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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07284/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del primo giudice, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 e 10 d.lgs.74/2000, a seguito di appello del PM avverso la sentenza di primo grado che lo aveva assolto.

Avverso tale sentenza, I 'imputato ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla competenza territoriale che, ai sensi dell'art 18 digs.7412000, deve essere determinata con riferimento al luogo in cui le persone giuridiche hanno il domicilio ov.4. fiscale, coincidente con quello della sede legale sedejaciatiS mentrqtale sede abbia carattere fittizio, nel luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente.

Il ricorrente evidenzia che la sede legale di Messina della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa è fittizia mentre quella effettiva si trova a Torino, ove si trovava l'amministratore di fatto.

La doglianza è manifestamente infondata.

Si osserva che l'eccezione è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità ei pertanto, è preclusa al ricorrente.

Al riguardo, si è affermato che l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, ma, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (Sez.6, n. 29235 del 18/05/2010, Rv. 248207; Sez.4, n. 32924 del 14/05/2004, Rv. 229107).

Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Messina, in riforma della sentenza del primo giudice, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 5 e 10 d.lgs.74/2000, a seguito di appello del PM avverso la sentenza di primo grado che lo aveva assolto. Avverso tale sentenza, I 'imputato ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla competenza territoriale che, ai sensi dell'art 18 digs.7412000, deve essere determinata con riferimento al luogo in cui le persone giuridiche hanno il domicilio ov.4. fiscale, coincidente con quello della sede legale sedejaciatiS mentrqtale sede abbia carattere fittizio, nel luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente. Il ricorrente evidenzia che la sede legale di Messina della [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa è fittizia mentre quella effettiva si trova a Torino, ove si trovava l'amministratore di fatto. La doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che l'eccezione è stata dedotta per la prima volta in sede di legittimità ei pertanto, è preclusa al ricorrente. Al riguardo, si è affermato che l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto in primo grado, qualora il pubblico ministero impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, comma primo, cod. proc. pen., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 dello stesso codice, ma, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (Sez.6, n. 29235 del 18/05/2010, Rv. 248207; Sez.4, n. 32924 del 14/05/2004, Rv. 229107). Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07284/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris