CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado circa la determinazione della pena, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla fattispecie di cui all'art. 125 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale, sostanzialmente, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere configurato il reato di cui innanzi per l'ipotesi di omissione della comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. d, D.P.R. n. 115 del 2002 ma solo nel caso di falsità od omissioni nell'effettuazione di taluna delle dichiarazioni di cui al detto articolo 79. 3. Il ricorso è manifestamente infondato avendo il ricorrente fatto con esso riferimento a una differente realtà processuale. L'art. 125, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002, contestato all'imputato, difatti, punisce (con le pene di cui al precedente primo comma) chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, "omette" (come nella specie) di formulare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R. (cioè le variazioni rilevanti dei limiti di reddito). Laddove, invece, l'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 punisce penalmente la "falsità o le omissioni ... nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lett. b), c) e d)..." 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il