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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 15148/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15442/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13 EDIF.

B INT. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura a margine del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t., ele ttivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNO n. 147/2016 de ll’ [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto in questa sede ancora interessa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse parzialmente le domande proposte dal [OSCURATO:SOCIETA].(dichiarato il 19.11.1992) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,volte a ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67 1° comma n. 2 , o in subordine ex art. 67 2° comma l.fall., dell’accordo stipulato in data 18.5.1992 fra la società poi fallita e la convenuta, nonché dei pagamenti in base ad esso conseguiti da [OSCURATO:SOCIETA].

L’accordo, denominato “Disciplinare per la fornitura di cemento sfuso”, prevedeva:l’obbligo di Agrobeton di saldare mensilmente il debito pregresso, di £ 860.000.000, maturato verso [OSCURATO:SOCIETA], mediantela cessione di crediti vantati dalla debitrice nei confronti di terzi; l’impegno d e lla creditrice a effettuare ulteriori forniture ; il loro pagamento da parte di Agrobeton mediante conferimento di delega ad [OSCURATO:SOCIETA]., società di factoring, a corrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA] in via diretta il netto ricavo delle anticipazioni sui crediti, maturati e maturandi nei confronti di propri clienti che la società poi fallita leaveva ceduto ( con l’intesa che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe trattenuto il 75% delle somme ricevute, restituendone il 25% alla debitrice).

Il giudice di primo grado ritenne fondata la domanda di revoca ex art. 67 1° comma n. 2 solo della prima pattuizione e condannò [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al Fallimento la somma ricevuta (tramite cessioni di crediti integranti una datio in solutum) imputata al pagamento del credito già scaduto di £ 860.000.000 ; escluse invece che potesse configurarsi la datio in solutum con riguardo alle cessioni, aventi funzione di garanzia, che erano state imputate al pagamento della forniture eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] in data successiva alla stipula dell’accordo.

La sentenza fu impugnata in via principale dal Fallimento ed in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza dell’ 8 marzo 2016, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità,l’appello incidentale con il quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato che vi fosse prova della sua scientia decoctionis, mentre ha accolto quello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’integrale inefficacia, ai sensi dell’art. 67 , 1° comma n. 2 l. fall., del Disciplinare del 18.5.1992, e, in conseguenza, anche dei pagamenti pervenuti ad [OSCURATO:SOCIETA] in via diretta da Eurofinanziaria, condannando l’originaria convenuta a restituire al Fallimento la somma complessiva di € 211.044, 64 oltre interessi.

La corte del merito ha ritenuto che l e pattuizioni contenute nel predetto disciplinare e la contestuale e coordinata cessione dei creditia latere convenuta, costituissero negozi fra loro collegati, configuranti un accordo complesso e unitariodiretto ad assicurare ad [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento del debito scaduto, oltre che di quelli che sarebbero sorti per effetto delle successive fornituredi cemento, con preferenza rispetto agli altri creditori di Agrobeton.

Ha rilevato, in particolare: i) che, avendo le parti previsto che - at traverso la delega conferita da Agrobeton ad E urofinanziaria s.p.a. , di corrispondere a d Eurocemin via diretta il netto ricavo delle anticipazioni sui crediti cedutile dalla società poi fallita - [OSCURATO:SOCIETA] diventasse l’esclusiva destinataria dei pagamenti spettanti ad Agrobeton, l’impegno assunto dalla prima, di continuare a rifornire la seconda, si inserivaappieno, sul piano funzionale, nell’accordo negoziale volto al ripianamento del debito scaduto, perché altrimenti la debitrice non avrebbe potuto a sua volta rifornire le proprie clienti e ottenere dalle stesse le liquidità necessarie ad assolvere alle proprie obbligazioni pregresse verso la creditrice; ii) che,peraltro, l’accordo non specificava la quo ta da imputare, per ciascuna cessione, al debito pregresso e a quello da forniture future; iii) che dunque la volontà delle parti, attraverso il meccanismo del collegamento negoziale, era preordinata a far svolgere atutte le pattuite cessioni di credito funzione solutoria del debito scaduto. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e le debitrici cedute (Coopsud soc. consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA].

Consortile a r.l., S.I.A.C.C. - Società Italiana appalti Costruz ioni Civili, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nonché il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA]), convenuti nel giudizio di merito per aspetti ormai definiti, estraneia quelli ancora dibattut i nella presente sede, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha dedotto la violazione degli artt. 100 e 342 cod. civ., 2729 cod. civ. e la falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 49 d.lgs n.270/99 e 67 legge fall.

La ricorrente principale contesta la statuizione con cui la corte del merito ha dichiarato l’inammissibilità delsuo appello incidentale per difetto del requisito della specificità dei motivi; osserva al riguardo che con l’impugnazione incidentale (pagg. 23 e 24 della comparsa di costituzione in appello) essa aveva posto in risalto un elemento in grado di contrastare totalmente gli elementi indiziari in base ai quali il tribunale aveva riten uto sussistente l’elemento soggettivo dell’azione, costituito dalla sua disponibilità a continuare a rifornire Agrobeton, a fronte di una mera garanzia costituita dalla delega agli incassi dei crediti derivanti dalle forniture che la società poi fallita avrebbe eseguito in favore delle proprie clienti; rileva, altresì, che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, il giudice di primo grado non aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sua scientia decotionis sulla scorta di plurime rationes,di per sé autonome e ciascuna in grado di reggere la decisione, perché questa era in realtà fondata sulla sola ratio della convergenza di un a pluralità di circostanze di fatto al raggiungimento della prova presuntiva richiesta.

2. Il motivo va respinto, anche se la motivazione su cui si fonda il capo della sentenza impugnato deve essere corretta indiritto, ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ..

La ricorrente omette di considerare che nel caso di specie il tribunale aveva accolto (ancorché parzialmente) la domanda di revoca proposta dal Fallimento ai sensi del 1° comma, n. 2 , dell’art. 67 l. fall., a norma del quale la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto è presunta; non spettava dunque all’attore di dimostrare la scientia decoctionisdi [OSCURATO:SOCIETA], ma a quest’ultima di vincere detta presunzione attraverso l ’allegazione di circostanze idonee a far ritenere ad una persona di ordinaria prudenzaed avvedutezza che l'imprenditrice poi fallita, alla data della stipulazione dell’accordo, si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. [OSCURATO:SOCIETA] si è invece limitata a dedurre nell’atto di appello di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita, tanto da aver continuato a rifornirla, come se si fosse trovata in presenza di una fattispecie ex art. 67 comma 2° legge fall. (in realtàneppure esaminata dal giudice di primo grado, che aveva correttamente escluso che vi fosse prova dell ’insc ie ntia decoctionis, rilevando ad abundantiam che il Fallimento aveva invece supportato la contraria presunzione).

Ne consegue(al di là della fragilità dell’unico argomento speso, a f ronte d e lla incontestata ricostruzione in fatto della corte d’appello, da cui emerge che nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti, nel prevedere le modalità di pagamento delle nuove forniture nei termini sopra illustrati, avevano dato atto dell’esistenza di assegni e cambiali ricevuti in pagamento da [OSCURATO:SOCIETA] e non onorati da Agrobeton edi azioni cautelari instaurate dalla prima nei confronti delle seconda) il difetto di specificitàsotto questo profilo dell’appello incidentale , totalmente inidoneo e contrastare il convincimento del primo giudice in ordine almancato superamento della presunzione di sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1362, 1322 cod. civ, 67 comma 1° n. 2 legge fall..

La ricorrente deduce:i) che è pacifico in causa che dopo la stipula dell’accordo essa aveva continuato a rifornire Agrobeton , tanto da aver maturato nei suoi confronti un credito ulteriore di oltre 1.200.000.000 lire, e ascrive alla corte del merito di aver omesso di riscontrare quale fosse stata la concreta funzione delle somme successivamente ricevute (mediante bonifici del 26 agosto provenienti da Eurofinanziaria), imputate, per l’appunto, a parziale copertura del prezzo delle nuove forniture; ii) che non avrebbe rilievo l’accertamento della corte d’appello circa la mancanza, nella convenzione del maggio ’92, dell’indicazione della quota dei crediti ceduti da destinare al debito pregresso, dato che l’importo delle nuova forniture era enormemente superiore al pagamento ricevuto:ciò che dimostrerebbe che il rientro di Agrobeton dalla precedente esposizione non poté avvenire affatto; iii) che,peraltro, il disciplinare del 18 maggio 1992 fu sostituito da una nuova convenzione, stipulata i l 22 settembre 1992 , la quale, contemplando come pregressa esposizione debitoria di Agrobeton l’identico importo di £ 860.000.000, confermava che i bonifici del 26 agosto 1992 non erano stati imputati alla copertura del debito anteriore; iv)che, se è pur vero che le ulteriori forniture di cemento avrebbero dovuto avere la finalità ultima di consentire alla Agrobeton di superare lo stato di temporanea illiquidità, e dunque di assicurare il rientro della società dal debito, ciò, tuttavia, non sarebbe valso a trasformare in solutoria la funzione di garanzia svolta dalla cessione dei crediti; v) che, infine, la corte d’appello avrebbe violato le norme che regolano l’interpretazione dei contratti, che impongono di tener conto innanzitutto del tenore letterale delle clausole, posto che nella specie la funzione di garanzia delle cessioni successive alla stipula della convenzione risultava dalle inequivoche dichiarazioni delle parti contenute nella premessa dell’atto.

4. Il motivo è inammissibile.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 3590/2021; vedi anche Cass. n. 11254/2018; Cass. 10891/2016, Cass. 2465/2016; Cass.2465/2015) che, “ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo delvizio di motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.”.

Questa Corte ha, altresì, recentemente affermato (vedi Cass. 22353/2021) che l’esistenza di collegamento negoziale forma oggetto di un apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità ove sorretto da un’adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici.

Nel caso dispecie, la c orte d’ a ppello, con una motivazione di cui la ricorrente non denuncia la contraddittorietà o il difetto di logicità, hatratto il convincimento dell’unitarietà delle pattuizioni contenute nel l a convenzione del 18.5.1992 , (preordinataad assicurare ad [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento del debito scaduto - oltre che di quelli che sarebbero sorti per effetto delle successive forniture di cemento -con preferenza rispetto agli altri creditori di Agrobeton) e della conseguente natura solutoria di tutte le cessioni, sulla scorta di due dati di fatto: la sostanziale indispensabilità dell’effettuazione di nuove forniture, solo attraverso le quali la società poi fallita avrebbe potuto continuare a sua volta a rifornire le proprie clienti e dunque a procurarsi le liquidità necessarie all’estinzione del debito, e la mancata previsione, nell’accordo, della quota delle cessioni da imputare al pagamento del pregresso eal prezzo delle nuove forniture.

La ricorrentenon contesta tali circostanze, ma anzi le ammette, e dunque col motivo in esame si limita a invocare la natura non solutoria delle cessioni incassate nell’agosto ’92 in base a una lettura delle stesse diversa e alternativa rispettoa quella operata dal giudice d’appello, per di più dando per pacifici alcuni fatti che non risultano aver formato oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito (l’ammontare delle forniture successive all’accordo; la stipula di una nuova convenzione), senza neppure prospettare il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c..

Va aggiunto, quanto alla dedotta violazione delle norme di interpretazione contrattuale, che proprio la premessa dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si legge che “Agrobetonha formulato richieste di nuove forniture… necessarie a procurarle ricavi per adempiere all’unisono al pagamento delle ulteriori forniture e, con graduazioni mensili, all’obbligazione pecuniaria … precisata (inerente il debito pregresso: n.d.r.), smentisce l’assunto della ricorrente secondo cui l’applicazione del criterio ermeneutico del dato letterale avrebbe dovuto condurre ad affermare che le cessioni dei crediti derivanti dalle nuove forniture eseguite da Agrobeton alle proprie clienti fossero state pattuite esclusivamente in funzione di garanzia.

Infine, non appare superfluo ricordare che questa Corte (vedi Cass. n. 969/1998; vedi anche Cass. 11.5.2001 n. 6563)ha già enunciato il principio di diritto – al quale il c ollegio intende dare continuità – secondo cui “ non è scindibile, agli effetti revocatori, nell’entità pecuniaria della prestata garanzia, la parte correlabile al debito preesistente e la parte riferibile al debito contestualmente creato, onde, qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su un debito preesistente ed in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui al primo comma dell’art. 67 della legge fallimentare opera in ordine all’intero rapporto…”.

Il motivo dell’estensione a tutto il rapporto del regime presuntivo previsto dalla norma sopra citata risiede nella considerazione che, essendo unico il momento di costituzione della garanzia (sia per il debito preesistente che per quello contestualmente creato), lo stato soggettivo del creditore (di conoscenza dello stato d’insolvenza del proprio debitore) deve parimenti ritenersi unico e non può mutare e frammentarsi a seconda del tipo di debito garantito.

Se si presume quindi che il creditore fosse consapevole dello stato di decozione nel momento in cui gli è stato ceduto il credito in funzione solutoria di un debito preesistente – senza che sia stata fornita la dimostrazione del contrario - tale consapevolezza, proprio per l’unicità del momento di costituzione della garanzia, non può venire meno per il debito contestualmente creato.

5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionatodel [OSCURATO:PERSONA].

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento , in favore del [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali, che liquida in € 13.800, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15442/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13 EDIF. B INT. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , giusta procura a margine del ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del curatore p.t., ele ttivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 300, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso -controricorrente, ricorrente incidentale– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SALERNO n. 147/2016 de ll’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Per quanto in questa sede ancora interessa, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accolse parzialmente le domande proposte dal [OSCURATO:SOCIETA].(dichiarato il 19.11.1992) nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione,volte a ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67 1° comma n. 2 , o in subordine ex art. 67 2° comma l.fall., dell’accordo stipulato in data 18.5.1992 fra la società poi fallita e la convenuta, nonché dei pagamenti in base ad esso conseguiti da [OSCURATO:SOCIETA]. L’accordo, denominato “Disciplinare per la fornitura di cemento sfuso”, prevedeva:l’obbligo di Agrobeton di saldare mensilmente il debito pregresso, di £ 860.000.000, maturato verso [OSCURATO:SOCIETA], mediantela cessione di crediti vantati dalla debitrice nei confronti di terzi; l’impegno d e lla creditrice a effettuare ulteriori forniture ; il loro pagamento da parte di Agrobeton mediante conferimento di delega ad [OSCURATO:SOCIETA]., società di factoring, a corrispondere ad [OSCURATO:SOCIETA] in via diretta il netto ricavo delle anticipazioni sui crediti, maturati e maturandi nei confronti di propri clienti che la società poi fallita leaveva ceduto ( con l’intesa che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe trattenuto il 75% delle somme ricevute, restituendone il 25% alla debitrice). Il giudice di primo grado ritenne fondata la domanda di revoca ex art. 67 1° comma n. 2 solo della prima pattuizione e condannò [OSCURATO:SOCIETA] a restituire al Fallimento la somma ricevuta (tramite cessioni di crediti integranti una datio in solutum) imputata al pagamento del credito già scaduto di £ 860.000.000 ; escluse invece che potesse configurarsi la datio in solutum con riguardo alle cessioni, aventi funzione di garanzia, che erano state imputate al pagamento della forniture eseguite da [OSCURATO:SOCIETA] in data successiva alla stipula dell’accordo. La sentenza fu impugnata in via principale dal Fallimento ed in via incidentale da [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza dell’ 8 marzo 2016, ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità,l’appello incidentale con il quale [OSCURATO:SOCIETA] aveva contestato che vi fosse prova della sua scientia decoctionis, mentre ha accolto quello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’integrale inefficacia, ai sensi dell’art. 67 , 1° comma n. 2 l. fall., del Disciplinare del 18.5.1992, e, in conseguenza, anche dei pagamenti pervenuti ad [OSCURATO:SOCIETA] in via diretta da Eurofinanziaria, condannando l’originaria convenuta a restituire al Fallimento la somma complessiva di € 211.044, 64 oltre interessi. La corte del merito ha ritenuto che l e pattuizioni contenute nel predetto disciplinare e la contestuale e coordinata cessione dei creditia latere convenuta, costituissero negozi fra loro collegati, configuranti un accordo complesso e unitariodiretto ad assicurare ad [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento del debito scaduto, oltre che di quelli che sarebbero sorti per effetto delle successive fornituredi cemento, con preferenza rispetto agli altri creditori di Agrobeton. Ha rilevato, in particolare: i) che, avendo le parti previsto che - at traverso la delega conferita da Agrobeton ad E urofinanziaria s.p.a. , di corrispondere a d Eurocemin via diretta il netto ricavo delle anticipazioni sui crediti cedutile dalla società poi fallita - [OSCURATO:SOCIETA] diventasse l’esclusiva destinataria dei pagamenti spettanti ad Agrobeton, l’impegno assunto dalla prima, di continuare a rifornire la seconda, si inserivaappieno, sul piano funzionale, nell’accordo negoziale volto al ripianamento del debito scaduto, perché altrimenti la debitrice non avrebbe potuto a sua volta rifornire le proprie clienti e ottenere dalle stesse le liquidità necessarie ad assolvere alle proprie obbligazioni pregresse verso la creditrice; ii) che,peraltro, l’accordo non specificava la quo ta da imputare, per ciascuna cessione, al debito pregresso e a quello da forniture future; iii) che dunque la volontà delle parti, attraverso il meccanismo del collegamento negoziale, era preordinata a far svolgere atutte le pattuite cessioni di credito funzione solutoria del debito scaduto. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso illustrato da memoria, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato per un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e le debitrici cedute (Coopsud soc. consortile a r.l., [OSCURATO:PERSONA]. Consortile a r.l., S.I.A.C.C. - Società Italiana appalti Costruz ioni Civili, già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nonché il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA]), convenuti nel giudizio di merito per aspetti ormai definiti, estraneia quelli ancora dibattut i nella presente sede, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha dedotto la violazione degli artt. 100 e 342 cod. civ., 2729 cod. civ. e la falsa applicazione degli artt.2727 e 2729 cod. civ. nonché degli artt. 49 d.lgs n.270/99 e 67 legge fall. La ricorrente principale contesta la statuizione con cui la corte del merito ha dichiarato l’inammissibilità delsuo appello incidentale per difetto del requisito della specificità dei motivi; osserva al riguardo che con l’impugnazione incidentale (pagg. 23 e 24 della comparsa di costituzione in appello) essa aveva posto in risalto un elemento in grado di contrastare totalmente gli elementi indiziari in base ai quali il tribunale aveva riten uto sussistente l’elemento soggettivo dell’azione, costituito dalla sua disponibilità a continuare a rifornire Agrobeton, a fronte di una mera garanzia costituita dalla delega agli incassi dei crediti derivanti dalle forniture che la società poi fallita avrebbe eseguito in favore delle proprie clienti; rileva, altresì, che, contrariamente a quanto affermato dalla corte d’appello, il giudice di primo grado non aveva ritenuto raggiunta la prova in ordine alla sua scientia decotionis sulla scorta di plurime rationes,di per sé autonome e ciascuna in grado di reggere la decisione, perché questa era in realtà fondata sulla sola ratio della convergenza di un a pluralità di circostanze di fatto al raggiungimento della prova presuntiva richiesta. 2. Il motivo va respinto, anche se la motivazione su cui si fonda il capo della sentenza impugnato deve essere corretta indiritto, ex art. 384 ult. comma cod. proc. civ.. La ricorrente omette di considerare che nel caso di specie il tribunale aveva accolto (ancorché parzialmente) la domanda di revoca proposta dal Fallimento ai sensi del 1° comma, n. 2 , dell’art. 67 l. fall., a norma del quale la conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto è presunta; non spettava dunque all’attore di dimostrare la scientia decoctionisdi [OSCURATO:SOCIETA], ma a quest’ultima di vincere detta presunzione attraverso l ’allegazione di circostanze idonee a far ritenere ad una persona di ordinaria prudenzaed avvedutezza che l'imprenditrice poi fallita, alla data della stipulazione dell’accordo, si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. [OSCURATO:SOCIETA] si è invece limitata a dedurre nell’atto di appello di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita, tanto da aver continuato a rifornirla, come se si fosse trovata in presenza di una fattispecie ex art. 67 comma 2° legge fall. (in realtàneppure esaminata dal giudice di primo grado, che aveva correttamente escluso che vi fosse prova dell ’insc ie ntia decoctionis, rilevando ad abundantiam che il Fallimento aveva invece supportato la contraria presunzione). Ne consegue(al di là della fragilità dell’unico argomento speso, a f ronte d e lla incontestata ricostruzione in fatto della corte d’appello, da cui emerge che nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] le parti, nel prevedere le modalità di pagamento delle nuove forniture nei termini sopra illustrati, avevano dato atto dell’esistenza di assegni e cambiali ricevuti in pagamento da [OSCURATO:SOCIETA] e non onorati da Agrobeton edi azioni cautelari instaurate dalla prima nei confronti delle seconda) il difetto di specificitàsotto questo profilo dell’appello incidentale , totalmente inidoneo e contrastare il convincimento del primo giudice in ordine almancato superamento della presunzione di sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1362, 1322 cod. civ, 67 comma 1° n. 2 legge fall.. La ricorrente deduce:i) che è pacifico in causa che dopo la stipula dell’accordo essa aveva continuato a rifornire Agrobeton , tanto da aver maturato nei suoi confronti un credito ulteriore di oltre 1.200.000.000 lire, e ascrive alla corte del merito di aver omesso di riscontrare quale fosse stata la concreta funzione delle somme successivamente ricevute (mediante bonifici del 26 agosto provenienti da Eurofinanziaria), imputate, per l’appunto, a parziale copertura del prezzo delle nuove forniture; ii) che non avrebbe rilievo l’accertamento della corte d’appello circa la mancanza, nella convenzione del maggio ’92, dell’indicazione della quota dei crediti ceduti da destinare al debito pregresso, dato che l’importo delle nuova forniture era enormemente superiore al pagamento ricevuto:ciò che dimostrerebbe che il rientro di Agrobeton dalla precedente esposizione non poté avvenire affatto; iii) che,peraltro, il disciplinare del 18 maggio 1992 fu sostituito da una nuova convenzione, stipulata i l 22 settembre 1992 , la quale, contemplando come pregressa esposizione debitoria di Agrobeton l’identico importo di £ 860.000.000, confermava che i bonifici del 26 agosto 1992 non erano stati imputati alla copertura del debito anteriore; iv)che, se è pur vero che le ulteriori forniture di cemento avrebbero dovuto avere la finalità ultima di consentire alla Agrobeton di superare lo stato di temporanea illiquidità, e dunque di assicurare il rientro della società dal debito, ciò, tuttavia, non sarebbe valso a trasformare in solutoria la funzione di garanzia svolta dalla cessione dei crediti; v) che, infine, la corte d’appello avrebbe violato le norme che regolano l’interpretazione dei contratti, che impongono di tener conto innanzitutto del tenore letterale delle clausole, posto che nella specie la funzione di garanzia delle cessioni successive alla stipula della convenzione risultava dalle inequivoche dichiarazioni delle parti contenute nella premessa dell’atto. 4. Il motivo è inammissibile. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 3590/2021; vedi anche Cass. n. 11254/2018; Cass. 10891/2016, Cass. 2465/2016; Cass.2465/2015) che, “ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo delvizio di motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c.”. Questa Corte ha, altresì, recentemente affermato (vedi Cass. 22353/2021) che l’esistenza di collegamento negoziale forma oggetto di un apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità ove sorretto da un’adeguata motivazione ed immune da vizi logici e giuridici. Nel caso dispecie, la c orte d’ a ppello, con una motivazione di cui la ricorrente non denuncia la contraddittorietà o il difetto di logicità, hatratto il convincimento dell’unitarietà delle pattuizioni contenute nel l a convenzione del 18.5.1992 , (preordinataad assicurare ad [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento del debito scaduto - oltre che di quelli che sarebbero sorti per effetto delle successive forniture di cemento -con preferenza rispetto agli altri creditori di Agrobeton) e della conseguente natura solutoria di tutte le cessioni, sulla scorta di due dati di fatto: la sostanziale indispensabilità dell’effettuazione di nuove forniture, solo attraverso le quali la società poi fallita avrebbe potuto continuare a sua volta a rifornire le proprie clienti e dunque a procurarsi le liquidità necessarie all’estinzione del debito, e la mancata previsione, nell’accordo, della quota delle cessioni da imputare al pagamento del pregresso eal prezzo delle nuove forniture. La ricorrentenon contesta tali circostanze, ma anzi le ammette, e dunque col motivo in esame si limita a invocare la natura non solutoria delle cessioni incassate nell’agosto ’92 in base a una lettura delle stesse diversa e alternativa rispettoa quella operata dal giudice d’appello, per di più dando per pacifici alcuni fatti che non risultano aver formato oggetto di accertamento nel corso del giudizio di merito (l’ammontare delle forniture successive all’accordo; la stipula di una nuova convenzione), senza neppure prospettare il vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.. Va aggiunto, quanto alla dedotta violazione delle norme di interpretazione contrattuale, che proprio la premessa dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si legge che “Agrobetonha formulato richieste di nuove forniture… necessarie a procurarle ricavi per adempiere all’unisono al pagamento delle ulteriori forniture e, con graduazioni mensili, all’obbligazione pecuniaria … precisata (inerente il debito pregresso: n.d.r.), smentisce l’assunto della ricorrente secondo cui l’applicazione del criterio ermeneutico del dato letterale avrebbe dovuto condurre ad affermare che le cessioni dei crediti derivanti dalle nuove forniture eseguite da Agrobeton alle proprie clienti fossero state pattuite esclusivamente in funzione di garanzia. Infine, non appare superfluo ricordare che questa Corte (vedi Cass. n. 969/1998; vedi anche Cass. 11.5.2001 n. 6563)ha già enunciato il principio di diritto – al quale il c ollegio intende dare continuità – secondo cui “ non è scindibile, agli effetti revocatori, nell’entità pecuniaria della prestata garanzia, la parte correlabile al debito preesistente e la parte riferibile al debito contestualmente creato, onde, qualora la garanzia sia stata costituita in parte con incidenza su un debito preesistente ed in altra parte in funzione di un debito contestualmente venuto in essere, il regime presuntivo di cui al primo comma dell’art. 67 della legge fallimentare opera in ordine all’intero rapporto…”. Il motivo dell’estensione a tutto il rapporto del regime presuntivo previsto dalla norma sopra citata risiede nella considerazione che, essendo unico il momento di costituzione della garanzia (sia per il debito preesistente che per quello contestualmente creato), lo stato soggettivo del creditore (di conoscenza dello stato d’insolvenza del proprio debitore) deve parimenti ritenersi unico e non può mutare e frammentarsi a seconda del tipo di debito garantito. Se si presume quindi che il creditore fosse consapevole dello stato di decozione nel momento in cui gli è stato ceduto il credito in funzione solutoria di un debito preesistente – senza che sia stata fornita la dimostrazione del contrario - tale consapevolezza, proprio per l’unicità del momento di costituzione della garanzia, non può venire meno per il debito contestualmente creato. 5. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento di quello incidentale condizionatodel [OSCURATO:PERSONA]. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale al pagamento , in favore del [OSCURATO:PERSONA], delle spese processuali, che liquida in € 13.800, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale dell
Sentenza Cassazione n. 15148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris