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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46360/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata.

Giova evidenziare in diritto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.

Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il fatto che l'imputato avesse falsamente denunciato una violazione di domicilio presso la propria abitazione da parte di ignoti, al fine di tutelare la propria famiglia da eventuali ritorsioni da parte dei soggetti che avevano partecipato alla rissa, era una circostanza smentita dal fatto che, nel medesimo contesto di tale denuncia telefonica, lo stesso imputato avesse mentito asserendo di trovarsi all'estero.

Tale circostanza, quindi, è stata ritenuta dal giudice di merito, il quale ha fornito sul punto ampia motivazione, elemento sintomatico dell'intento dell'imputato di crearsi un alibi rispetto alla partecipazione alla rissa e all'utilizzo dell'arma.

D'altronde, come evidenziato nella sentenza impugnata, per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261417).

Il ricorrente, infine, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di lesioni personali dolose aggravate in quanto vi era prova del fatto che l'imputato non avesse sparato un singolo isolato colpo, ma aveva esploso vari colpi di pistola verso il suolo, non recedendo dall'intento nemmeno dopo aver perso (una prima volta) l'arma.

Le argomentazioni difensive svolte dall'imputato, poi, circa il fatto che i colpi erano stati indirizzati esclusivamente verso il suolo (e non verso le persone), appariva, quindi, del tutto irrilevante, posto che la contestazione mossa nei suoi confronti non era quella di tentato omicidio.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Giova evidenziare in diritto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso in esame, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte territoriale ha evidenziato che il fatto che l'imputato avesse falsamente denunciato una violazione di domicilio presso la propria abitazione da parte di ignoti, al fine di tutelare la propria famiglia da eventuali ritorsioni da parte dei soggetti che avevano partecipato alla rissa, era una circostanza smentita dal fatto che, nel medesimo contesto di tale denuncia telefonica, lo stesso imputato avesse mentito asserendo di trovarsi all'estero. Tale circostanza, quindi, è stata ritenuta dal giudice di merito, il quale ha fornito sul punto ampia motivazione, elemento sintomatico dell'intento dell'imputato di crearsi un alibi rispetto alla partecipazione alla rissa e all'utilizzo dell'arma. D'altronde, come evidenziato nella sentenza impugnata, per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di simulazione di reato, è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di affermare falsamente l'avvenuta consumazione di un reato, risultando invece irrilevante il movente del delitto (Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261417). Il ricorrente, infine, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di lesioni personali dolose aggravate in quanto vi era prova del fatto che l'imputato non avesse sparato un singolo isolato colpo, ma aveva esploso vari colpi di pistola verso il suolo, non recedendo dall'intento nemmeno dopo aver perso (una prima volta) l'arma. Le argomentazioni difensive svolte dall'imputato, poi, circa il fatto che i colpi erano stati indirizzati esclusivamente verso il suolo (e non verso le persone), appariva, quindi, del tutto irrilevante, posto che la contestazione mossa nei suoi confronti non era quella di tentato omicidio. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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