall'8 maggio 2008 e dal 25 giugno 2008. 3.-11 ricorso risulta infondato iure superveniente. 3.1 - All'esito dei ripetuti interventi del legislatore e del Giudice delle leggi in ordine alla disposizione controversa di cui all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale « in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla

1. n. 205 del 2017 che, secondo l'art. i, comma 1084, della

1. n. 145 del 2018, ne ha forni- to l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costitu- zionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - l'attività di riqualificazione del- l'atto da registrare da parte dell'Amministrazione [deve essere] soltanto o- perata a h intriseco, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso colle- gati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individua- zione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto » (Sez. 5, ordinanza n. 10688 del 22/04/2021, Rv. 661130 - 01).

Orbene alla stregua del superiore principio - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nel pertinente arresto - esattame nt e la Commissione tributaria regionale ha considerato impertinenti gli elemen- ti « extratestuali » - posti dalla Agenzia delle entrate a base della operata riqualificazione dell'oggetto della compravendita - e ha qualificato l'atto re- gistrato « ab intrinseco ». 3.2 - Consegue il rigetto del ricorso. 3.3 - Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali in quanto la vittoriosa parte intimata non ha svolto difese. 5 C.C. 14/07/2021 NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Cosi deciso, il 14 luglio 2021, nella camera di consiglio tenutas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4665-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro E [OSCURATO:PERSONA] A RL;- intimata - avverso la sentenza n. 2011/2016 della COMM.TRIB.REG.EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 RITENUTO i. — [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 2011 del i° aprile 2016, pubblicata il 15 luglio 2016, ha confer- mato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia, n. 47/2011, di accoglimento del ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA], s.r.1., avverso l'avviso di liquidazione, re- cante l'importo complessivo di euro 23.000,00 a titolo di imposta (com- plementare) di registro, col quale la Agenzia delle entrate, in relazione alla registrazione della compravendita del fabbricato, con adiacente area cortili- zia, sito in Cervia, alla località [OSCURATO:PERSONA], pel prezzo di euro 2.300.000,00 — atto rogato il 4 marzo 2008 dal notaio, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e stipulato tra la alienante la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la acqui- rente società — previa qualificazione dell'oggetto contrattuale come vendita di area fabbricabile, aveva applicato la maggiore aliquota proporzionale dell'8% in luogo di quella del 7% praticata all'atto della registrazione. 2. — L'Avvocatura generale dello Stato ha proposto ricorso per cassa- zione mediante atto del 14 febbraio 2017. 3. — Con ordinanza del 13 gennaio 20211a Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla que- stione di legittimità costituzionale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna con ordinanza n. 62 del 2020 con riferimento all'art. 20 d.P.R. 131/86, come modificato dalla 1. n. 205 del 2017, atteso che nel presente scrutinio di legittimità assume rilievo la questione (di diritto inter- temporale) se, ai fini della qualificazione giuridica degli atti anteriormente sottoposti alla registrazione, debbano — ovvero no — considerarsi gli ele- menti extratestuali e gli atti collegati, avuto riguardo al divieto successiva- mente introdotto dalla ridetta novella di « interpretazione autentica ». CONSIDERATO i. — Nel disattendere il gravame della Agenzia delle entrate la quale a- veva dedotto che le condotte della venditrice (anteriore al trasferimento) e della acquirente (successiva alla stipula) dimostravano che il reale oggetto 3 C.C. 14/07/2021 NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 della compravendita fosse l'area fabbricabile su cui insisteva il fabbricato, essendo state programmate sia la relativa demolizione che la successiva edi- ficazione sull'area di risulta di una nuova costruzione, la Commissione tri- butaria regionale ha motivato: l' « entità sostanziale » rappresentata dai contraenti quale oggetto della compravendita, cioè il fabbricato esistente, non può essere « mutata » attribuendo al negozio un diverso contenuto, sulla base di presunzioni, fondate sulle addotte circostanze (estranee al con- tratto registrato e) mutuate « da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, [..] la cui realizzazione è futura [..] eventuale e rimessa alla pote- stà » dell'acquirente. 2. - [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato ricorrente denunzia, ai sensi ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione di norme di diritto in relazione all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella formulazione vigente, ratione temporis,ante- riormente alla novella di cui all'art. i, comma 87, lett. a), numero 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, qualificata di « interpretazione autentica » dall'art. 1, comma 1.084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La ricorrente censura che la Commissione tributaria regionale, nell'accertare la intrinseca natura e gli effetti giuridici del rogito registrato, ai sensi della norma in parola, ha trascurato di considerare « il comporta- mento complessivo » delle parti e, segnatamente, le condotte « anteriori e successive » alla stipulazione del negozio, p r efer e n do, invece, valorizza- re « semplicisticamente [e] contraius[..] l'oggetto letterale della vendita »; soggiunge che, esattamente in termini, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio di diritto secondo il quale deve essere attribuito « rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamen- tazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche me- diante una pluralità di pattuizioni non contestuali, tra loro collegate »; e, in proposito, rammenta che in giudizio sono affatto pacifiche e incontestate le seguenti circostanze: rilascio alla venditrice, anteriormente alla alienazione, dei permessi per la demolizione del fabbricato in vendita e per la edificazio- ne di un nuovo edificio da erigere sulla area occupata della vecchia costru- zione, giusta provvedimenti del Comune di Cervia in data 17 maggio 2007 4 C.C. 14/07/2021 NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 e in data io gennaio 2008; successive volture dei permessi in parola in data 22 aprile 2008 e 3 giugno 2008, nella immediatezza della stipula dell'atto notarile di compravendita; e avvio da parte della acquirente dei lavori di demolizione del vecchio fabbricato e di costruzione del nuovo edificio a far tempo, rispettivamente, dall'8 maggio 2008 e dal 25 giugno 2008. 3.-11 ricorso risulta infondato iure superveniente. 3.1 - All'esito dei ripetuti interventi del legislatore e del Giudice delle leggi in ordine alla disposizione controversa di cui all'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo il quale « in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla 1. n. 205 del 2017 che, secondo l'art. i, comma 1084, della 1. n. 145 del 2018, ne ha forni- to l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costitu- zionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - l'attività di riqualificazione del- l'atto da registrare da parte dell'Amministrazione [deve essere] soltanto o- perata a h intriseco, cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso colle- gati e agli elementi extratestuali, non potendosi essa fondare sull'individua- zione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto » (Sez. 5, ordinanza n. 10688 del 22/04/2021, Rv. 661130 - 01). Orbene alla stregua del superiore principio - la Corte lo ribadisce ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., condividendo le ragioni che lo sorreggono, espresse nel pertinente arresto - esattame nt e la Commissione tributaria regionale ha considerato impertinenti gli elemen- ti « extratestuali » - posti dalla Agenzia delle entrate a base della operata riqualificazione dell'oggetto della compravendita - e ha qualificato l'atto re- gistrato « ab intrinseco ». 3.2 - Consegue il rigetto del ricorso. 3.3 - Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali in quanto la vittoriosa parte intimata non ha svolto difese. 5 C.C. 14/07/2021 NUM.ORD. 25 R.G.N. 4.665/2017 P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso, il 14 luglio 2021, nella camera di consiglio tenutas