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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40900/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, oltre a risultare viziata sul piano della intrinseca contraddittorietà che connota la relativa strategia difensiva (per un verso si contesta la utilizzabilità delle emergenze ricavabili dalla consulenza disposta dal PM diretta a disvelare la quantità di principio attivo della sostanza coltivata dal ricorrente evidenziando che la stessa andava effettuata con le forme dell'ad 360 cpp e non quelle seguite dell'art. 359 cpp, trattandosi di beni soggetti a modificazione, dall'altro si rivendicava, con indicazione ribadita nel ricorso, la necessita di rinnovare l'istruttoria disponendo una perizia diretta ad accertare il medesimo dato, aspetto che in via logica contraddice il primo assunto), risulta vagliata e disattesa dalla Corte del merito con considerazioni, afferenti alla natura non irripetibile del relativo accertamento, coerenti al costante orientamento speso sul tema in sede di legittimità, anche con arresti ( diversamente da quanto sostenuto dal ricorso) inerenti a sostanze analoghe a quelle oggetto della regiudicanda (si veda Sez. 4, Sentenza n. 34176 del 19/07/2012, Rv. 253529, da ultimo confermata dalla sentenza della medesima sezione n. 14941 del 2022, n.m.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; • 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, oltre a risultare viziata sul piano della intrinseca contraddittorietà che connota la relativa strategia difensiva (per un verso si contesta la utilizzabilità delle emergenze ricavabili dalla consulenza disposta dal PM diretta a disvelare la quantità di principio attivo della sostanza coltivata dal ricorrente evidenziando che la stessa andava effettuata con le forme dell'ad 360 cpp e non quelle seguite dell'art. 359 cpp, trattandosi di beni soggetti a modificazione, dall'altro si rivendicava, con indicazione ribadita nel ricorso, la necessita di rinnovare l'istruttoria disponendo una perizia diretta ad accertare il medesimo dato, aspetto che in via logica contraddice il primo assunto), risulta vagliata e disattesa dalla Corte del merito con considerazioni, afferenti alla natura non irripetibile del relativo accertamento, coerenti al costante orientamento speso sul tema in sede di legittimità, anche con arresti ( diversamente da quanto sostenuto dal ricorso) inerenti a sostanze analoghe a quelle oggetto della regiudicanda (si veda Sez. 4, Sentenza n. 34176 del 19/07/2012, Rv. 253529, da ultimo confermata dalla sentenza della medesima sezione n. 14941 del 2022, n.m.), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 40900/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris