Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 164/1976
ECLI:IT:COST:1976:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di giudizio civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei
confronti della società Tirrenia al fine di ottenere il risarcimento
dei danni, indicati in lire 88.747, e subiti da un suo automezzo nel
corso delle operazioni di imbarco sulla nave "Campania F." di
proprietà della convenuta, ed avendo quest'ultima eccepito che la
controversia rientrava nella competenza del comandante di porto ai
sensi dell'art. 589, lett. c, cod. nav., il pretore di Napoli ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, e 108,
comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale della
norma sopra ricordata e delle altre disposizioni "conseguenziali",
nella parte in cui attribuiscono al comandante di porto la competenza a
decidere le cause civili, nel suddetto art. 589 cod. nav. elencate,
fino al valore di lire centomila.
L'ordinanza, notificata e comunicata nei modi di legge, è stata
pubblicata il 26 giugno 1974 sul n. 167 della [OSCURATO:PERSONA]. Nel
giudizio non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 589 cod. nav. (che
attribuisce alla competenza del comandante di porto le cause, per
sinistri marittimi, in esso elencate e di valore non eccedente le lire
centomila) violi gli artt. 3, 101, comma secondo, e 108, comma secondo,
della Costituzione, sotto il profilo che dette controversie sarebbero
sottratte alla competenza del magistrato ordinario ed attribuite ad un
organo giurisdizionale del quale non sono garantite l'indipendenza e
l'imparzialità.
Secondo il giudice a quo (le cui censure traggono occasione da una
controversia avente ad oggetto danni cagionati dall'esecuzione di
operazioni di imbarco per investire l'intera materia delle suddette
cause civili per sinistri marittimi) il comandante di porto è organo
amministrativo gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina
mercantile e non può pertanto essere, al tempo stesso, investito di
funzioni giurisdizionali senza che siano violati i principi
costituzionali già ricordati, i quali esigono che l'organo giudicante
sia immune da vincoli che comportino la sua soggezione ad altri organi.
2. - La questione è fondata.
Non v'ha dubbio, infatti, come del resto questa Corte ha già
affermato nel dichiarare, con la sentenza n. 121 del 1970,
l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e
1247 cod. nav. (concernenti la giurisdizione penale del comandante di
porto) che le disposizioni riguardanti tale organo non offrano quelle
garanzie di indipendenza e di imparzialità poste a presidio del retto
svolgimento della funzione giurisdizionale negli artt. 101, comma
secondo, e 108, comma secondo, Cost., cui è da riconoscere immediata
operatività, come specificato nella suddetta sentenza. Invero, il
comandante di porto è organo amministrativo periferico
gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, il che
comporta che egli non possa disattendere le istruzioni e gli ordini
impartiti dagli organi centrali. Inoltre è privo di ogni garanzia di
inamovibilità, essendo legato da rapporto d'impiego con
l'amministrazione della marina militare, mentre spettano alla
competenza del Ministro della difesa, oltre i provvedimenti
disciplinari, quelli riguardanti la nomina, la promozione a scelta,
nonché l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessità di
consenso da parte dell'interessato (sent. n. 121 del 1970 già citata).
3. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 589 cod. nav., nella parte in cui attribuisce al comandante
di porto la competenza a decidere, quale giudice di primo grado, le
cause per sinistri marittimi di valore non eccedente le lire centomila.
Il che rende inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria
di illegittimità costituzionale) tutte le altre disposizioni collegate
al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, quelle disciplinanti
il procedimento avanti i comandanti di porto, (artt. 591 e segg. cod.
nav.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento
in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non
giurisdizionale (sent. n. 83/1973). Le norme sulle controversie
individuali di lavoro, di cui agli artt. 603 e segg. stesso codice,
sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore
della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina
generale di tali controversie (sent. n. 29 del 1976).
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice
della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di
porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause
per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non
ecceda le lire centomila.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere