CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha: 1) indicato le cause che non consentivano di ammettere il ricorrente alla messa alla prova facendo rinvio al percorso criminale ed all'inutilità dei benefici in passato concessi (pagg. 3 e 4); 2) valutato le ragioni che facevano ritenere integrata l'evasione essendo stata smentita la pur comunicata richiesta di doversi allontanare per programmare le sedute con il SERD (pagg. 4, 5 e 6), ritenuto, inoltre, determinante l'allontanamento in orario in cui era astrattamente autorizzato ad uscire da casa per motivi però diversi da quelli in concreto accertati; 3) apprezzato la non scarsa offensività e l'abitualità della condotta ai fini dell'invocata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto, sia della complessiva condotta che aveva costretto il personale addetto al controllo ad effettuare plurimi accertamenti sia presso il SERD che presso l'abitazione (che portavano all'accertamento della conclusione che il ricorrente se ne fosse ingiustificatamente allontanato), sia della pregressa commissione di numerosi reati in materia di violazione della misura di prevenzione; 4) valorizzato la nutrita serie di gravi reati ed il concreto fallimento dei plurimi benefici premiali che, unitamente alla condotta per ultimo contestata, ha fatto ritenere accresciuta la pericolosità sociale, non trovando invece fondamento la tesi secondo cui la sentenza non avesse motivato sul punto (la Corte ha invece puntualizzato che la difesa non aveva mai in precedenza messo in dubbio e censurato la consistenza di alcuni precedenti di cui si ipotizzava l'estinzione di condanne e di pene ai fini della sussistenza dei presupposti di legge per ritenere la recidiva, v. primo e secondo periodo pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d