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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25048/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 giugno 2022 dalla Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. o L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di merito non avrebbe verificato che l'appello non era stato depositato — come sostenuto in sentenza — il 7 giugno 2021, ma era stato trasmesso, a mezzo pec, il 4 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.

1. Il ricorrente contesta la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal suo difensore avverso la decisione di condanna del Tribunale della stessa città emessa il 21 gennaio 2021, con termine di deposito riservato in novanta giorni (sentenza depositata il 6 febbraio 2021, quindi nei termini).

Tale termine di deposito andava a scadere il 21 aprile 2021; da tale data andava calcolato il termine per impugnare di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pari a quarantacinque giorni, con scadenza, quindi, sabato 5 giugno 2021.

Ebbene, la Corte di appello ha dichiarato l'appello tardivo perché ha ritenuto che esso fosse stato depositato il 7 giugno 2021, quindi oltre il termine per impugnare.

Il ricorrente, tuttavia, ha fornito prova documentale della tempestività del ricorso, prova che collima con quanto si ricava dallo stesso fascicolo processuale trasmesso dal Giudice a quo.

In allegato al ricorso, infatti, vi è la stampa di una pec inviata il 4 giugno 2021 alle ore

15.35. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], nonché la relativa ricevuta di accettazione da parte del sistema e quella di avvenuta consegna; il testo della mail precisa, tra le altre cose, che, con quella pec, si inviava anche l'atto di appello, atto di appello che figura tra gli allegati ed è riferito al procedimento a carico dell'odierno imputato, recando lo stesso numero di RGNR del presente. [OSCURATO:PERSONA] ha verificato che l'indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL] cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato l'appello era quello a ciò deputato, per il Tribunale di Trieste, per i depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 secondo l'allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia che ha individuato gli indirizzi PEC a cui i difensori devono trasmettere gli atti destinati agli uffici giudiziari, tra cui anche le impugnazioni.Tale dato documentale si incrocia con quello che si ricava dal fascicolo trasmesso dal Giudice a quo nel quale, ancorché non si rinvenga traccia documentale della mail in entrata del 4 giugno 2021 presso l'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] di cui sopra, vi è, però, quella di una mail in uscita da quest'ultimo indirizzo, datata 5 giugno 2021 ore 9.22, mail con la quale veniva inoltrata ad un indirizzo classificato come "dibattimento dibattimento" quella dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato trasmesso l'appello.

Il che conferma che la pec dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata già ricevuta nella casella depositoattipenali.tribunale.trieste©giustiziacert.it entro il termine per presentare l'appello (si ribadisce, il 5 giugno 2021), tanto che un soggetto evidentemente addetto allo smistamento di quanto confluiva all'indirizzo di ingresso anzidetto ad altri uffici del Tribunale di Trieste lo ha poi inoltrato ad un altro indirizzo interno.

Il 7 giugno 2021, poi, vi è un altro inoltro della medesima mail tra indirizzi interni del Tribunale di Trieste.

Da quanto sopra deve evincersi che risulta sufficientemente documentato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'odierno ricorrente, inviò l'atto di appello tempestivamente il 4 giugno 2021, ribadendo che ciò è dimostrato sia dalla sua allegazione, sia dal riscontro che quest'ultima ha ricevuto dalla trasmissione interna della medesima mail il 5 giugno 2021 proprio dall'ufficio deputato alla ricezione anche delle impugnazioni, peraltro in giorno ancora utile per presentare appello.

2. Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Trieste, che dovrà procedere al giudizio che è mancato.

Quanto all'individuazione del Giudice del rinvio, il Collegio ritiene, infatti, di accedere alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di annullamento da parte della Cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Sez. 6, n. 27949 del 3/6/2016, non massimata; Sez. 6, n. 3736 del 25/11/2015, dep. 2016, non massimata; Sez. 3, n. 41592 del 19/10/2005, Orsi ed altri, Rv. 232746; Sez. 5, n. 5166 del 17/03/1992, Cannaò e altro, Rv. 190077).

Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908; P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 giugno 2022 dalla Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. o L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di merito non avrebbe verificato che l'appello non era stato depositato — come sostenuto in sentenza — il 7 giugno 2021, ma era stato trasmesso, a mezzo pec, il 4 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio. 1. Il ricorrente contesta la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal suo difensore avverso la decisione di condanna del Tribunale della stessa città emessa il 21 gennaio 2021, con termine di deposito riservato in novanta giorni (sentenza depositata il 6 febbraio 2021, quindi nei termini). Tale termine di deposito andava a scadere il 21 aprile 2021; da tale data andava calcolato il termine per impugnare di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pari a quarantacinque giorni, con scadenza, quindi, sabato 5 giugno 2021. Ebbene, la Corte di appello ha dichiarato l'appello tardivo perché ha ritenuto che esso fosse stato depositato il 7 giugno 2021, quindi oltre il termine per impugnare. Il ricorrente, tuttavia, ha fornito prova documentale della tempestività del ricorso, prova che collima con quanto si ricava dallo stesso fascicolo processuale trasmesso dal Giudice a quo. In allegato al ricorso, infatti, vi è la stampa di una pec inviata il 4 giugno 2021 alle ore 15.35. dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL], nonché la relativa ricevuta di accettazione da parte del sistema e quella di avvenuta consegna; il testo della mail precisa, tra le altre cose, che, con quella pec, si inviava anche l'atto di appello, atto di appello che figura tra gli allegati ed è riferito al procedimento a carico dell'odierno imputato, recando lo stesso numero di RGNR del presente. [OSCURATO:PERSONA] ha verificato che l'indirizzo mail [OSCURATO:EMAIL] cui l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato l'appello era quello a ciò deputato, per il Tribunale di Trieste, per i depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 secondo l'allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia che ha individuato gli indirizzi PEC a cui i difensori devono trasmettere gli atti destinati agli uffici giudiziari, tra cui anche le impugnazioni.Tale dato documentale si incrocia con quello che si ricava dal fascicolo trasmesso dal Giudice a quo nel quale, ancorché non si rinvenga traccia documentale della mail in entrata del 4 giugno 2021 presso l'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] di cui sopra, vi è, però, quella di una mail in uscita da quest'ultimo indirizzo, datata 5 giugno 2021 ore 9.22, mail con la quale veniva inoltrata ad un indirizzo classificato come "dibattimento dibattimento" quella dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato trasmesso l'appello. Il che conferma che la pec dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata già ricevuta nella casella depositoattipenali.tribunale.trieste©giustiziacert.it entro il termine per presentare l'appello (si ribadisce, il 5 giugno 2021), tanto che un soggetto evidentemente addetto allo smistamento di quanto confluiva all'indirizzo di ingresso anzidetto ad altri uffici del Tribunale di Trieste lo ha poi inoltrato ad un altro indirizzo interno. Il 7 giugno 2021, poi, vi è un altro inoltro della medesima mail tra indirizzi interni del Tribunale di Trieste. Da quanto sopra deve evincersi che risulta sufficientemente documentato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'odierno ricorrente, inviò l'atto di appello tempestivamente il 4 giugno 2021, ribadendo che ciò è dimostrato sia dalla sua allegazione, sia dal riscontro che quest'ultima ha ricevuto dalla trasmissione interna della medesima mail il 5 giugno 2021 proprio dall'ufficio deputato alla ricezione anche delle impugnazioni, peraltro in giorno ancora utile per presentare appello. 2. Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Trieste, che dovrà procedere al giudizio che è mancato. Quanto all'individuazione del Giudice del rinvio, il Collegio ritiene, infatti, di accedere alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di annullamento da parte della Cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Sez. 6, n. 27949 del 3/6/2016, non massimata; Sez. 6, n. 3736 del 25/11/2015, dep. 2016, non massimata; Sez. 3, n. 41592 del 19/10/2005, Orsi ed altri, Rv. 232746; Sez. 5, n. 5166 del 17/03/1992, Cannaò e altro, Rv. 190077). Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908; P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti all