CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del 25/03/2021 del G.u.p. del Tribunale di Trapani, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: a) cessione illecita continuata di sostanza stupefacente di tipo hashish in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo A dell'imputazione); b) detenzione illegale di un'arma comune da sparo del tipo pistola (capo G dell'imputazione); c) estorsione pluriaggravata (dall'essere stata la violenza o minaccia commesse con armi e da più persone riunite) in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] e ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo L dell'imputazione); d) detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] (capo M dell'imputazione); e) detenzione illecita di circa due chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo hashish in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo N dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a cinque motivi, i quali, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di cessione illecita continuata di sostanza stupefacente di tipo hashish e di detenzione illecita di circa due chilogrammi della stessa sostanza di cui ai capi, rispettivamente, A) e N) dell'imputazione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere la Corte d'appello di Palermo erroneamente negato la qualificazione dei fatti di cui ai menzionati capi A) e N) dell'imputazione come fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del :1990. Il ricorrente rappresenta la compatibilità di tale invocata qualificazione con il numero delle cessioni contestate al capo A) dell'imputazione (13 nell'arco di tempo dal 3 dicembre 2017 al 20 dicembre 2017) e deduce che la stessa qualificazione dovrebbe essere ritenuta in ragione della limitata dimensione organizzativa della svolta attività di spaccio e dell'avere egli operato «quale ultimo anello nell'ambito del c.d. "piccolo spaccio"», al soldo di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione illegale di un'arma comune da sparo del tipo pistola di cui al capo G) dell'imputazione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dell'art. 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e dell'art. 697 cod. pen., nonché la mancanza della motivazione. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo avrebbe omesso di motivare in ordine alla detenzione della pistola indicata al capo G) dell'imputazione - avendo motivato soltanto con riguardo alla detenzione della diversa pistola di cui al capo M) dell'imputazione -, in ordine all'applicazione dell'art. 2 (relativo alle armi da guerra o tipo guerra) o dell'art. 7 (relativo alle armi comuni da sparo) della legge n. 895 del 1967, nonché, a fronte della contestazione della detenzione di una pistola «non meglio specificata», in ordine alla mancata applicazione della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso di cui al capo L) dell'imputazione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b`„ cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli aria. 392, 393, 628, terzo comma, n. 1), e 629, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte d'appello di Palermo qualificato il fatto contestato nel predetto capo L) dell'imputazione come estorsione anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonostante i tre imputati (oltre al Colombo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) avessero agito nella convinzione di esercitare la legittima pretesa di ottenere la restituzione della sostanza stupefacente (due chilogrammi di hashish) che era stata sottratta ad [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, il controvalore di tale sostanza, pari a C 4.000,00. 2.4. Con il quarto motivo (che è indicato anch'esso, come il precedente, con il numero 3) - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di estorsione pluriaggravata di cui al capo L) dell'imputazione e di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo M) dell'imputazione, entrambi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 110 e 114 cod. pen., nonché l'illogicità della motivazione. Il ricorrente rappresenta che la stessa Corte d'appello di Palermo avrebbe riconosciuto come il proprio ruolo nei fatti di cui ai capi L) e M) dell'imputazione fosse stato limitato ad avvertire [OSCURATO:PERSONA] della sottrazione, da parte del proprio cugino [OSCURATO:PERSONA], della sostanza sl:upefacente (due chilogrammi di hashish) che egli deteneva per conto del Beninati e a ricevere poi dai Bevilacqua la somma di € 4.000,00 che costituiva il valore della predetta asseritamente sottratta sostanza stupefacente, ed afferma che egli non aveva «saputo più nulla della intera vicenda» nel periodo tra i predetti avvertimento del Beninati e ricezione dei 4.000,00 euro. Ciò rappresentato e affermato, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo: a) da un lato, quanto al reato di estorsione di cui al capo L) dell'imputazione, non abbia ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen.; b) dall'altro lato, quanto al reato di porto in luogo pubblico di pistola di cui al capo M) dell'imputazione, abbia ritenuto il proprio concorso nello stesso reato nonostante detta arma non fosse stata da lui «mai neppure vista e conosciuta» e, quindi, egli fosse «rimasto del tutto estraneo» alla condotta di porto di essa e, comunque, non abbia ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 114 cod. pen. 2.5. Con il quinto motivo (che è indicato con il numero 4) - sempre relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di estorsione pluriaggravata di cui al capo L) dell'imputazione e di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo M) dell'imputazione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 84, 628, terzo comma, n. 1), e 629, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo non abbia ritenuto l'assorbimento, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., del delitto di porto illegale in luogo pubblico di una pistola di cui al capo M) dell'imputazione nel delitto di estorsione aggravata dall'uso dell'arma, atteso che il fatto che costituisce il primo delitto si dovrebbe ritenere circostanza aggravante del secondo delitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo a una prolungata attività di spaccio, rivolta a un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149- 02). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha escluso la sussistenza dell'autonoma fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione non solo del numero delle cessioni di sostanza stupefacente che erano stare accertate ma anche della continuativa disponibilità di quantitativi considerevoli della stessa sostanza, della parimenti continuativa attività di spaccio di essa, svolto con cadenza pressoché quotidiana, e del considerevole volume d'affari prodotto da tale illecita attività, elementi che, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sopra citata, appaiono tali da fare ritenere la correttezza della predetta ritenuta esclusione, in quanto dimostrativi di una portata non minore dell'attività di spaccio svolta dal Colombo e, quindi, dell'impossibilità di inquadrare la stessa attività nell'ambito del cosiddetto "piccolo spaccio".2. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, nel proprio atto di appello, come risulta dalla lettura di esso, il Colombo nulla aveva specificamente dedotto in ordine al reato di detenzione della pistola di cui al capo G) dell'imputazione - essendosi, in effetti, limitato, nel secondo motivo di appello, a menzionare tale capo G), senza tuttavia svolgere alcuna considerazione riguardo allo stesso - con le conseguenze che legittimamente la Corte di appello di Palermo non ha motivato in ordine alla sussistenza di detto reato - già ritenuta dal G.u.p. del Tribunale di Trapani - e che il motivo si appalesa del tutto nuovo, in quanto prospettato per la prima volta davanti a questa Corte e, perciò, inammissibile. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02) hanno ormai chiarito che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 cod. civ.) e di estorsione - questi, in effetti, i due termini del problema di qualificazione giuridica che viene qui in rilievo - si differenziano tra loro non in relazione al quantum di violenza esercitata o alla gravità della minaccia, ma in relazione all'elemento psicologico (il quale va accertato secondo le ordinarie regole probatorie). Ciò nel senso che, nel primo delitto, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di esercitare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo delitto, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato il principio secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti di costringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne il prezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento (Sez. 3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767- 01; Sez. 6, n. 1672 del 20/12/2013, dep. 2014, Dò, Rv. 258284-01; Sez. 2, n. 40051 del 14/10/2011, Conversano, Rv. 251547-01). Ad analoga conclusione si deve pervenire nel caso in esame, atteso che la pretesa, esercitata dal Colombo e dagli altri due coimputati, di ottenere il controvalore della sostanza stupefacente già detenuta dal Colombo e a lui sottratta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], non costituisce, in tutta evidenza, una pretesa tutelabile dall'ordinamento. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Palermo ha ritenuto il concorso del Colombo, insieme con [OSCURATO:PERSONA] e con Giancarlo di Giovanni, nei reati di estorsione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo L) dell'imputazione e di detenzione e porto in luogo pubblico illegali di una pistola calibro 7,65 di cui al capo M) dell'imputazione - con riguardo, quindi, anche al culmine della relativa vicenda costituito dall'esplosione di quattro colpi di arma da fuoco contro la porta d'ingresso del bar "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], futuro suocero di [OSCURATO:PERSONA] - sulla base degli elementi di prova che, dalle sommarie informazioni che erano state rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (compagna di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (fratello di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], nonché da alcun intercettate conversazioni telefoniche (è menzionata, in particolare, la n. 619 del 30 agosto 2017) era emerso che il Colombo, oltre ad avere avvertito [OSCURATO:PERSONA] dell'asserita sottrazione, da parte del proprio cugino [OSCURATO:PERSONA], della sostanza stupefacente che egli deteneva per conto del Beninati, aveva posto in essere diversi atteggiamenti intimidatori nei confronti dei Bevilacqua (in particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere appreso dal figlio Alessandro che questi era stato avvicinato per strada dal Colombo e dal Beninati, i quali, a bordo di un'automobile, lo avevano avvertito che «gliel'avrebbero fatta pagare» e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell'atteggiamento provocatorio tenuto dal Colombo nei suoi confronti ogni qual volta lo incontrava dopo che lo aveva accusato del furto dello stupefacente) e aveva poi personalmente ricevuto, come era stato riferito da tutte le persone informate dei fatti, la somma di C 4.000,00 che costituiva il valore dello stupefacente asseritamente sottratto da [OSCURATO:PERSONA]. Tale motivazione del consapevole contributo dato dal Colombo nella commissione dei reati di estorsione e di detenzione e porto illegali di una pistola appare priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché si sottrae a censure in questa sede di legittimità. La stessa Corte d'appello di Palermo ha correttamente disconosciuto al Colombo l'attenuante di cui all'art. 114 cod. per., avendo logicamente rilevato che egli non aveva solo avvertito il Beninati della sottrazione della droga ma aveva altresì accompagnato lo stesso Beninati in occasione di diverse provocazioni ai danni delle persone offese e aveva infine ricevuto nelle proprie mani il profitto del reato di estorsione, elementi che sono stati del tutto logicamente ritenuti escludere che la condotta del Colombo avesse inciso sul risultato dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, come è richiesto ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114, primo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01).Si deve, peraltro, rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art. 114 cod. pen., non trova applicazione - oltre che nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 112 cod. pen. (numero dei concorrenti pari almeno a cinque) - quando il numero dei partecipanti al reato sia considerato come circostanza aggravante speciale (Sez. 1, n. 37277 del 23/04/2015, Sclafani, Rv. 264565-01, che, in motivazione, ha precisato che la clausola di riserva «salvo che la legge disponga altrimenti», contenuta nell'art.112 cod. pen., non solo sta a indicare la prevalenza delle norme speciali sulla regola generale, ma consente anche di escludere l'applicabilità dell'attenuante in presenza di siffatte norme speciali. Nello stesso senso: Sez. 3, n. 17180 del 05/03/2020, Zenarti, Rv. 279014-01; Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016, Vincenti, Rv. 266852-01; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, Emmanuello, Rv. 225925-01. Queste ultime due sentenze sono in particolare relative a una fattispecie di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., comma che richiama, tra l'altro, anche l'ultima parte della previsione dettata dal n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., secondo cui la pena per il delitto di rapina è aumentata quando la violenza o la minaccia siano commesse da più persone riunite). 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti chiarito - affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire - che l'uso dell'arma, costituente aggravante della rapina, è fatto oggettivamente distinto dal porto abusivo di arma, il quale costituisce un reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può, pertanto, considerarsi assorbito, in base alla normativa del reato complesso, nell'obiettività del delitto di rapina, tanto più che questo può essere aggravato, a norma dell'art. 628, primo comma, n. 1), cod. pen., anche quando l'arma impiegata non risulti detenuta e portata illegalmente (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263229-01; Sez, 1, n. 2903 del 11/10/1976, dep. 1977, Moioli, Rv. 135357-01). Analoghe considerazioni si devono ritenere valevoli anche nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., là dove tale comma richiama, tra l'altro, anche la previsione dettata dal n. 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen., secondo cui la pena è aumentata quando la violenza o la minaccia siano commesse con armi. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cas