CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 30/1/2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 6 mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, per non avere ottemperato all'obbligo di versamento della cauzione di 516,00 euro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto del Tribunale di Taranto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; fatto accertato in Taranto in data 17/6/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale sarebbe dovuta giungere a «una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico dell'odierno imputato», non essendo la sentenza impugnata «arrivata ad una comprensione critica ed analitica delle prove e dei mezzi di valutazione della prova». Sotto altro profilo, si opina che «la pena ben poteva essere contenuta nei minimi edittali, al fine di determinare un trattamento sanzionatorio più mite e conforme ai criteri di adeguatezza e proporzionalità». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dalle censure in punto di responsabilità, la difesa aveva dedotto, in sede di appello, che Morrone non aveva provveduto a versare la cauzione in ragione delle sue precarie condizioni economiche, come attestato dalla dichiarazione ISEE offerta in visione nell'atto di impugnazione. Tuttavia, la Corte di secondo grado ha evidenziato come tale documentazione fosse relativa al 2019, senza che fosse stato acquisito alcun elemento in grado di dimostrare la perduranza di tale situazione con riferimento agli anni in cui la misura era stata disposta e applicata. A fronte di tale congrua e logicaymotivazione, il ricorso si è limitato a una generica censura incentrata su una asserita non conducenza del ragionamento probatorio, senza però indicare specificamente sotto quale profilo lo stesso possa ritenersi viziato o, comunque, carente. Il motivo, pertanto, è del tutto generico e, come tale, inammissibile. 3. Quanto, poi, ai rilievi concernenti il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha sottolineato come, da un lato, la pena base fosse stata applicata nel minimo edittale; e come, dall'altro lato, Morrone fosse gravato da ben sette precedenti penali per reati contro il patrimonio, sicché non poteva ravvisarsi alcun elemento per il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche. Una valutazione, questa, che appare immune da qualunque vizio logico, nemmeno indicato specificamente dall'odierno ricorso, il quale, anche su tale punto, appare del tutto generico. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]