CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12664/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità delricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Bresciaha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti diPaolo [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva,accogliendo unicamente il motivo di appello relativo alla sostituzione della penadetentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva.Rigettando il primo motivo di appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] - relativo allaviolazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere statol’imputato condannato per bancarotta patrimoniale distrattiva in luogo dellacontestazione di bancarotta per operazioni dolose - la Corte territoriale poneva inevidenza che la contestazione mossa all’imputato richiamava in realtà sia l’art.223, comma 2, n. 2 che l’art. 216 legge fall., giacché la condotta materialeaddebitata all’imputato (quella di aver ceduto il pacchetto azionario della “Atecs.p.a.”, posseduto dalla fallita “[OSCURATO:SOCIETA].”, in favore della sua controllante “D-duplice natura, presentando sia i profili della condotta distrattiva, ritenutaintegrata dal Tribunale, sia della bancarotta impropria per causazione delfallimento mediante il compimento di operazioni dolose, di talché alcunaimmutazione del fatto vi era stata.2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimentoagli artt. 521, 522 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 Cedu, per avere la Corte di appelloconfermato la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta patrimonialefraudolenta per distrazione a fronte della contestazione del reato di “bancarottada operazioni dolose”, senza una formale contestazione suppletiva.La riqualificazione della condotta, ad opera dei giudici di merito, avrebbeviolato i diritti della difesa e sarebbe in contrasto con un indirizzo più volte espressodalla Corte di legittimità, che avrebbe ravvisato, in tali ipotesi, una violazione delladisposizione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3424 del 19/01/2021;Sez. 5, n. 31019 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), attesa la diversità della condotta materialesottesa alle due ipotesi di bancarotta, questione sulla quale la Corte di appello diBrescia non si sarebbe adeguatamente soffermata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.2. Preliminarmente deve rilevarsi che le sentenze citate dal ricorrente, peravallare la propria prospettazione in ordine all’esistenza di un orientamentogiurisprudenziale tendente ad escludere la possibilità di riqualificare la condotta dibancarotta da operazioni dolose in quella per distrazione (Sez. 5, n. 3424 del19/01/2021; Sez. 5, n. 31019 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), in realtà non esistono, nonessendovi corrispondenza tra l’indicazione del numero e dell’anno delle sentenzecitate dal ricorrente rispetto alla Sezione indicata e al tema che sarebbe statoaffrontato.In realtà, in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza,questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che, per aversi mutamento delfatto, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., occorre una trasformazioneradicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale siriassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuriun'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudiziodei diritti della difesa (sul punto, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv.248051 – 01; tra le più recenti, con specifico riferimento alle ipotesi di bancarotta,Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 – 01; Sez. 5, n. 37461del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 – 01; Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019,Meoli, Rv. 276779 – 01).3. Nel caso in esame, pur volendo ritenere che, diversamente da quantoindicato dalla Corte di appello di Brescia, il capo di imputazione non contenesseuna sorta di contestazione “alternativa” tra l’ipotesi di bancarotta fraudolentapatrimoniale distrattiva (implicitamente richiamata dal solo riferimento all’art. 216legge fall.) e quella di bancarotta per aver cagionato il fallimento della società pereffetto di operazioni dolose (più compiutamente descritta sia con il richiamonormativo all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. sia nella descrizione dellacondotta), non può non rilevarsi l’insussistenza di qualsiasi mutamento del fattomateriale addebitato al [OSCURATO:PERSONA], sempre consistito nella cessione del pacchettoazionario della “[OSCURATO:SOCIETA].”, posseduto dalla società fallita “[OSCURATO:SOCIETA].”, infavore della sua controllante “[OSCURATO:SOCIETA].”, senza un reale corrispettivo.Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, tra l’altro, il reato dibancarotta “da operazioni dolose”, non richiede il dolo specifico volto allacausazione del fallimento ma quello generico, consistente nella coscienza e volontàdelle singole operazioni e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza dellacondotta antidoverosa (si veda Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv.286349 – 01).Il Tribunale di Bergamo e successivamente la Corte di appello di Brescia,dunque, hanno riconosciuto la responsabilità dell’imputato esattamente per lamedesima condotta che gli era stata contestata in imputazione e sulla quale vi èstata piena esplicazione dei diritti di difesa (costituendo tale condotta l’unicooggetto del procedimento a suo carico), a prescindere dalla qualificazione giuridicadatane dall’organo dell’accusa.Il fatto storico è rimasto sempre immutato ed i giudici territoriali hannosemplicemente ricondotto lo stesso a quella che era la fattispecie astratta piùcorretta, venendo in rilievo una mera condotta distrattiva e non un’operazione dimaggiore complessità strutturale costituita da una pluralità di atti coordinati versoun determinato esito, aventi attitudine a cagionare il fallimento della società.Non vi è dunque difetto di correlazione tra la contestazione del reato dibancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) ela condanna per bancarotta patrimoniale fraudolenta distrattiva allorquando restiimmutata la condotta materiale ascritta al soggetto agente, consistente in un attodistrattivo non inquadrabile all’interno di una più complessa sequenza di atti traloro collegati, tendenti al raggiungimento di un determinato scopo e suscettibili dideterminare il fallimento della società, secondo un giudizio ex ante.Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]