CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42516/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 del G,i.p. del Tribunale di Verbania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Verbania, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di detenzione illegale di armi da guerra, con relativo munizionamento, e del reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo, con relativo munizionamento; unificava i due reati nel vincolo della continuazione; concedeva all'imputato le attenuanti generiche; irrogava la pena conclusiva di un anno e otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa (muovendo dalla pena base, per la più grave condotta concernente le armi da guerra, di tre anni e 7.000 euro; aumentata di nove mesi e di 3.000 euro ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen.; ridotta a due anni e sei mesi e 9.000 euro ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.; ridotta per il rito alla misura indicata). 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, formulando due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Il giudice a quo avrebbe errato nel disconoscere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra le condotte di illegale detenzione relative, rispettivamente, alle armi/munizioni da guerra e alle armi/munizioni comuni da sparo. L'unitarietà del reato sarebbe predicabile, in iure, solo a fronte di detenzìone illegale di armi appartenenti alla medesima categoria. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione. L'esclusione della disciplina della continuazione, così come la quantificazione della pena, non sarebbero sorrette da alcuna effettiva e coerente argomentazione. Il calcolo della pena sarebbe comunque erroneo, perché la riduzione a titolo di attenuanti generiche andava apportata prima, e non dopo, «l'aumento di pena riferito - in qualche modo, dal Giudice verbanese - alla detenzione delle armi e delle munizioni comuni da sparo». 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché esso fondamentalmente fraintende il chiaro tenore della sentenza impugnata e svolge censure dirette all'affermazione di principi, di cui la sentenza stessa ha fatto puntuale applicazione. In essa è puntualmente richiamato, e recepito, l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte (invero assolutamente costante: Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392-02, e precedenti ivi citati), secondo cui, nel caso di detenzione illegale di più armi di differente tipologia, si configurano reati distinti per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, potendo l'omogeneità delle violazioni essere valutata quale presupposto per l'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione. Lauriti, di conseguenza, è stato riconosciuto colpevole di duplice violazione della normativa regolatoria in materia, partitamente riferita alle armi comuni e a quelle da guerra, ed è stata riconosciuta l'unicità di disegno criminoso, come risulta dalla superiore narrativa (e come il ricorrente finisce contraddittoriamente per ammettere, allorché dà atto dell'aumento di pena apportato dal giudice di merito in relazione alla condotta di detenzione meno grave). 2. Se la doglianza fondamentale è dunque priva di oggetto, le obiezioni accessorie sono manifestamente infondate. In caso di reato continuato, infatti, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, ove basato su elementi circostanziali riferibili alla persona dell'imputato, di natura dunque soggettiva (come nella specie), è indistintamente riferibile a tutte le violazioni unificate quoad poenam (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562-01), con la conseguenza che è perfettamente legittimo operare la relativa riduzione di pena sul quantitativo risultante dall'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. (essendo il risultato numericamente equivalente a quello che si otterrebbe, se si apportassero separate riduzioni incidenti, in eguale misura proporzionale, sulle pene dei reati singoli, e si procedesse, solo all'esito, al cumulo giuridico delle pene medesime). Quanto alla concreta misura della pena inflitta, attestata dal giudice di merito ben al di là del minimo edittale, logici e congrui, e dunque non validamente criticati, sono i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, idonei a giustificare l'esercizio del relativo potere giudiziale, di natura ampiamente discrezionale. O W = -, iS2 , --* O 5 O P.Q.M. 2 ca co C O •c:C. a.). 1-1) Dichiara inammissibile il ricorso. rfl e C m e .rz p o F.--, ..- :- W 4 c -- • Così deciso i