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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09652/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 03/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 761 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 761 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M68 L049X) rappresentata e difes a , giusta procura al legata a l ricorso, dall’avvocatoPiero G. Relleva (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48C16 A271R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 00850530734 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A15 L049X) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 02539350732 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 279 /20 20 , pubblicata in data 18 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Il Comune di Taranto, assumendo di essere creditore di Ros- sana [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a condotte di rilievo penale,ha agito in giudizio nei suoi confronti, nonché nei confronti di ESA Immobiliare S.r.l., alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato un compendio immobiliare,per ottenere la dichiarazione di simulazione della vendita o, in subordine, la sua inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c..

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Taranto.

La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto la do- manda di simulazione.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi.

Resiste con controricorso il Comune di Taranto.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione degli artt. 100 e 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; errata pronuncia sull’inam- missibilità dell’appello per difetto di interesse ad agire in capo al Comune».

Con il secondo motivosi denunzia «violazione degli artt. 2697 c.c. e 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; errata pronuncia sulla qualifica- zione del credito ed errata applicazione dei principi sull’onere probatorio».

Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 3 60, c . 1, n. 5, c.p.c.; omesso esame di un fatto storico determinante ; contraddittorietàtra decisioni dello stesso giudice».

I primi tre motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, esaminarsi congiuntamente, in Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 quanto hanno tutti ad oggetto la contestazione della pretesa creditoria sulla base della quale è stata affermata la legittima- zione del Comune di Taranto ad agire in giudizio per l’accerta- mento della simulazione del contratto di alienazione immobi- liare posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima sostiene che avrebbe dovuto essere negata la suddetta legittimazione, dal momento che la pretesa creditoria vantata dall’ente comunale era in realtà insussistente e, co- munque, non sufficientemente provata, in quanto l’originaria condanna al risarcimento dei danni emessa a suo carico in sede penale era venuta meno a seguito della dichiarazione di pre- scrizione dei reati a lei addebitati e, anzi, pur riassunto il giudi- zio in sede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la relativa do- manda era stata rigettata dalla medesima corte d’appello che avevainvece – a suo dire contraddittoriamente e, comunque, con inversione della corretta distribuzione degli oneri probatori –ritenuto sussistente quel credito, ai fini della legittimazione all’azione di simulazione.

Le indicate censure sono infondate.

La decisione impugnata risulta conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simu- lazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), secondo i quali anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare –sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito,anche se oggetto di contestazione in sep arato giu- dizio –l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’espe- rimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che allasoddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene (cfr., ex multis, sia per l’azione di simulazione che per l’azione revocatoria, Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 dovendosi ritenere per dette azioni applicabili nella sostanza, come già osservato, analoghi principi con riguardo alla legitti- mazione attivadei creditori dell’alienante: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9679del 3/10/1997, Rv. 508538 – 01; Sez.

U, Ordi- nanza n. 9440del 18/05/2004, Rv. 572929 – 01; Sez . 3, Sen- tenza n. 5246del 10/03/2006, Rv. 588258 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 5961 del 5/03/2008, Rv. 602241 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 21524del 18/10/2011, Rv. 619367 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2673 del 10/02/2016, Rv. 638928 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369del 5/02/2019, Rv. 653004 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4212del 19/02/2020, Rv. 657295 – 01) .

Nella specie, è pacifico che la questione relativa alla effettiva sussistenza del credito risarcitorio del Comune di Taranto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], già riconosciuto in sede penale (prima della dichiarazione di prescrizione dellefattispecie di reato per le quali si procedeva), risulta tuttora sub iudice, essendo stata impugnata dall’ente creditore la sentenza della corte d’appello che ha rigettato la domandadell’ente, dopo la riassunzione del giudizio in sede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p..

Trattandosi di credito litigioso, deve, quindi, ritenersi certa- mente adempiuto da detto ente l’onere di specifica allegazione sufficiente ai fini della sua legittimazione ad agire con l’azione di accertamento della simulazione dell’alienazione immobiliare posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA].

Va pertanto esclusa la dedotta violazione dell’art. 100 c.p.c..

Sulla base di quanto sin qui esposto è, poi, altresì da escludere che sia stato violato l’art. 2697 c.c.,con riguardo alla distribu- zione degli oneri probatori incombenti sulle parti, avendo l’ente creditore certamente adempiuto agli oneri di allegazione e prova su di esso incombenti, in relazione ad una specifica pre- tesa creditoria, benché contestata, e deve del pari escludersi che vi sia contraddizione logica tra il rigetto dell’azione risarci- toria del comune, nel giudizio riassunto ai sensi dell’art. 622 Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 c.p.p., ed il riconoscimento della sua legittimazione attiva nel presente giudizio, dal momento che quelrigetto è avvenuto con pronuncia non definitiva ed impugnata, il che comporta che il relativo credito non possa ritenersi senz’altro insussistente, re- stando al contrario ferma la sua qualità di credito litigioso. 2.Con il quarto motivo si denunzia « viola zione o falsa applica- zionedegli artt. 1416 c.c. e 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; errata valu- tazione dei presupposti in ordine all’accertamento della simula- zione».

Secondo la ricorrente, la corte d’appello non avrebbe valutato adeguatamente e in modo corretto gli elementi di prova a so- stegno della dedotta simulazione: le circostanze indicate nella sentenza impugnata a giustificazione dell’accoglimento della domanda di simulazione sarebbero in realtà, a suo avviso, in- sufficienti.

Il motivo è inammissibile.

Sebbene formulato e rubricato come censura di violazione di norme di diritto, in realtà il motivo di ricorso in esame, a giudi- zio della Corte, si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente ap- parente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità oimprocedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 6.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- litàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 03/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 761 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 761 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56M68 L049X) rappresentata e difes a , giusta procura al legata a l ricorso, dall’avvocatoPiero G. Relleva (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48C16 A271R ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 00850530734 ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A15 L049X) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 02539350732 ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto n. 279 /20 20 , pubblicata in data 18 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Il Comune di Taranto, assumendo di essere creditore di Ros- sana [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni conseguenti a condotte di rilievo penale,ha agito in giudizio nei suoi confronti, nonché nei confronti di ESA Immobiliare S.r.l., alla quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato un compendio immobiliare,per ottenere la dichiarazione di simulazione della vendita o, in subordine, la sua inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto la do- manda di simulazione. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso il Comune di Taranto. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione degli artt. 100 e 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; errata pronuncia sull’inam- missibilità dell’appello per difetto di interesse ad agire in capo al Comune». Con il secondo motivosi denunzia «violazione degli artt. 2697 c.c. e 360, c. 1, n. 5, c.p.c.; errata pronuncia sulla qualifica- zione del credito ed errata applicazione dei principi sull’onere probatorio». Con il terzo motivo si denunzia « violazione dell’ art. 3 60, c . 1, n. 5, c.p.c.; omesso esame di un fatto storico determinante ; contraddittorietàtra decisioni dello stesso giudice». I primi tre motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, esaminarsi congiuntamente, in Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 quanto hanno tutti ad oggetto la contestazione della pretesa creditoria sulla base della quale è stata affermata la legittima- zione del Comune di Taranto ad agire in giudizio per l’accerta- mento della simulazione del contratto di alienazione immobi- liare posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima sostiene che avrebbe dovuto essere negata la suddetta legittimazione, dal momento che la pretesa creditoria vantata dall’ente comunale era in realtà insussistente e, co- munque, non sufficientemente provata, in quanto l’originaria condanna al risarcimento dei danni emessa a suo carico in sede penale era venuta meno a seguito della dichiarazione di pre- scrizione dei reati a lei addebitati e, anzi, pur riassunto il giudi- zio in sede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p., la relativa do- manda era stata rigettata dalla medesima corte d’appello che avevainvece – a suo dire contraddittoriamente e, comunque, con inversione della corretta distribuzione degli oneri probatori –ritenuto sussistente quel credito, ai fini della legittimazione all’azione di simulazione. Le indicate censure sono infondate. La decisione impugnata risulta conforme ai consolidati principi di diritto affermati da questa Corte in tema di legittimazione dei creditori dell’alienante ad agire in giudizio con le azioni di simu- lazione e revocatoria (che risultano sostanzialmente analoghi), secondo i quali anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare –sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito,anche se oggetto di contestazione in sep arato giu- dizio –l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’espe- rimento di dette azioni, onde a tal fine è sufficiente, come fatto di legittimazione, la mera allegazione di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che allasoddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene (cfr., ex multis, sia per l’azione di simulazione che per l’azione revocatoria, Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 dovendosi ritenere per dette azioni applicabili nella sostanza, come già osservato, analoghi principi con riguardo alla legitti- mazione attivadei creditori dell’alienante: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 9679del 3/10/1997, Rv. 508538 – 01; Sez. U, Ordi- nanza n. 9440del 18/05/2004, Rv. 572929 – 01; Sez . 3, Sen- tenza n. 5246del 10/03/2006, Rv. 588258 – 01; Sez. 1, Sen- tenza n. 5961 del 5/03/2008, Rv. 602241 – 01; Sez. 2, Sen- tenza n. 21524del 18/10/2011, Rv. 619367 – 01; Sez. 3, Sen- tenza n. 2673 del 10/02/2016, Rv. 638928 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369del 5/02/2019, Rv. 653004 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4212del 19/02/2020, Rv. 657295 – 01) . Nella specie, è pacifico che la questione relativa alla effettiva sussistenza del credito risarcitorio del Comune di Taranto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], già riconosciuto in sede penale (prima della dichiarazione di prescrizione dellefattispecie di reato per le quali si procedeva), risulta tuttora sub iudice, essendo stata impugnata dall’ente creditore la sentenza della corte d’appello che ha rigettato la domandadell’ente, dopo la riassunzione del giudizio in sede civile ai sensi dell’art. 622 c.p.p.. Trattandosi di credito litigioso, deve, quindi, ritenersi certa- mente adempiuto da detto ente l’onere di specifica allegazione sufficiente ai fini della sua legittimazione ad agire con l’azione di accertamento della simulazione dell’alienazione immobiliare posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Va pertanto esclusa la dedotta violazione dell’art. 100 c.p.c.. Sulla base di quanto sin qui esposto è, poi, altresì da escludere che sia stato violato l’art. 2697 c.c.,con riguardo alla distribu- zione degli oneri probatori incombenti sulle parti, avendo l’ente creditore certamente adempiuto agli oneri di allegazione e prova su di esso incombenti, in relazione ad una specifica pre- tesa creditoria, benché contestata, e deve del pari escludersi che vi sia contraddizione logica tra il rigetto dell’azione risarci- toria del comune, nel giudizio riassunto ai sensi dell’art. 622 Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 c.p.p., ed il riconoscimento della sua legittimazione attiva nel presente giudizio, dal momento che quelrigetto è avvenuto con pronuncia non definitiva ed impugnata, il che comporta che il relativo credito non possa ritenersi senz’altro insussistente, re- stando al contrario ferma la sua qualità di credito litigioso. 2.Con il quarto motivo si denunzia « viola zione o falsa applica- zionedegli artt. 1416 c.c. e 360, c. 1, n. 3, c.p.c.; errata valu- tazione dei presupposti in ordine all’accertamento della simula- zione». Secondo la ricorrente, la corte d’appello non avrebbe valutato adeguatamente e in modo corretto gli elementi di prova a so- stegno della dedotta simulazione: le circostanze indicate nella sentenza impugnata a giustificazione dell’accoglimento della domanda di simulazione sarebbero in realtà, a suo avviso, in- sufficienti. Il motivo è inammissibile. Sebbene formulato e rubricato come censura di violazione di norme di diritto, in realtà il motivo di ricorso in esame, a giudi- zio della Corte, si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente ap- parente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità oimprocedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 761/2021 –Sez. 3 – Ad. 7 marzo 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidan- dole in complessivi € 6.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- litàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello d
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