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Cassazione n. 14846/2023

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ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25923-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti –Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 328 del 2022, depositata il 20 luglio 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 6 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte soltanto in senso formale del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Roma, lì 26maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 25923-2022 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte dei conti –Sezione giurisdizionale centrale di appellon. 328 del 2022, depositata il 20 luglio 2022; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alleparti il 6 aprile 2023; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.;ritenuto che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la posizione di parte soltanto in senso formale del Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Roma, lì 26maggio
Sentenza Cassazione n. 14846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris