CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 34991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
incipe il 02/01/1959nel procedimento nei riguardi di quest'ultimoavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che hachiesto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l'annullamentodell'ordinanza impugnata e l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte di appello di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di NicolaCosentino di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizionee, segnatamente:a. sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 21 luglio 2021,irrevocabile il 27 aprile 2023, di condanna per il reato di cui agli artt. 110, 416bis cod. pen., consumato da epoca successiva al 2005 e fino a tutto il 2009;b. sentenza della Corte d’appello di Napoli irrevocabile il 12 settembre 2018,di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 320 cod. pen. commessi fino al21 marzo 2015.A ragione della decisione il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha in primo luogoricostruito dettagliatamente il contenuto dei provvedimenti in executivissuccedutisi nel tempo e, segnatamente, due ordinanze del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente in data 9 ottobre 2023 e 7 agosto 2024,divenute cosa giudicata, con le quali era stata rigettata la continuazione tra ledue sentenze.Ha, tuttavia, rilevato che, con la nuova istanza sottoposta al suo scrutinio, ilcondannato avesse prospettato elementi nuovi consistenti in quanto statuitodalla sentenza del giudice di legittimità (Sez. 2, n. 14772 del 2014, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 258976), con la quale era stato annullato con rinvio il provvedimento emessoin sede cautelare riguardante il fatto di cui agli artt. 100, 416-bis giudicato con lasentenza sub a. per una più approfondita valutazione delle esigenze cautelari e,segnatamente, degli elementi – individuati dal Pubblico ministero lì ricorrente -–come significativi del persistente radicamento del [OSCURATO:PERSONA] nel territorio diprovenienza e dell'attuale possibilità di coltivare comunque un ruolo politico difatto rilevante, vista la estesa rete di collegamenti politico-amministrativirealizzati in Campania dall'epoca del suo ingresso politica, con conseguentenecessità di rivalutazione della intatta capacità di affidamento del gruppocriminale di riferimento rispetto all'adozione di possibili interventi favorevoli daparte dello stesso.Muovendo da tali considerazioni, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha ritenuto lavicenda corruttiva di cui alla sentenza sub b. non si ponesse in termini di cesuracon la condotta “para associativa” di [OSCURATO:PERSONA], bensì ne rappresentasse «unepifenomeno, in piena continuità con il modo d’intendere la politica da partedell’imputato (cioè una occasione di malaffare, corruzioni, rafforzamento deilegami di potere e criminali anche mediante soddisfacimento diffuso di richiestedi raccomandazioni di varia natura). Sicché, nonostante lo iato temporale tra ireati di cui alle due sentenza, ha ritenuto che potesse ritenersi «che Cosentinonon avesse mai smesso di fare della politica un crimine volto a favorire sé stessoe il clan dei casalesi per il quale era il referente massimo nelle istituzioni e chedunque le condotte considerate siano collegate dal punto di vista dell’unitarietàdel disegno criminoso in esse leggibile» (p. 7 e 8 del provvedimento impugnato).Tale conclusione ha reputato avvalorata dal contenuto della sentenza dicondanna riguardante gli episodi corruttivi che riscostruiva i rapporti traCosentino e [OSCURATO:PERSONA] (e altri suoi colleghi della polizia penitenziaria) comerisalenti ad epoca antecedente alla carcerazione del primo, avvenuta in data 3aprile 2014, poiché sorto in occasione della sua prima carcerazione, talché gliegenti di polizia penitenziaria corrotti si ponevano come «clientes alla ricerca diudienza presso il politico per esporre le loro esigenze ed ottenere un incontro perrealizzarle», il tutto nell’ambito di un «rapporto clientelare consolidato,occasionato ma non condizionato dalla condizione detentiva».2. Avverso l’ordinanza ricorre il Procuratore generale presso la Corte diappello di Napoli e denuncia la violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen e671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delvincolo della continuazione.Il Procuratore generale ricorrente censura l'ordinanza che ha riconosciuto lacontinuazione tra la sentenza relativa al concorso esterno in associazionemafiosa e quella concernente i successivi fatti corruttivi, commessi da Cosentinodurante la detenzione, ritenendo erronee le argomentazioni poste a fondamentodella decisione.Lamenta che la Corte territoriale abbia confuso il modus vivendi e di “farepolitica” dell'imputato con il diverso istituto della continuazione. Richiama lagiurisprudenza di legittimità secondo cui il riconoscimento del vincolo richiede laprova che i reati successivi a quello cui si vogliono unificare siano statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali, al momento della commissionedel primo illecito. Evidenzia riguardo al caso in esame che il reato di concorsoesterno in associazione mafiosa si colloca al più tardi nell’anno 2009, mentre lavicenda corruttiva di cui alla seconda sentenza si sviluppa soltanto a partiredall'arresto e dalla detenzione, iniziati nel 2014, con un rilevante intervallotemporale tra le due condotte; sicché – osserva – già tale distanza cronologicacostituirebbe un indice contrario all'esistenza di una preventiva programmazioneunitaria.In ogni caso, l'ordinanza non avrebbe dimostrato che, all'epoca dellacommissione del reato associativo, [OSCURATO:PERSONA] avesse già previsto la possibilità diessere arrestato e, in tale eventualità, di corrompere agenti della poliziapenitenziaria per ottenere condizioni detentive più favorevoli. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla sussistenza di unadeliberazione originaria comprensiva anche dei successivi fatti corruttivi,limitandosi ad affermare una generica continuità tra tali condotte e il modo difare politica dell'imputato.I fatti di corruzione verificatisi durante la detenzione costituirebbero, invece,il prodotto di circostanze contingenti e occasionali, rappresentate dall'arresto edalla necessità di ottenere agevolazioni all'interno del carcere mediante ladazione di denaro e la promessa di assunzione della moglie di [OSCURATO:PERSONA].Tali condotte non sarebbero pertanto riconducibili al medesimo disegnocriminoso posto alla base della precedente condanna per concorso esterno inassociazione mafiosa3. Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, avv.Vannetiello, e, con un unico, articolato motivo, deduce violazione dell'art. 606lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132, 133 cod. pen. e 671cod. proc. pen. e più vizi di motivazione, ivi compreso il travisamento peromissione.La difesa sostiene che la Corte d'appello, nel riconoscere la continuazione trail reato di concorso esterno in associazione mafiosa e quello di corruzione, abbiaparametrato un aumento di pena eccessivo (di due anni 2 e dieci mesi direclusione) senza considerare una serie di elementi favorevoli che avrebberoimposto un aumento molto più contenuto e, precisamente: i) la modestia dellacontroprestazione corruttiva, consistente nell'interessamento per procurare allamoglie di [OSCURATO:PERSONA] un lavoro modesto e di breve durata; ii) la natura deibeni introdotti in carcere, rappresentati da oggetti ordinariamente consentiti aidetenuti (libri, dolciumi, miele, maglioni, spazzolini, stuzzicadenti e simili); iii) ilcomportamento processuale del ricorrente, caratterizzato da collaborazione conla Procura, la sostanziale ammissione dei fatti e il degli errori commessi,elementi che avevano già giustificato la concessione delle attenuanti generiche.Secondo il condannato ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe valorizzatoprevalentemente aspetti negativi, riferibili alla vicenda del concorso esterno,trascurando le specificità del reato di corruzione oggetto della richiesta dicontinuazione. Inoltre, la motivazione sull’aumento di pena si sarebbeconcentrata unicamente sulla riduzione rispetto al cumulo materiale anziché sullacorretta individuazione dell'aumento ex art. 81 c.p.Sono denunciate, inoltre, come manifestamente illogiche le affermazionisecondo cui il fatto corruttivo sarebbe particolarmente grave e avrebbedeterminato un particolare allarme sociale, evidenziando la modestia delvantaggio perseguito e la natura non pericolosa dei beni introdotti in carcere.Infine, si deduce che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato né laconfessione e la collaborazione dell'imputato nel procedimento per corruzione, néil fatto che l'aumento per la continuazione si innestava su una pena già moltoelevata, ossia quella di dieci anni di reclusione, per il reato di concorso esterno inassociazione mafiosa.3. Il Procuratore generale, Paolo A. M. Fiore, intervenuto con requisitoriascritta depositata in data 22 maggio 2026, ha concluso per l’accoglimento delricorso del Procuratore generale, con conseguente annullamento dell’ordinanza eper la declaratoria d’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso del Procuratore generale è fondato, mentre quello proposto dalcondannato dev’essere dichiarato inammissibile.1. Com’è noto, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, almomento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074); l’eventuale omogeneità delle violazioni e delbene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentanosolo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere chegli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094). La ratio della disciplina va, invero, ravvisata, con riferimento all’aspettointellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminoserispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo dellavolontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, divolta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01).Si è condivisibilmente chiarito che – in caso di reati commessi a distanza temporale l'uno dall'altro – si deve presumere, salvo prova contraria, che lacommissione d'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, nonpoteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fattooriginario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n.34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009,[OSCURATO:PERSONA]. 242537). Il decorso del tempo costituisce, invero, elemento decisivosu cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previstedall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio èil lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenzadi una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle lineefondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287193 – 01).2. Sempre in via di premessa, osserva il Collegio che i principi elaborati dallagiurisprudenza in tema di continuazione tra reato associativo e reati-fineinducono a adottare particolare cautela nell'accertamento dell'unicità del disegnocriminoso a maggior ragione quando l'autore dei fatti non rivesta neppure laqualità di partecipe dell'associazione, ma assuma il diverso ruolo di concorrenteesterno.2.1. È, infatti, costante l'insegnamento secondo cui ben può sussistere, inteoria,tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine, ilvincolo della continuazione, senza alcun automatismo e, dunque, sempre chedell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi appenarichiamati.Il programma associativo di un'associazione per delinquere va, infatti, tenutodistinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenzialeper la configurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultimarichiede la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi,individuati almeno nelle loro linee essenziali ed è, pertanto, ravvisabile soloquando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per lineegenerali, l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda;ne consegue che la partecipazione a un'associazione per delinquere non puòcostituire, di per sé sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reaticommessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione (Sez. 1, n. 16980 indata 27/03/2003, Rv. 223992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 3834 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep.2001, Barresi, Rv. 218397 – 01).Sul punto, questa Corte ha condivisibilmente chiarito che il problema dellaconfigurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non vaimpostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che,sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno opiù reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati equello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Neconsegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione èrimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 5, n.44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797 – 01; Sez. 6, n. 15889 del02/03/2004, Drago, Rv. 228874 – 01), insindacabile in sede di legittimità,quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata econgrua, senza vizi logici e travisamenti del fatto. Pertanto, devono essereesclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati-fine che, purrientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo e ancheai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano essere programmati aborigine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa,contingenti od occasionali (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595– 01; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 1, n.13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008,Pagliara, Rv. 240489).In definitiva, il fatto che un reato sia strumentale al rafforzamentodell'operatività dell'associazione criminosa o corrisponda anche a metodo usualedi risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo dicontinuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali ditale istituto – che, dunque, non possono essere confusi con il rapporto distrumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.2.2. L’evidenziata esigenza di rigore nell’accertamento del vincolo di cuiall’art. 81 cod. pen., al di fuori di qualsiasi automatismo, s’impone, a fortiori, conriguardo ai reati commessi dal concorrente esterno.Costui, infatti, per definizione, non è inserito stabilmente nella strutturaassociativa, è privo dell'affectio societatis e non aderisce al programma criminosodel sodalizio nella sua complessiva dimensione. La sua responsabilità si fondaesclusivamente sulla prestazione di un concreto, specifico, consapevole evolontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale equindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o ilrafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operantisu larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazioneterritoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programmacriminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231671 – 01. In motivazione la Corte, rilevando come la efficienza causale inmerito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituiscaelemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materialeo morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione ex ante delcontributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridicoprotetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale siadimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevatacredibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficaciacondizionante della condotta atipica del concorrente).Da tanto discende che il comune riferimento -– tanto per il partecipe alsodalizio criminale, quanto per il concorrente esterno allo stesso – allacommissione di condotte funzionali agli interessi dell’associazione mafiosa nonpuò essere assunto quale indice sufficiente per ritenere l'esistenza di un unicodisegno criminoso. Diversamente opinando, si finirebbe per far derivareautomaticamente dall'esistenza del programma associativo la prova di unprogramma criminoso individuale, in contrasto con i principi che regolanol'istituto della continuazione.E, se la giurisprudenza esclude che la stessa partecipazione all'associazionesia idonea a dimostrare l'anticipata ideazione dei reati-fine, non v’è ragione persoggetto esterno all'organizzazione, il cui rapporto con essa si caratterizzaproprio per l'occasionalità o comunque per la non appartenenza stabile alsodalizio. Sicché, nell'ipotesi in cui il concorrente esterno realizzi nel tempo unapluralità di condotte agevolatrici dell'associazione mafiosa, il riconoscimento dellacontinuazione non può fondarsi sul mero dato della comune riferibilità dei fattiagli interessi del medesimo gruppo criminale, ma occorrerà verificare, sulla basedi specifici elementi di prova, che i diversi episodi costituissero effettivamenteespressione di una deliberazione unitaria originaria e non il risultato di autonomedeterminazioni maturate progressivamente in relazione alle contingenti esigenzedell'organizzazione.3. Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzionenon si sia attenuto ai principi appena sintetizzati.L'ordinanza, impugnata muovendo dai dati rinvenienti dalla sentenza diannullamento con rinvio di questa Corte in data 17 gennaio 2012 riguardante lavicenda cautelare dell’imputato quanto al reato giudicato con la sentenza sub a.e dalla sentenza di merito sub b.– come sintetizzato in premessa, ritenendo cheil rapporto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e gli altri agenti della poliziapenitenziaria, era sorto già prima della carcerazione del 2014 e caratterizzato dauna relazione consolidata e di natura clientelare – è giunta alla conclusione chela vicenda corruttiva verificatasi durante la detenzione costituirebbe unaprosecuzione del un medesimo modo di esercitare l'attività politica, intesa comestrumento di acquisizione e mantenimento di potere mediante relazioni illecite ecorruttive; ciò che integrerebbe l'esistenza di un unico disegno criminoso tra ifatti oggetto delle due pronunce.Tale motivazione – come ha ben evidenziato il Procuratore generalericorrente – confonde l’istituto della continuazione criminosa con lageneraleinclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionalipiù o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente;confonde inoltre – osserva il Collegio – l’istituto qui invocato con quello, affattodifferente, della attualità delle esigenze cautelari, sotto il peculiare profilo delpericolo di reiterazione di fatti analoghi e dell’adeguatezza della custodiacautelare in carcere, che è posto a fondamento della pronuncia di questa Corte,reputata quale novum valutabile ai fini dell’istanza ai sensi dell’art. 670 cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha trascurato di considerare che, ai finidell’applicazione del reato continuato, le singole violazioni devono costituire parteintegrante di un unico programma criminoso, deliberato fin dall'inizio nelle lineeessenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta siaggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programmamedesimo. Tale programma criminoso deve essere positivamente erigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identitàdelle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza delmovente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reatie non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbeunificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione.Nel caso in scrutinio, in primo luogo l’evidenziato carattere contingente eoccasionale della deliberazione delle condotte giudicate con la sentenza sub b. ela notevole distanza temporale tra la condotta di concorso esterno, conclusa nel2009, e quelle corruttive (dall’aprile 2014), ovvero, dalle condotte anteriormenteposte in essere da [OSCURATO:PERSONA] dal febbraio dello stesso anno, di cui lo stesso Giudicedell’esecuzione ha sintetizzato il contenuto, elimina in radice ogni possibilità diuna loro unificazione con il reato di cui all'art. 110, 416-bis cod. pen.Inoltre, è del tutto mancata la dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] – all’epoca in cuirealizzare la condotta di concorrente esterno in associazione mafiosa, non solo sifosse prefigurato la possibilità di essere arrestato e di corrompere agenti dellapolizia penitenziaria, ma altresì che tale condotta corruttiva dovesse essere voltaal rafforzamento del clan mafioso, laddove – al contrario –la sentenza di meritosub b. e la stessa ordinanza impugnata fanno riferimento sostanzialmente allafinalità del condannato di ottenere condizioni carcerarie più accettabili.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in definitiva, ha posto a fondamentodell’unificazione per continuazione argomenti che, in quanto incentratiesclusivamente sul collegamento tra la politica intesa come “malaffare” el’astratta funzionalità di tali condotte al clan dei casalesi del quale egli è statoriconosciuto concorrente esterno, ribadiscono concetti non pertinenti all'istitutodella continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo unaprevisione specifica ab initio dei fatti corruttivi giudicati con la sentenza sub b.Conclusivamente, la Corte di appello per motivare l’esistenza dellacontinuazione si è avvalsa di argomentazioni affatto generiche, rendendo ilproprio ragionamento meramente fittizio e, pertanto, sostanzialmenteinesistente.Ciò che impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.4. All’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata conseguel’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], incentrato sulla dosimetria dellaporzione pena irrogata a titolo di continuazione, per carenza d'interesse.A detta declaratoria non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir menodell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente non configuraun’ipotesi di soccombenza e, conseguentemente, non implica la condanna delricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzionepecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 4, n. 45618dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018,Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli,Rv. 256225). P.Q.MIn accoglimento del ricorso del Procuratore generale, annulla senza rinviol'ordinanza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso per [OSCURATO:PERSONA] percarenza di interesse.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]