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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 08172/2026

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oposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (CUI01OB2C3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 17/06/2025 del Tribunale di Bologna.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 17 giugno 2025 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese di arresto per violazione dell’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Bologna il 24 marzo 2024 per essersi posto alla guida di un’autovettura privo di patente di guida perché revocata con provvedimento notificatogli il 27 novembre 2022, con la recidiva nel biennio precedentegiusto verbale di contravvenzione del 16 gennaio 2024.

2. Contro la sentenza di condanna, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. essendogli preclusa dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. la possibilità di proporre appello.

Il ricorrente deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale essendo stata omessa la determinazione della pena pecuniaria, prevista congiuntamente alla pena dell’arresto, nei casi di violazione dell’art. 116,comma 15 , d.lgs.30 aprile 1992 n. 285 .

Secondo il P.G. ricorrente, la pena inflitta dal Tribunale di Bologna è illegittima poiché carente della sua necessaria componente pecuniaria e si ponein contrasto con il principio di legalità in quanto pena diversa rispetto a quella prevista dalla norma incriminatrice.

3. Il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] procuratrice [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.L’art. 116, comma 1 5 , d.lgs. 285/1992 prevede che « chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da €2.257 a € 9.032 la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici.

Nell’ipotesi di recidiva nel bienniosi applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno». 3.Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare «in tema di guida senza patente, l’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs.30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l'ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta» (Sez. 4, n. 26285 del 04/06/2024, Runfolo, Rv. 286532 –01 che in parte motiva ha precisato che la lettera della legge è inequivoca laddove trasforma l’ipotesi aggravata in fattispecie autonoma di reatoproprio in ragione del trattamento sanzionatorio e non si rinviene alcun indice di una volontà legislativa tesa a modificarlo con la sola pena detentivae che l’avverbio «altresì» deve essere inteso quale rinvio alla indicazione della cornice edittale al cui interno la pena pecuniaria deve essere determinata;Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S., Rv. 268247; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270883). 4.Nel caso in esame, a fronte della inequivocità del testo normativo che ha trasformato l’ipotesi aggravata in una fattispecie autonoma di reato punita con pena congiunta, tanto il dispositivo quanto la motivazione della sentenza impugnata recano solo ed esclusivamente la determinazione della pena detentiva di un mese di arresto, senza nulla statuire in ordine alla pena dell’ammenda prevista dalla norma incriminatrice.

Si tratta, come evidenziato dal P.G. ricorrente non solo di pena illegittima ma illegale in quanto mancante della componente pecuniaria prevista per legge(Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, P.G. c/ Bartolini, Rv. 287213secondo cui «in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, integra una ipotesi di pena illegale l’applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge»). 5.Da quanto detto consegue l’annullamento della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria.

P.Q.M Annullala sentenza impugnata limitatamente a l trattamento sanz ionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa.

Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.

Deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] (CUI01OB2C3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso lasentenza del 17/06/2025 del Tribunale di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 17 giugno 2025 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un mese di arresto per violazione dell’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Bologna il 24 marzo 2024 per essersi posto alla guida di un’autovettura privo di patente di guida perché revocata con provvedimento notificatogli il 27 novembre 2022, con la recidiva nel biennio precedentegiusto verbale di contravvenzione del 16 gennaio 2024. 2. Contro la sentenza di condanna, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell’art. 608, comma 1, cod. proc. pen. essendogli preclusa dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. la possibilità di proporre appello. Il ricorrente deduce con unico motivo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale essendo stata omessa la determinazione della pena pecuniaria, prevista congiuntamente alla pena dell’arresto, nei casi di violazione dell’art. 116,comma 15 , d.lgs.30 aprile 1992 n. 285 . Secondo il P.G. ricorrente, la pena inflitta dal Tribunale di Bologna è illegittima poiché carente della sua necessaria componente pecuniaria e si ponein contrasto con il principio di legalità in quanto pena diversa rispetto a quella prevista dalla norma incriminatrice. 3. Il P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] procuratrice [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.L’art. 116, comma 1 5 , d.lgs. 285/1992 prevede che « chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da €2.257 a € 9.032 la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici o psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel bienniosi applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno». 3.Come questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare «in tema di guida senza patente, l’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs.30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato in ragione del trattamento sanzionatorio per essa previsto, caratterizzato da pena congiunta, detentiva e pecuniaria, sicché al disposto dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato l'ipotesi non aggravata, non può riconoscersi, altresì, portata modificativa del tipo di sanzione comminata per quella aggravata, mediante la sostituzione della sola pena detentiva a quella congiunta» (Sez. 4, n. 26285 del 04/06/2024, Runfolo, Rv. 286532 –01 che in parte motiva ha precisato che la lettera della legge è inequivoca laddove trasforma l’ipotesi aggravata in fattispecie autonoma di reatoproprio in ragione del trattamento sanzionatorio e non si rinviene alcun indice di una volontà legislativa tesa a modificarlo con la sola pena detentivae che l’avverbio «altresì» deve essere inteso quale rinvio alla indicazione della cornice edittale al cui interno la pena pecuniaria deve essere determinata;Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S., Rv. 268247; Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270883). 4.Nel caso in esame, a fronte della inequivocità del testo normativo che ha trasformato l’ipotesi aggravata in una fattispecie autonoma di reato punita con pena congiunta, tanto il dispositivo quanto la motivazione della sentenza impugnata recano solo ed esclusivamente la determinazione della pena detentiva di un mese di arresto, senza nulla statuire in ordine alla pena dell’ammenda prevista dalla norma incriminatrice. Si tratta, come evidenziato dal P.G. ricorrente non solo di pena illegittima ma illegale in quanto mancante della componente pecuniaria prevista per legge(Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024, P.G. c/ Bartolini, Rv. 287213secondo cui «in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, integra una ipotesi di pena illegale l’applicazione della sola pena detentiva in luogo di quella congiunta prevista dalla legge»). 5.Da quanto detto consegue l’annullamento della sentenza, limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria. P.Q.M Annullala sentenza impugnata limitatamente a l trattamento sanz ionatorio con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, persona fisica diversa. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato. Deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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