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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26285/2026

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nte -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata3661 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4331/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 197/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 366 1 /2 0 2 6 Fatti di causa Data pubblicazione 05/10/20261.

La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma dipronuncia del Tribunale della stessa sede, confermata nelresto, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendenteaziendale applicato alla fattispecie, all’inquadramento nellivello A2 (a fronte della richiesta principale di inquadramentoin quello B1), condannando la datrice di lavoro al pagamentodelle differenze retributive, nei limiti della prescrizionequinquennale, pari a € 25.943, oltre accessori.2.

La Corte territoriale ha osservato, in particolare, che illavoratore aveva svolto attività di coordinamento di tutti glioperatori addetti alla portineria, di livello pari (A1) o superioreal suo (A2), svolgendo mansioni che, per autonomia operativa,erano riconducibili al livello A2, superiore a quello diinquadramento; che non era invece riconoscibile, anche perdifetto del titolo di studio richiesto, il livello B1 Tecnicorivendicato in via principale; che andava riformata la decisionedi primo grado di rigetto della domanda di inquadramento nellivello intermedio per difetto di specificità, perché, al contrario,il lavoratore appellante aveva richiamato la corrispondentedeclaratoria contrattuale sin dal ricorso introduttivo della lite,producendola per entrambi i livelli ( B1 e A2) e aveva formulatoconteggi subordinati in relazione alla qualifica professionale A2,formulando anche nelle conclusioni richiesta implicita diriconoscimento quantomeno del livello intermedio.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo; ha resistito concontroricorso il lavoratore.4.

Il Consigliere delegato ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; parte ricorrente haNumero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 366d1/2e0p26ositato nei termini istanza per chiedere la decisDioantae p; ubèb licazione 05/10/2026stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il motivo di ricorso per cassazione si denuncia lanullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la gravata sentenzariconosciuto il livello intermedio (A2) al lavoratore, nonostanteil palese difetto di allegazione nel ricorso introduttivo dei fattiper potere accertare la fondatezza della domandalimitatamente alla qualifica mediana rivendicata.2.

Il motivo è infondato.3.

Questa Corte (Cass. n. 22872/2013, n. 32138/2023) haprecisato che, in materia di mansioni del lavoratore, qualorasia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinataqualifica - anche di carattere dirigenziale - superiore a quelladi inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrerenel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento inuna qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore equella attribuita dal datore di lavoro, purché il lavoratoreprospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allosvolgimento di mansioni della qualifica intermedia.4.

Nella fattispecie, la Corte d’Appello in linea con ilsuddetto principio, ha rilevato che l’originario ricorrente,nell’atto introduttivo del giudizio, aveva riportato ledeclaratorie sia del livello B1 che di quello A2, producendoconteggi alternativi per entrambe le qualifiche e precisandoNumero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 3661n/2e0l2l6e conclusioni la richiesta della qualifica “secondo giDuasttaiz piau”b.b licazione 05/10/2026Ha quindi interpretato la domanda, benché orientata verso illivello B1, come ricomprendente anche istanza delriconoscimento del livello intermedio A2, come poi è avvenuto.5.

Non è pertanto ravvisabile, nella specie, alcun vizio diultra- o extra-petizione.6.

Del resto, la denuncia di erronea interpretazione, daparte del giudice di merito, delle domande e delle eccezioni nonpone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puòessere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilodel vizio di motivazione (che, nel caso di specie, risultasussistente, congrua e logica - cfr. Cass. n. 31546/2019, n.34762/2024).7.

Inoltre, osserva il Collegio che dalle fasi del procedimentocd. trifasico, che caratterizzano il ragionamento decisorio, nonsi può trarre un corrispondente onere di allegazione a caricodel ricorrente, perché ciò che è riservato alla parte è solo laprova dei fatti oggetto di giudizio, non la loro valutazionegiuridica, con la conseguenza che nel giudizio nel quale si favalere l’assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle diinquadramento, l’onere imposto dall’art. 414, n. 4, c.p.c., èsoddisfatto dall’indicazione dell’attività svolta, dalla descrizionedel profilo di inquadramento, dalla specificazione, checoncorre ad individuare il petitum, del diverso profilorivendicato.

È stato poi precisato, in relazione all’impiegopubblico contrattualizzato e al particolare regime checaratterizza i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 47d.lgs. n. 165/2001, che, dedotte le mansioni svolte, nonché ilcomparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudiceNumero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 3661q/2u0e26llo di porre a raffronto tali dati con la contraDttaatzai opnubeb licazione 05/10/2026applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assuntosecondo cui l'attività non sarebbe stata coerente conl'inquadramento formale e meriterebbe come tale migliorequalificazione, con quanto ne deriva in punto di differenzeretributive (Cass. n. 4540/2018, n. 7641/2022, n.25644/2023)8.

Il ricorso va, pertanto, respinto.9.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.10.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiestaai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta didefinizione anticipata e che il giudizio viene definito inconformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass.

S.U. n. 10955/2024), non ravvisando, ilCollegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddettaprevisione legale (cfr. Cass.

S.U. n. 36069/2023).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Numero registro generAalei 5s22e8n/20s2i2 dell’art. 13, comma 1-quater, del dN.Pu.mR.e rno .d i1 r1ac5c odlteal generale 26285/2026Numero sezionale 3661/2026 Data pubblicazione 05/10/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 23 settembre2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata3661 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 4331/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 197/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 366 1 /2 0 2 6 Fatti di causa Data pubblicazione 05/10/20261. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma dipronuncia del Tribunale della stessa sede, confermata nelresto, ha dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendenteaziendale applicato alla fattispecie, all’inquadramento nellivello A2 (a fronte della richiesta principale di inquadramentoin quello B1), condannando la datrice di lavoro al pagamentodelle differenze retributive, nei limiti della prescrizionequinquennale, pari a € 25.943, oltre accessori.2. La Corte territoriale ha osservato, in particolare, che illavoratore aveva svolto attività di coordinamento di tutti glioperatori addetti alla portineria, di livello pari (A1) o superioreal suo (A2), svolgendo mansioni che, per autonomia operativa,erano riconducibili al livello A2, superiore a quello diinquadramento; che non era invece riconoscibile, anche perdifetto del titolo di studio richiesto, il livello B1 Tecnicorivendicato in via principale; che andava riformata la decisionedi primo grado di rigetto della domanda di inquadramento nellivello intermedio per difetto di specificità, perché, al contrario,il lavoratore appellante aveva richiamato la corrispondentedeclaratoria contrattuale sin dal ricorso introduttivo della lite,producendola per entrambi i livelli ( B1 e A2) e aveva formulatoconteggi subordinati in relazione alla qualifica professionale A2,formulando anche nelle conclusioni richiesta implicita diriconoscimento quantomeno del livello intermedio.3. Per la cassazione della sentenza d’appello ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo; ha resistito concontroricorso il lavoratore.4. Il Consigliere delegato ha proposto la definizione delricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; parte ricorrente haNumero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 366d1/2e0p26ositato nei termini istanza per chiedere la decisDioantae p; ubèb licazione 05/10/2026stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; entrambe le parti hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il motivo di ricorso per cassazione si denuncia lanullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la gravata sentenzariconosciuto il livello intermedio (A2) al lavoratore, nonostanteil palese difetto di allegazione nel ricorso introduttivo dei fattiper potere accertare la fondatezza della domandalimitatamente alla qualifica mediana rivendicata.2. Il motivo è infondato.3. Questa Corte (Cass. n. 22872/2013, n. 32138/2023) haprecisato che, in materia di mansioni del lavoratore, qualorasia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinataqualifica - anche di carattere dirigenziale - superiore a quelladi inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrerenel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento inuna qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore equella attribuita dal datore di lavoro, purché il lavoratoreprospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allosvolgimento di mansioni della qualifica intermedia.4. Nella fattispecie, la Corte d’Appello in linea con ilsuddetto principio, ha rilevato che l’originario ricorrente,nell’atto introduttivo del giudizio, aveva riportato ledeclaratorie sia del livello B1 che di quello A2, producendoconteggi alternativi per entrambe le qualifiche e precisandoNumero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 3661n/2e0l2l6e conclusioni la richiesta della qualifica “secondo giDuasttaiz piau”b.b licazione 05/10/2026Ha quindi interpretato la domanda, benché orientata verso illivello B1, come ricomprendente anche istanza delriconoscimento del livello intermedio A2, come poi è avvenuto.5. Non è pertanto ravvisabile, nella specie, alcun vizio diultra- o extra-petizione.6. Del resto, la denuncia di erronea interpretazione, daparte del giudice di merito, delle domande e delle eccezioni nonpone in discussione il significato della norma ma la suaconcreta applicazione operata dal giudice di merito, il cuiapprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, puòessere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilodel vizio di motivazione (che, nel caso di specie, risultasussistente, congrua e logica - cfr. Cass. n. 31546/2019, n.34762/2024).7. Inoltre, osserva il Collegio che dalle fasi del procedimentocd. trifasico, che caratterizzano il ragionamento decisorio, nonsi può trarre un corrispondente onere di allegazione a caricodel ricorrente, perché ciò che è riservato alla parte è solo laprova dei fatti oggetto di giudizio, non la loro valutazionegiuridica, con la conseguenza che nel giudizio nel quale si favalere l’assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle diinquadramento, l’onere imposto dall’art. 414, n. 4, c.p.c., èsoddisfatto dall’indicazione dell’attività svolta, dalla descrizionedel profilo di inquadramento, dalla specificazione, checoncorre ad individuare il petitum, del diverso profilorivendicato. È stato poi precisato, in relazione all’impiegopubblico contrattualizzato e al particolare regime checaratterizza i contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 47d.lgs. n. 165/2001, che, dedotte le mansioni svolte, nonché ilcomparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudiceNumero registro generale 5228/2022 Numero di raccolta generale 26285/2026Numero sezionale 3661q/2u0e26llo di porre a raffronto tali dati con la contraDttaatzai opnubeb licazione 05/10/2026applicabile, per verificare la fondatezza o meno dell'assuntosecondo cui l'attività non sarebbe stata coerente conl'inquadramento formale e meriterebbe come tale migliorequalificazione, con quanto ne deriva in punto di differenzeretributive (Cass. n. 4540/2018, n. 7641/2022, n.25644/2023)8. Il ricorso va, pertanto, respinto.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.10. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiestaai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta didefinizione anticipata e che il giudizio viene definito inconformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380-bis c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n. 10955/2024), non ravvisando, ilCollegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddettaprevisione legale (cfr. Cass. S.U. n. 36069/2023). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 1.000 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Numero registro generAalei 5s22e8n/20s2i2 dell’art. 13, comma 1-quater, del dN.Pu.mR.e rno .d i1 r1ac5c odlteal generale 26285/2026Numero sezionale 3661/2026 Data pubblicazione 05/10/20262002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 23 settembre2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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