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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30468/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 3 marzo2026 ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto larichiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 10 luglio 2025 -10gennaio 2026 in ragione del fatto che il detenuto in data 24 ottobre 2025 avevacommesso il reato di evasione.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art, 54 Ord. pen. e vizio di motivazione.Il Tribunale, avendo ritenuto come integrata la fattispecie di reato di cuiall’art. 385 cod. pen. in assenza di qualunque pronuncia giurisdizionale in talsenso ha violato il principio di non colpevolezza.Pur nella consapevolezza che qualunque condotta può essere ritenutarilevante, anche quelle non oggetto di un accertamento giurisdizionale, nelconcreto la condotta tenuta dal condannato non costituisce un significativodiscostamento dal progetto educativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Come è stato più volte ribadito da questa Corte nel caso di ricorso percassazione costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012,Livrieri, Rv. 253893 – 01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456– 01).Nel caso in esame il Magistrato prima e il Tribunale poi hanno dato risaltoalla condotta tenuta, sottolineando la assenza di accertamento giudiziale circa lasussistenza del reato ed hanno operato una valutazione autonoma circa laincidenza della condotta oggettivamente tenuta sul programma trattamentale.Tale modus operandi è perfettamente osservante del principio espresso daquesta Corte secondo cui nel procedimento di sorveglianza ben possono esserevalutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità diciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine distabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sueresponsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari.). (Sez. 1, n. 6989 del09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125 - 01)Con argomentazione ampia e non illogica il tribunale ha esplicitato le ragioniper cui condivide la valutazione negativa del magistrato di sorveglianza circa lacondotta tenuta dal detenuto; con tali argomentazioni il ricorrente non siconfrnta avversando la decisione in sé, e confinando i motivi di ricorso nell’areadella inammissibilità per aspecificità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con provvedimento del 3 marzo2026 ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva respinto larichiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 10 luglio 2025 -10gennaio 2026 in ragione del fatto che il detenuto in data 24 ottobre 2025 avevacommesso il reato di evasione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia per violazione dell’art, 54 Ord. pen. e vizio di motivazione.Il Tribunale, avendo ritenuto come integrata la fattispecie di reato di cuiall’art. 385 cod. pen. in assenza di qualunque pronuncia giurisdizionale in talsenso ha violato il principio di non colpevolezza.Pur nella consapevolezza che qualunque condotta può essere ritenutarilevante, anche quelle non oggetto di un accertamento giurisdizionale, nelconcreto la condotta tenuta dal condannato non costituisce un significativodiscostamento dal progetto educativo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Come è stato più volte ribadito da questa Corte nel caso di ricorso percassazione costituisce motivo di inammissibilità per aspecificità la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012,Livrieri, Rv. 253893 – 01; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456– 01).Nel caso in esame il Magistrato prima e il Tribunale poi hanno dato risaltoalla condotta tenuta, sottolineando la assenza di accertamento giudiziale circa lasussistenza del reato ed hanno operato una valutazione autonoma circa laincidenza della condotta oggettivamente tenuta sul programma trattamentale.Tale modus operandi è perfettamente osservante del principio espresso daquesta Corte secondo cui nel procedimento di sorveglianza ben possono esserevalutati fatti costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato senza necessità diciò che conta è solo la valutazione della condotta del condannato al fine distabilire se lo stesso - prescindendo dall'accertamento giudiziale delle sueresponsabilità - sia meritevole dei benefici penitenziari.). (Sez. 1, n. 6989 del09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125 - 01)Con argomentazione ampia e non illogica il tribunale ha esplicitato le ragioniper cui condivide la valutazione negativa del magistrato di sorveglianza circa lacondotta tenuta dal detenuto; con tali argomentazioni il ricorrente non siconfrnta avversando la decisione in sé, e confinando i motivi di ricorso nell’areadella inammissibilità per aspecificità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]