CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il suo rigetto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 ottobre 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha, tra l'altro, confermato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città, il 14 giugno 2022, ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego frapposto dal Direttore della Casa circondariale alla richiesta di essere autorizzato a colloqui visivi da remoto con i familiari liberi diversi dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il qualtlamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in spregio all'indirizzo ermeneutico formatosi al riguardo e senza considerare l'impossibilità o, quantomeno, la gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in alternativa, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con una serie di decisioni dal tenore univoco, che «Il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1„ n. 19290 del 09/04/2021, Emmauello, Rv. 281221 - 01; Sez.. 1, n. 23819 del 22/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279577 - 01; tra le decisioni non massimate si segnala, per la completezza della ricostruzione: Sez. 1, n. 123759 del 03/12/2021, dep. 2022, Aprea). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato che, se la contingente sottoposizíone della moglie di [OSCURATO:PERSONA] a misura di prevenzione personale integra un impedimento all'effettuazione dì colloqui in presenza tale da giustificare l'ammissione della donna al colloquio visivo da remoto, non altrettanto può dirsi per gli altri parenti del detenuto, per i quali è stata evocata, al riguardo, la distanza tra la loro residenza ed il luogo di restrizione del congiunto, che, a dispetto dell'assenza di voli diretti tra le due località, non si traduce, di per sé, in una situazione di impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza, nonché la persistente emergenza epidemiologica che, tuttavia, non comportava, al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato, limiti alla libertà di circolazione sul territorio nazionale. Ha, ulteriormente, osservato che le ragioni eventualmente ostative al colloquio de visu avrebbero dovuto essere rappresentate, in prima battuta, all'amministrazione penitenziaria, adempimento che [OSCURATO:PERSONA] non risulta avere effettuato. 4. A fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente si limita a segnalare che l'esclusione dei congiunti diversi dalla moglie dal novero dei soggetti autorizzati al videocolloquio comporta un eccessivo sacrificio al diritto al mantenimento dei rapporti familiari e rivendica, in modo del tutto generico, di avere indicato, in sede di reclamo,, «più ragioni che rendono difficoltosi o impossibili i colloqui in presenza: ragioni neppure prese in considerazione in Ordinanza». Così facendo, trascura che il Tribunale di sorveglianza ha, come già rilevato, preso atto delle difficoltà rappresentate — che attengono, da un canto, alla distanza tra l'istituto penitenziario in cui [OSCURATO:PERSONA] è recluso ed il luogo in cui i suoi parenti vivono e, dall'altro, ai vincoli imposti dalla legislazione adottata per fronteggiare il Covid-19 — che ha, con motivazione esente da qualsivoglia deficit razionale, ritenuto non idonee a giustificare il rilascio dell'autorizzazione che l'amministrazione penitenziaria ha negato. [OSCURATO:PERSONA], per il resto, svolge considerazioni ultronee, che afferiscono, tra l'altro, all'opportunità di consentire che al colloquio a distanza con la moglie sia ammesso a partecipare anche il parente che la ha accompagnata ed all'impossibilità, derivante dall'ammissione della moglie al colloquio da remoto, di svolgere, nello stesso mese, un colloquio a distanza ed uno in presenza: circostanze, queste, che discendono dalla attuale regolamentazione dei colloqui dei soggetti sottoposti a regime detentivo differenziato — che tutela, comunque, il diritto del detenuto ad effettuare, con la cadenza prevista, colloqui visivi o, in alternativa, da remoto — e non determinano, di per sé, l'illegittimità del provvedimento impugnato, sorretto da motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria.5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag