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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 novembre 2025

Cassazione n. 37465/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14434/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 giugno 1983, avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37465/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare: 1) in relazione al delitto di favoreggiamento, dal 13 agosto 2013 al 14 febbraio 2014; 2) in relazione al reato di concorso in omicidio volontario (così riqualificata l’originaria imputazione a seguito di annullamento della Corte di cassazione), dal 28 giugno 2019 al 6 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] veniva definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dalla Corte di assise di Milano in data 6 luglio 2020, poi confermata nel successivo giudizio di appello.

1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., valorizzando sia la condotta tenuta dal ricorrente al momento del fatto (e subito dopo), poiché tesa ad ostacolare le investigazioni, sia la successiva fuga all’estero, sia le dichiarazioni reticenti rese quando venne tratto in arresto: a tali comportamenti i giudici della riparazione hanno attribuito valenza sinergica rispetto all'emissione ed al mantenimento di entrambe le ordinanze cautelari.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico complesso motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante e frutto del travisamento delle prove.

Lamenta il ricorrente, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che gli elementi di fatto evidenziati dalla Corte territoriale potrebbero al più giustificare il diniego della riparazione relativamente al primo periodo di detenzione, mancando invece qualsivoglia motivazione in ordine al secondo provvedimento cautelare, emesso in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e residualità.

Ciò è ancor più vero ove si consideri il lasso temporale intercorso tra i fatti e l’emissione della seconda ordinanza cautelare, nonché la mancata “opposizione” dello [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'esecuzione della seconda misura.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che il ricorrente fu sottoposto ad una prima ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento, commesso in favore di un soggetto giudicato separatamente.

I due erano a bordo di una Bmw X5 – condotta dal correo all’interno di un parcheggio – quando, inavvertitamente, schiacciavano il piede di un passante e, quindi venivano invitati ad accostare dagli agenti di polizia locale presenti sul luogo.

I due quindi si davano alla fuga, investendo uno degli agenti che nel frattempo si erano posti all’inseguimento con delle biciclette, e così cagionandone la morte: il corpo veniva trascinato per circa 200 metri mentre la bicicletta, rimasta incastrata sotto l’autovettura, veniva trascinata circa 1 km, fino a quando lo [OSCURATO:PERSONA] non riusciva a rimuoverla, dopo alcuni tentativi.

Raggiunta poi l’abitazione del correo, la sera stessa i due lasciavano l’Italia; lo [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi tratto in arresto in Serbia dopo circa un anno di latitanza.

L’originaria contestazione per il reato di favoreggiamento traeva argomenti dalla condotta successiva al fatto, oltre che dalle dichiarazioni del coimputato, secondo il quale lo [OSCURATO:PERSONA], alla vista degli agenti, l’aveva incitato alla fuga.

Dopo essere stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di favoreggiamento, a seguito di ricorso del Procuratore generale e di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in sede di rinvio la Corte di appello trasmetteva gli atti al pubblico ministero in relazione al più grave reato di concorso in omicidio volontario (per il quale fu emesso un secondo titolo cautelare); contestazione dalla quale poi lo [OSCURATO:PERSONA] veniva definitivamente assolto.

L’esito assolutorio è stato fondato su una parziale ritrattazione delle dichiarazioni del coimputato; i restanti elementi di prova, relativi alla condotta successiva all’investimento mortale, non sono stati ritenuti sufficienti a sostenere l’accusa di concorso in omicidio volontario.

2.1. Ciò posto osserva il Collegio che il motivo, che assume anche una connotazione meramente avversativa, è aspecifico ed in parte anche manifestamente infondato.

Le due ordinanze cautelari hanno riguardato la medesima vicenda e la Corte della riparazione ha esaminato, come richiesto dal comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., l'esistenza di una condotta ostativa e la valenza sinergica rispetto all'emissione dei due provvedimenti.

Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, i giudici della riparazione, infatti, pur avendo compiuto una valutazione complessiva, l'hanno espressamente riferita ad entrambi i titoli (p. 5 ordinanza impugnata).

A tal fine hanno valorizzato non solo la scelta del ricorrente di darsi alla latitanza, ma anche la condotta tenuta subito dopo il fatto, tesa ad ostacolare le investigazioni occultando le prove (adoperandosi per disincagliare la bicicletta dalla vettura a loro in uso), nonché le dichiarazioni reticenti che furono rese una volta tratto in arresto.

In tal modo la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza, infatti, non costituisce di per sé elemento che integra la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13079 del 08/03/2023, Adzovic, non mass.; Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Ascone, Rv. 261404 – 01; Sez. 4, n. 42746 del 06/11/2007, Rosmini, Rv. 238306 - 01); piuttosto, è valutabile, insieme ad altre circostanze, ai fini della formazione del convincimento del giudice della riparazione (Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, Gentile, non mass.), come accaduto nel caso in esame.

Allo stesso modo, la Corte della riparazione ha correttamente valutato il comportamento reticente tenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, che pur dopo la modifica introdotta con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della condotta ostativa: altro è serbare il silenzio, si è osservato, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace, onde prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti, o comunque mostrarsi reticente (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01).

A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita ad affermare che la valutazione compiuta dalla Corte di appello non può valere anche per il secondo periodo di detenzione, senza neppure spiegarne le ragioni, che di certo non possono essere individuate nel tempo trascorso tra i fatti e l'emissione della seconda ordinanza (che al limite può rilevare per il giudice che deve valutare l'attualità delle esigenze cautelari) o nella mancata “opposizione” alla sua esecuzione; circostanza, quest'ultima, che non assume alcun rilievo rispetto alla emissione del secondo provvedimento e rispetto alla quale il ricorrente invoca solo formalmente il travisamento della prova, dolendosi in realtà della valutazione compiuta dalla Corte territoriale.

D'altronde, osserva ancora il Collegio, lungi dall'esistere una sorta di ontologica impossibilità, se le due ordinanze condividono la stessa base fattuale, riferendosi ad una vicenda sostanzialmente unitaria (come si ammette anche in ricorso: pp. 5 e 6), non è errato in diritto sostenere, come fa l'ordinanza impugnata, che la condotta ostativa che ha avuto valenza sinergica rispetto all'emissione del primo provvedimento possa averla avuta - così come in concreto accaduto - anche in relazione al secondo.

Ciò che conta, infatti, è che sia accertata la relazione tra il comportamento, doloso o gravemente colposo, e la custodia cautelare poi rivelatasi ingiusta, anche se quest'ultima è dipesa dall'applicazione, in diversi momenti, di distinti provvedimenti che in quello stesso comportamento hanno rinvenuto quantomeno una concausa.

Sicché, non solo la motivazione non è mancante, come si deduce in ricorso (pp. 3 e 10), ma è espressamente riferita anche ad entrambi i titoli, ed ha un contenuto assai più articolato di quello censurato.

Non giova al ricorrente, infine, dedurre l'insussistenza dei presupposti per emettere la seconda ordinanza (pp. 6 e 7 ricorso): ciò sia perché nella specie è dedotta una ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, sia perché, per ritenere l'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01).

Il ricorrente, invece, sembra prospettare l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare desumendola dal contenuto della sentenza di secondo grado di assoluzione, senza considerare che diversi sono i criteri che governano il giudizio di penale responsabilità - in cui l'accertamento deve avvenire al di là di ogni ragionevole dubbio - e il giudizio cautelare, fondato sui gravi indizi di colpevolezza.

3. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

3.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. del 16/11/2023, Ricciardi non mass.; in argomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Nulla per le spese al Ministero resistente.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 871/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14434/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 giugno 1983, avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso, con il favore delle spese; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37465/2025 Roma, lì, 17/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare: 1) in relazione al delitto di favoreggiamento, dal 13 agosto 2013 al 14 febbraio 2014; 2) in relazione al reato di concorso in omicidio volontario (così riqualificata l’originaria imputazione a seguito di annullamento della Corte di cassazione), dal 28 giugno 2019 al 6 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] veniva definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dalla Corte di assise di Milano in data 6 luglio 2020, poi confermata nel successivo giudizio di appello. 1.1. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., valorizzando sia la condotta tenuta dal ricorrente al momento del fatto (e subito dopo), poiché tesa ad ostacolare le investigazioni, sia la successiva fuga all’estero, sia le dichiarazioni reticenti rese quando venne tratto in arresto: a tali comportamenti i giudici della riparazione hanno attribuito valenza sinergica rispetto all'emissione ed al mantenimento di entrambe le ordinanze cautelari. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico complesso motivo deduce vizio della motivazione, poiché mancante e frutto del travisamento delle prove. Lamenta il ricorrente, con ampi riferimenti giurisprudenziali, che gli elementi di fatto evidenziati dalla Corte territoriale potrebbero al più giustificare il diniego della riparazione relativamente al primo periodo di detenzione, mancando invece qualsivoglia motivazione in ordine al secondo provvedimento cautelare, emesso in violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e residualità. Ciò è ancor più vero ove si consideri il lasso temporale intercorso tra i fatti e l’emissione della seconda ordinanza cautelare, nonché la mancata “opposizione” dello [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'esecuzione della seconda misura. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Allo scrutinio dei motivi è utile premettere che il ricorrente fu sottoposto ad una prima ordinanza di custodia cautelare in quanto gravemente indiziato del reato di favoreggiamento, commesso in favore di un soggetto giudicato separatamente. I due erano a bordo di una Bmw X5 – condotta dal correo all’interno di un parcheggio – quando, inavvertitamente, schiacciavano il piede di un passante e, quindi venivano invitati ad accostare dagli agenti di polizia locale presenti sul luogo. I due quindi si davano alla fuga, investendo uno degli agenti che nel frattempo si erano posti all’inseguimento con delle biciclette, e così cagionandone la morte: il corpo veniva trascinato per circa 200 metri mentre la bicicletta, rimasta incastrata sotto l’autovettura, veniva trascinata circa 1 km, fino a quando lo [OSCURATO:PERSONA] non riusciva a rimuoverla, dopo alcuni tentativi. Raggiunta poi l’abitazione del correo, la sera stessa i due lasciavano l’Italia; lo [OSCURATO:PERSONA] veniva quindi tratto in arresto in Serbia dopo circa un anno di latitanza. L’originaria contestazione per il reato di favoreggiamento traeva argomenti dalla condotta successiva al fatto, oltre che dalle dichiarazioni del coimputato, secondo il quale lo [OSCURATO:PERSONA], alla vista degli agenti, l’aveva incitato alla fuga. Dopo essere stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di favoreggiamento, a seguito di ricorso del Procuratore generale e di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in sede di rinvio la Corte di appello trasmetteva gli atti al pubblico ministero in relazione al più grave reato di concorso in omicidio volontario (per il quale fu emesso un secondo titolo cautelare); contestazione dalla quale poi lo [OSCURATO:PERSONA] veniva definitivamente assolto. L’esito assolutorio è stato fondato su una parziale ritrattazione delle dichiarazioni del coimputato; i restanti elementi di prova, relativi alla condotta successiva all’investimento mortale, non sono stati ritenuti sufficienti a sostenere l’accusa di concorso in omicidio volontario. 2.1. Ciò posto osserva il Collegio che il motivo, che assume anche una connotazione meramente avversativa, è aspecifico ed in parte anche manifestamente infondato. Le due ordinanze cautelari hanno riguardato la medesima vicenda e la Corte della riparazione ha esaminato, come richiesto dal comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen., l'esistenza di una condotta ostativa e la valenza sinergica rispetto all'emissione dei due provvedimenti. Contrariamente a quanto si afferma in ricorso, i giudici della riparazione, infatti, pur avendo compiuto una valutazione complessiva, l'hanno espressamente riferita ad entrambi i titoli (p. 5 ordinanza impugnata). A tal fine hanno valorizzato non solo la scelta del ricorrente di darsi alla latitanza, ma anche la condotta tenuta subito dopo il fatto, tesa ad ostacolare le investigazioni occultando le prove (adoperandosi per disincagliare la bicicletta dalla vettura a loro in uso), nonché le dichiarazioni reticenti che furono rese una volta tratto in arresto. In tal modo la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza, infatti, non costituisce di per sé elemento che integra la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 13079 del 08/03/2023, Adzovic, non mass.; Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Ascone, Rv. 261404 – 01; Sez. 4, n. 42746 del 06/11/2007, Rosmini, Rv. 238306 - 01); piuttosto, è valutabile, insieme ad altre circostanze, ai fini della formazione del convincimento del giudice della riparazione (Sez. 4, n. 25342 del 29/03/2023, Gentile, non mass.), come accaduto nel caso in esame. Allo stesso modo, la Corte della riparazione ha correttamente valutato il comportamento reticente tenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, che pur dopo la modifica introdotta con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della condotta ostativa: altro è serbare il silenzio, si è osservato, altro è fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace, onde prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti, o comunque mostrarsi reticente (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01; in relazione al comportamento reticente, Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01). A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita ad affermare che la valutazione compiuta dalla Corte di appello non può valere anche per il secondo periodo di detenzione, senza neppure spiegarne le ragioni, che di certo non possono essere individuate nel tempo trascorso tra i fatti e l'emissione della seconda ordinanza (che al limite può rilevare per il giudice che deve valutare l'attualità delle esigenze cautelari) o nella mancata “opposizione” alla sua esecuzione; circostanza, quest'ultima, che non assume alcun rilievo rispetto alla emissione del secondo provvedimento e rispetto alla quale il ricorrente invoca solo formalmente il travisamento della prova, dolendosi in realtà della valutazione compiuta dalla Corte territoriale. D'altronde, osserva ancora il Collegio, lungi dall'esistere una sorta di ontologica impossibilità, se le due ordinanze condividono la stessa base fattuale, riferendosi ad una vicenda sostanzialmente unitaria (come si ammette anche in ricorso: pp. 5 e 6), non è errato in diritto sostenere, come fa l'ordinanza impugnata, che la condotta ostativa che ha avuto valenza sinergica rispetto all'emissione del primo provvedimento possa averla avuta - così come in concreto accaduto - anche in relazione al secondo. Ciò che conta, infatti, è che sia accertata la relazione tra il comportamento, doloso o gravemente colposo, e la custodia cautelare poi rivelatasi ingiusta, anche se quest'ultima è dipesa dall'applicazione, in diversi momenti, di distinti provvedimenti che in quello stesso comportamento hanno rinvenuto quantomeno una concausa. Sicché, non solo la motivazione non è mancante, come si deduce in ricorso (pp. 3 e 10), ma è espressamente riferita anche ad entrambi i titoli, ed ha un contenuto assai più articolato di quello censurato. Non giova al ricorrente, infine, dedurre l'insussistenza dei presupposti per emettere la seconda ordinanza (pp. 6 e 7 ricorso): ciò sia perché nella specie è dedotta una ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, sia perché, per ritenere l'ingiustizia formale ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., risulti accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudice della riparazione, ma solo dal giudice cautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4, n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 - 01). Il ricorrente, invece, sembra prospettare l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura cautelare desumendola dal contenuto della sentenza di secondo grado di assoluzione, senza considerare che diversi sono i criteri che governano il giudizio di penale responsabilità - in cui l'accertamento deve avvenire al di là di ogni ragionevole dubbio - e il giudizio cautelare, fondato sui gravi indizi di colpevolezza. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. 3.1. Non vanno liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. del 16/11/2023, Ricciardi non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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