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CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 07783/2025

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to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diNapoli, n. 552-2023, depositata il 13.02.2023, N.R.G. 1877-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alle controparti, che nulla hanno manifestato riguardo alla rinuncia; P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processoe condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.600,00 per compensi professionali.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione volontaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] domicilio digitale ; e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’Appello diNapoli, n. 552-2023, depositata il 13.02.2023, N.R.G. 1877-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e che la stessa è stata comunicata alle controparti, che nulla hanno manifestato riguardo alla rinuncia; P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processoe condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in euro 1.600,00 per compensi professionali. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 07783/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris