Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:324
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑312/07
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] des douanes – Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance du XI
e
arrondissement de Paris)
«Tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Videocamere — Note esplicative — Regime giuridico»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente prive di pertinenza
(Art. 234 CE; regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I)
2.
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Videocamere con funzione DV‑in attivabile dopo lo sdoganamento
3.
Tariffa doganale comune — Interpretazione
1.
Allorché il giudice del rinvio è investito di una domanda di sgravio dai dazi doganali ai sensi dell’art. 239, n. 1, del codice
doganale e deve perciò accertare che sussista una situazione particolare dovuta a circostanze che non implicano frode o manifesta
negligenza da parte dell’importatore, la questione del regime giuridico delle note esplicative della nomenclatura combinata
di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune, appare pertinente. È pertanto ricevibile una questione pregiudiziale che verta sugli effetti giuridici delle modifiche
delle suddette note esplicative della nomenclatura combinata.
(v. punti 28, 32)
2.
Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del
regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, solo se la funzione
di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati con funzione
DV‑in sia già attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale
caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante una manipolazione dell’apparecchio
agevole anche per utenti che non dispongano di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale.
Nell’ipotesi di attivazione successiva è parimenti necessario che la videocamera, da un lato, così manipolata, funzioni come
una in cui la funzione DV‑in sia attiva già all’atto dello sdoganamento e, dall’altro, conservi un funzionamento autonomo.
La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare
se siano soddisfatti. Se non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura
combinata.
(v. punti 25‑27, dispositivo 1)
3.
Le note esplicative relative alla sottovoce 8525 40 99, pubblicate il 6 luglio 2001 e il 23 ottobre 2002, della nomenclatura
combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della nomenclatura
combinata e non ne modificano la portata. Ne consegue che l’adozione di un nuovo regolamento di classificazione, piuttosto
che l’interpretazione del regolamento già in vigore, non era necessaria.
(v. punti 28, 37, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
5 giugno 2008 (
*
)
«Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Videocamere – Note esplicative – Regime giuridico»
Nel procedimento C‑312/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal d’instance
du XI
e
arrondissement de Paris (Francia) con decisione 23 gennaio 2007, pervenuta in cancelleria il 6 luglio 2007, nella causa
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] des douanes – Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta dal sig. U. Lõhmus, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka e dalla sig.ra P. Lindh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:SOCIETA], dai sigg. F. Goguel e F. Foucault, avocats;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.-L. During, in qualità di agenti;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. J.-P. Keppenne e S. Schønberg, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99 della nomenclatura
combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dai regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 26
ottobre 1998, n. 2261 (GU L 292, pag. 1); 12 ottobre 1999, n. 2204 (GU L 278, pag. 1); 13 ottobre 2000, n. 2388 (GU L 264,
pag. 1, e – rettifica – GU L 276, pag. 92), e 6 agosto 2001, n. 2031 (GU L 279, pag. 1; in prosieguo: la «NC»), nonché sul
regime giuridico delle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee (in prosieguo: le «note esplicative»)
pubblicate conformemente all’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2658/87.
2
Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «JVC») e l’Amministrazione
doganale francese riguardo ai dazi doganali che quest’ultima reclama dalla JVC per l’importazione di videocamere digitali
provenienti dal Giappone e da Singapore.
Contesto normativo
Il codice doganale
3
L’art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario
(GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), così recita:
«Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 218
e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere
o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione
in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori).
Questo termine può essere prorogato conformemente all’articolo 219».
4
L’art. 239 dello stesso codice precisa:
«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da
quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato;
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica
la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso
e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all’ufficio doganale
interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l’autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine».
La NC
5
La NC, istituita dal regolamento n. 2658/87, si basa sul sistema armonizzato mondiale di designazione e di codificazione delle
merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane,
e introdotto mediante la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata per conto della Comunità
con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). La NC riprende le voci e sottovoci a sei cifre
del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni ad essa peculiari.
6
Nella seconda parte della NC figura una sezione XVI, che comprende il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale
elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la
riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
7
La voce 8525 40, intitolata «Videoapparecchi per la presa di immagini fisse ed altri camescopes; apparecchi fotografici numerici»,
comprende la sottovoce 8525 40 91, intitolata «altri camescopes: che permettono unicamente la registrazione del suono o delle
immagini prese dalla telecamera», e la sottovoce 8525 40 99, intitolata «altri camescopes: altri».
8
Occorre precisare che la formulazione delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99 è identica nei regolamenti nn. 2261/1998, 2204/1999,
2263/2000 e 2031/2001.
9
Le videocamere classificate nella sottovoce 8525 40 91 sono assoggettate ad un dazio doganale del 4,9%, mentre tale dazio
è pari al 14% per quelle comprese nella sottovoce 8525 40 99.
Le note esplicative
10
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee pubblica, nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
ad intervalli regolari, note esplicative della NC.
11
Quelle adottate il 15 settembre 1998 (GU C 287, pag. 1) e il 13 luglio 2000 (GU C 199, pag. 1) precisavano, riguardo alla
sottovoce 8525 40 99, quanto segue:
«altri
Rientrano nella presente sottovoce le combinazioni di apparecchi, dette “camescopes”, consistenti in una videocamera e un
apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i quali, oltre alle immagini riprese dalla videocamera, consentono
di registrare anche programmi televisivi. Le immagini registrate possono essere riprodotte mediante un apparecchio ricevente
per la televisione esterno.
Rientrano invece nella sottovoce 8525 40 91 i “camescopes” con i quali è possibile unicamente registrare le immagini riprese
dalla videocamera e riprodurle su un apparecchio ricevente per la televisione esterno».
12
Le note esplicative sono state modificate conformemente ad una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 6 luglio 2001 (GU C 190, pag. 10).
Quanto alla sottovoce 8525 40 99, è stato inserito tra l’uno e l’altro paragrafo della definizione surriportata, come paragrafo
2, il seguente:
«Questa sottovoce comprende anche i videoregistratori con input coperto con una placca o in altro modo, oppure con interfaccia
video che possa conseguentemente essere attivata, in qualità di input, mediante un software. Questi apparecchi sono inoltre
destinati a registrare programmi televisivi ed altre immagini video provenienti dall’esterno».
13
In seguito a una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 23 ottobre 2002 (GU C 256, pag. 1), l’ultima frase di detto testo è stata
leggermente modificata e recita ora come segue:
«(...) programmi televisivi o altre immagini video provenienti dall’esterno».
Causa principale e questioni pregiudiziali
14
Al termine di un’indagine, l’Amministrazione doganale francese contestava la classificazione doganale applicata dalla JVC
al momento dell’importazione di videocamere digitali di due tipi provenienti dal Giappone e da Singapore.
15
Con un primo verbale dell’11 ottobre 2002, i funzionari doganali rilevavano che, tra il 29 giugno 1999 e il 23 luglio 2001,
la JVC aveva importato videocamere munite di una presa di ingresso/uscita digitale abilitata, definita «DV-in/out». Tale tipo
di videocamera consente, oltre che la ripresa video e la registrazione sonora, anche la registrazione di un segnale esterno
grazie a una connessione specifica. La videocamera può essere collegata direttamente a un computer o a un televisore per la
trasmissione in formato digitale delle riprese video (funzione DV‑out) e, a sua volta, può registrare le sequenze digitali
di qualsiasi provenienza elaborate dal computer (funzione DV‑in).
16
I funzionari doganali ritenevano che la classificazione doganale adeguata fosse nella sottovoce 8525 40 99 e non, invece,
come riteneva la JVC, nella sottovoce 8525 40 91.
17
La JVC non contestava tale classificazione e versava l’importo dei dazi elusi. Essa richiedeva, tuttavia, il rimborso degli
stessi sulla base dell’art. 239 del codice doganale, sostenendo che l’errore era imputabile a un cambiamento della prassi
comunitaria. Tale domanda veniva respinta con una prima decisione 16 dicembre 2004.
18
Con un secondo verbale dell’11 ottobre 2002, i funzionari doganali rilevavano che, tra il 22 giugno 1999 e il 28 agosto 2002,
la JVC aveva importato videocamere digitali provviste della sola funzione DV‑out attivata, mentre la funzione DV‑in poteva
essere attivata successivamente allo sdoganamento.
19
I funzionari doganali ritenevano anche stavolta che la classificazione doganale adeguata fosse nella sottovoce 8525 40 99
e non, invece, come reputava la JVC, nella sottovoce 8525 40 91 ed emettevano un avviso di riscossione in data 6 gennaio 2004.
La JVC, da un lato, contestava tale avviso e, dall’altro, chiedeva lo sgravio dei dazi. Quest’ultima domanda veniva respinta
con una seconda decisione del 16 dicembre 2004.
20
La JVC ha presentato allora al Tribunal d’instance du XI
e
arrondissement de Paris due ricorsi.
21
Con il primo ricorso, proposto il 7 marzo 2005, la JVC ha chiesto l’annullamento dell’avviso di riscossione del 6 gennaio
2004 sostenendo che le videocamere dovevano essere classificate nella sottovoce 8525 40 91.
22
Con il secondo ricorso, proposto il 2 febbraio 2006, la JVC ha chiesto l’annullamento delle due decisioni 16 dicembre 2004,
che hanno respinto le domande di sgravio dai dazi. Gli avvisi di riscossione sarebbero dovuti a un cambiamento della prassi
comunitaria conseguente alla pubblicazione di modifiche delle note esplicative della NC. Tale cambiamento costituirebbe, dunque,
una circostanza particolare ai sensi dell’art. 239 del codice doganale.
23
Dinanzi al Tribunale la JVC ha sostenuto che, prima del 2001, gli importatori e i servizi doganali classificavano nella sottovoce
8525 40 91 le videocamere munite della sola funzione DV‑out attivata al momento della loro importazione. Solo dopo la modifica
delle note esplicative con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 6 luglio 2001 la prassi doganale sarebbe cambiata. Secondo la
JVC, mentre le autorità doganali tedesche o britanniche hanno deciso di applicare tale nuova interpretazione solo alle importazioni
posteriori al 6 luglio 2001, le dogane francesi avrebbero deciso un’applicazione retroattiva di tale interpretazione, in contrasto
con il codice doganale.
24
Alla luce di tali elementi il Tribunal d’instance du XI
e
arrondissement de Paris, dopo aver riunito i due ricorsi, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una videocamera che, al momento della sua importazione, non è in condizione di registrare segnali video esterni, debba
essere classificata nella sottovoce 8525 4099 nel caso in cui mediante un software o un attivatore (widget) sia possibile
attivarne a posteriori l’interfaccia come entrata video, ciò in quanto tale apparecchio è munito di circuiti elettronici che
gli consentono di registrare un segnale audio/video esterno, anche quando il fabbricante e il venditore non abbiano fatto
riferimento a questa possibilità né l’abbiano avallata.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se, atteso che le modifiche successive delle note esplicative comportano
un cambiamento della prassi comunitaria di classificazione delle videocamere e un’eccezione al principio secondo il quale
le merci devono essere classificate in funzione delle loro effettive caratteristiche al momento dello sdoganamento, la [OSCURATO:PERSONA]
(...) potesse legittimamente operare siffatto cambiamento mediante una modifica delle note esplicative, e quindi con applicazione
retroattiva, piuttosto che con l’adozione di un regolamento di classificazione applicabile unicamente per il futuro».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini della classificazione delle videocamere, possa
ovvero debba tenersi conto della possibilità di attivare la funzione DV‑in se tale attivazione non è stata effettuata all’atto
dello sdoganamento, ma può aver luogo successivamente mediante una manipolazione ovvero aggiungendo un software. Tale giudice
si interroga, inoltre, in ordine alla rilevanza del fatto che il fabbricante non abbia né segnalato né avallato la detta possibilità
all’atto dello sdoganamento.
26
Con la sentenza 27 settembre 2007, cause riunite C‑208/06 e C‑209/06, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7963), la Corte
ha risolto una questione pregiudiziale identica a quella sollevata ora dal giudice del rinvio. Pertanto, occorre dare alla
presente questione un’identica soluzione.
27
Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99
della NC solo se la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono
integrati sia già attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto
tale caratteristica, la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante una manipolazione dell’apparecchio
agevole anche per utenti che non dispongano di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale.
Nell’ipotesi di un’attivazione successiva è parimenti necessario che la videocamera, da un lato, così manipolata, funzioni
come una in cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono
integrati sia attiva già all’atto dello sdoganamento e, dall’altro, conservi un funzionamento autonomo. La sussistenza di
tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare se siano soddisfatti.
Se non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della NC.
Sulla seconda questione
28
Con la seconda questione il giudice del rinvio vuole chiarimenti, in sostanza, sugli effetti giuridici delle modifiche delle
note esplicative della NC, in particolare relativamente alla classificazione delle merci di cui trattasi nella causa principale,
e si domanda se la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto provvedere all’adozione di un nuovo regolamento di classificazione piuttosto
che all’interpretazione del regolamento esistente.
Sulla ricevibilità della questione
29
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione sia inammissibile in quanto ipotetica e inutile ai fini della decisione della controversia.
A suo avviso, le modifiche delle note esplicative della NC non costituiscono un cambiamento rispetto a una situazione giuridica
anteriore. Infatti, tali note sarebbero di per sé prive di efficacia giuridica. La loro modifica sarebbe pertanto priva di
effetto sui diritti degli operatori economici. Infine, la decisione di rinvio conterrebbe informazioni pratiche insufficienti
perché la Corte possa ampliare la questione ed eventualmente riformularla.
30
Occorre in proposito ricordare che, per giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta
la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria
sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa
C‑415/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4921, punto 59, e 15 giugno 2006, causa C‑466/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5341, punto
47).
31
La Corte può rifiutare di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente
che l’interpretazione o la valutazione della validità di una norma comunitaria, richieste dal giudice nazionale, non hanno
nessun rapporto con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale oppure quando il problema è di natura ipotetica
(citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 61, e [OSCURATO:PERSONA], punto 48).
32
Nella controversia oggetto della causa principale il giudice del rinvio è investito di una domanda di sgravio dai dazi doganali
ai sensi dell’art. 239, n. 1, del codice doganale e deve perciò accertare che sussista una situazione particolare dovuta a
circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte della JVC. In tale contesto, la questione del regime giuridico
delle note esplicative della NC appare pertinente. La questione è pertanto ricevibile.
Nel merito
33
Occorre innanzi tutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i
controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci dev’essere ricercato, in generale, nelle loro
caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note delle sezioni o dei capitoli
(v., in particolare, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑42/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7691, punto 13; 15 settembre
2005, causa C‑495/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8151, punto 47; 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10721, punto 19, e 16 febbraio 2006, causa C‑500/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1545, punto 21).
34
La Corte ha parimenti affermato che le note esplicative della NC nonché quelle del SA forniscono un rilevante contributo all’interpretazione
della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore delle suddette note deve pertanto
essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto
48; [OSCURATO:PERSONA], punto 20, e [OSCURATO:PERSONA], punto 22). Qualora risulti che esse sono contrarie al testo delle voci della NC
e delle note delle sezioni o dei capitoli, le note esplicative della NC devono essere disattese (sentenza 19 aprile 2007,
causa C‑229/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3251, punto 31).
35
Per quanto attiene alle sottovoci della NC relative alla causa di cui trattasi, occorre notare che il testo della sottovoce
8525 40 99 consta solo del termine «altri». Tale sottovoce comprende quindi tutti i «camescopes» diversi da quelli «che permettono
unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera» (funzione DV‑out), i quali rientrano nella
sottovoce 8525 40 91. [OSCURATO:PERSONA] è stata dunque indotta ad interpretare, nelle note esplicative della NC, il contenuto
della sottovoce 8525 40 99. Con decorrenza 15 settembre 1998 le dette note chiariscono che i «camescopes» della sottovoce
8525 40 99 sono quelli dotati della funzione DV‑in e della funzione DV‑out. In data 6 luglio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente
modificato le note esplicative della NC precisando che nella sottovoce 8525 40 99 rientrano anche le videocamere predisposte
per la funzione DV‑in senza che tale funzione sia attiva al momento dello sdoganamento.
36
Occorre constatare che, tenuto conto della formulazione testuale delle sottovoci 8525 40 91 e 8525 40 99, le note esplicative
della NC relative a quest’ultima sottovoce sono conformi alle disposizioni della NC e non ne modificano la portata.
37
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che la seconda questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che
le note esplicative della NC relative alla sottovoce 8525 40 99, pubblicate il 6 luglio 2001 e il 23 ottobre 2002, hanno carattere
interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della NC e non ne modificano la portata.
Ne consegue che l’adozione di un nuovo regolamento di classificazione non era necessaria.
Sulle spese
38
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:
1)
Una videocamera può essere classificata nella sottovoce 8525 40 99 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del
regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune, come modificato dai regolamenti (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 ottobre 1998, n. 2261; (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 12
ottobre 1999, n. 2204; (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 ottobre 2000, n. 2388, e (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 6 agosto 2001, n. 2031, solo
se la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati
sia già attiva al momento dello sdoganamento o se, anche quando il fabbricante non ha inteso mettere in risalto tale caratteristica,
la detta funzione possa essere attivata successivamente a tale momento mediante una manipolazione dell’apparecchio agevole
anche per utenti che non dispongano di competenze particolari, senza che la videocamera subisca una modifica materiale. Nell’ipotesi
di un’attivazione successiva è parimenti necessario che la videocamera, da un lato, così manipolata, funzioni come una in
cui la funzione di registrazione di immagini e suoni provenienti da fonti diverse dalla telecamera o dal microfono integrati
sia attiva già all’atto dello sdoganamento e, dall’altro, conservi un funzionamento autonomo.
La sussistenza di tali requisiti deve poter essere verificata all’atto dello sdoganamento. Spetta al giudice nazionale valutare
se siano soddisfatti. Se non sono soddisfatti, la videocamera deve essere classificata nella sottovoce 8525 40 91 della nomenclatura
combinata.
2)
Le note esplicative della detta nomenclatura combinata relative alla sottovoce 8525 40 99, pubblicate il 6 luglio 2001 e il
23 ottobre 2002, hanno carattere interpretativo e non sono giuridicamente vincolanti. Esse sono conformi al testo della nomenclatura
combinata e non ne modificano la portata. Ne consegue che l’adozione di un nuovo regolamento di classificazione non era necessaria.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.