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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 31744/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Sotto un primo profilo, l'imputato assume la violazione del proprio diritto di difesa poiché nel giudizio di primo grado, dopo il rinvio del processo dall'udienza del 28 novembre 2019 a quella del 25 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di Foggia, una volta sopravvenuta l'emergenza pandemica da Covid-19, aveva rinviato con decreto del 28 maggio 2020 tutti i procedimenti fissati nel periodo tranne alcuni specificamente individuati.

Tuttavia, sebbene la comunicazione del rinvio dell'udienza nei confronti del difensore di esso ricorrente non fosse andata a buon fine, con conseguente non partecipazione dello stesso all'udienza di discussione, la Corte d'appello disattendeva il relativo motivo di gravame in base ad una motivazione consistente in una mera formula di stile, afferente la mancata produzione del decreto di rinvio, decreto che, in realtà, era stato depositato dal Procuratore Generale.

Per altro verso, il CANDREA evidenzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio, avendogli la decisione impugnata senza alcuna motivazione irrogato una pena superiore al minimo edittale in assenza di ogni vaglio dei criteri espressi, sul piano oggettivo e soggettivo, dall'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'unico motivo di ricorso, nella sua prima parte, quanto al lamentato vizio di motivazione circa l'error in procedendo denunciato alla Corte territoriale, è manifestamente infondato.

Considerato che questa Corte può (e deve) quando è fatto valere un vizio di natura processuale esaminare direttamente gli atti del fascicolo (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è risultato che la comunicazione del rinvio all'udienza del 25 giugno 2020 è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata al difensore del ricorrente.

Non rileva, peraltro, che tale comunicazione effettivamente non sia andata a buon fine, in quanto ciò è dipeso dalla circostanza che la casella del destinatario era "piena".

Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di legittimità, infatti, la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279295 - 01).

Il difensore è tenuto, invero, a compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (cfr., ex ceteris, Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, Rv. 278060 - 01).

Occorre in secondo luogo rilevare che - in ogni caso - il decreto presidenziale oggetto della comunicazione aveva rinviato, come risulta sempre dalla diretta lettura degli atti del fascicolo processuale, il giudizio all'udienza del 25 giugno 2020, ossia alla stessa data già individuata, alla presenza del difensore del ricorrente, all'udienza precedente.

Sicché il decreto era meramente confermativo di una data già nota all'avvocato. [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura del verbale dell'udienza del 25 giugno 2020, risulta che il procuratore costituito dell'imputato è stato sostituito per delega da un altro difensore.

1.1. Con riferimento alla seconda parte del motivo, essa veicola, parimenti, censure inammissibili.

Occorre a tal proposito ricordare, ancora una volta, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merìto, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

E' quindi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, ancora una volta il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale laddove ancora il trattamento sanzionatorio, in ossequio agli indici oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 133 cod. pen., rispetto alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto.2.

Dall'inammissibilità del ricorso deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01). 3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto aggravato di energia elettrica. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Sotto un primo profilo, l'imputato assume la violazione del proprio diritto di difesa poiché nel giudizio di primo grado, dopo il rinvio del processo dall'udienza del 28 novembre 2019 a quella del 25 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di Foggia, una volta sopravvenuta l'emergenza pandemica da Covid-19, aveva rinviato con decreto del 28 maggio 2020 tutti i procedimenti fissati nel periodo tranne alcuni specificamente individuati. Tuttavia, sebbene la comunicazione del rinvio dell'udienza nei confronti del difensore di esso ricorrente non fosse andata a buon fine, con conseguente non partecipazione dello stesso all'udienza di discussione, la Corte d'appello disattendeva il relativo motivo di gravame in base ad una motivazione consistente in una mera formula di stile, afferente la mancata produzione del decreto di rinvio, decreto che, in realtà, era stato depositato dal Procuratore Generale. Per altro verso, il CANDREA evidenzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio, avendogli la decisione impugnata senza alcuna motivazione irrogato una pena superiore al minimo edittale in assenza di ogni vaglio dei criteri espressi, sul piano oggettivo e soggettivo, dall'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'unico motivo di ricorso, nella sua prima parte, quanto al lamentato vizio di motivazione circa l'error in procedendo denunciato alla Corte territoriale, è manifestamente infondato. Considerato che questa Corte può (e deve) quando è fatto valere un vizio di natura processuale esaminare direttamente gli atti del fascicolo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è risultato che la comunicazione del rinvio all'udienza del 25 giugno 2020 è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata al difensore del ricorrente. Non rileva, peraltro, che tale comunicazione effettivamente non sia andata a buon fine, in quanto ciò è dipeso dalla circostanza che la casella del destinatario era "piena". Come è stato già chiarito nella giurisprudenza di legittimità, infatti, la notificazione di un atto al difensore, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, e restituito al mittente con l'indicazione "casella piena", si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella di p.e.c. del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto, per effetto dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, il mancato inserimento nella casella di posta, per saturazione della capienza, rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (Sez. 3, n. 14216 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 279295 - 01). Il difensore è tenuto, invero, a compiere ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante dalla non idonea gestione dei propri strumenti informatici (cfr., ex ceteris, Sez. 6, n. 51137 del 15/11/2019, Rv. 278060 - 01). Occorre in secondo luogo rilevare che - in ogni caso - il decreto presidenziale oggetto della comunicazione aveva rinviato, come risulta sempre dalla diretta lettura degli atti del fascicolo processuale, il giudizio all'udienza del 25 giugno 2020, ossia alla stessa data già individuata, alla presenza del difensore del ricorrente, all'udienza precedente. Sicché il decreto era meramente confermativo di una data già nota all'avvocato. [OSCURATO:PERSONA], dalla lettura del verbale dell'udienza del 25 giugno 2020, risulta che il procuratore costituito dell'imputato è stato sostituito per delega da un altro difensore. 1.1. Con riferimento alla seconda parte del motivo, essa veicola, parimenti, censure inammissibili. Occorre a tal proposito ricordare, ancora una volta, che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merìto, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. E' quindi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, ancora una volta il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale laddove ancora il trattamento sanzionatorio, in ossequio agli indici oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 133 cod. pen., rispetto alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto.2. Dall'inammissibilità del ricorso deriva l'esclusione di ogni accertamento in ordine alla presentazione della querela, in omaggio al principio espresso da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, orientamento per altro ribadito da Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176 - 01, in quanto nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'improcedibilità per mancanza di querela, necessaria per reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (nello stesso senso, Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155 - 01). 3.Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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