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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 41106/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 27/2/2024 accoglieva l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA], revocando di conseguenza la sentenza di condanna n. 13334/2021, emessa in data 15/11/2021 dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 1/3/2022.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce che la Corte territoriale ha rescisso il giudicato al di fuori dei casi previsti dalla legge; che tra le ipotesi contemplate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., che legittimano la celebrazione del giudizio in assenza, vi è quella relativa alla citazione dell'imputato a comparire avvenuta a mezzo di notificazione dell'atto a mani di persona da questi espressamente delegata al ritiro dello stesso; che nel caso di specie l'imputato era elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, al quale è stata effettuata la notifica della citazione in appello; che la circostanza per cui il difensore di fiducia non abbia mai partecipato alle udienze non rileva, posto che da essa non può trarsi la prova negativa della conoscenza del processo da parte dell'assistito, conoscenza che si perfeziona al momento della notificazione della vocatio in iudicium e che prescinde da successivi accadimenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Rileva il Collegio che gli strumenti riparatori che operano nelle ipotesi in cui incolpevolmente l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo sono tutti accomunati dall'essere basati sulla allegazione da parte del ricorrente della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», ovvero della «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento» e «dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e della formazione del giudicato.

In tal modo si è inteso assicurare in ogni grado del processo l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato e rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale a partire dalla vocatio in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione).

Tuttavia, se «i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso, è prevista la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato» (Sez.

U, n. 15498/2020 cit.), che «non si limita, come già previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma gli garantisce la celebrazione di un nuovo giudizio, se la sua mancata partecipazione non sia stata volontaria» (Sez.

U, n. 15498/2020 cit.).

Presupposto per l'attivazione dello strumento rescissorio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen., dunque, è l'allegazione di circostanze che provino la incolpevole mancata conoscenza del processo, atteso che deve escludersi che sia consentito l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando nella sostanza di non volervi partecipare.

In altri termini, l'art. 629-bis cod. proc. pen. configura l'ignoranza incolpevole quale presupposto della rescissione del giudicato ed onera l'imputato della prova di tale circostanza.

Detto onere probatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, «implica l'allegazione di una documentazione a sostegno» e non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione «di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez.

U, n. 36848 del 17/7/2014, Burga, in motivazione).

In conclusione, l'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare il comportamento tenuto all'imputato che è rimasto assente nel corso dell'intero processo, dovendo accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'assente e comunque l'eventuale volontaria sottrazione a tale conoscenza.

1.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'imputato nel processo svoltosi nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Roma avesse nominato un difensore di fiducia e che presso di esso avesse eletto domicilio, così come è pacifico che il difensore domiciliatario abbia ricevuto regolare notifica della vocatio in iudicium.

Ritiene il Collegio che la nomina fiduciaria e la contestuale elezione di domicilio siano circostanze indicative della conoscenza che l'imputato aveva del processo, nel quale aveva deciso di farsi assistere da un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto anche domicilio, di talchè era onerato di seguirne lo svolgimento e le successive vicende, nonchè di mantenere i contatti con il difensore nominato.

Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280305 - 01), salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01; Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01).

Ritiene, altresì, il Collegio che non rilevino ai fini che qui interessano le eventuali responsabilità professionali del difensore di fiducia.

In altri termini, il dato della mancata partecipazione del difensore nominato al processo non è circostanza da cui possa ragionevolmente inferirsi la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, conoscenza che invece risulta cristallizzata nel momento della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di lui.

Nulla di segno contrario ha allegato l'odierno ricorrente, che si è limitato ad affermare di non aver avuto contatti con il difensore di fiducia, circostanza questa che testimonia il disinteresse alle sorti del processo a suo carico e, in definitiva, che la sua è stata una scelta consapevole e volontaria di non parteciparvi.

1.3. Le considerazioni che precedono, dunque, impongono l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 27/2/2024 accoglieva l'istanza di rescissione del giudicato proposta da [OSCURATO:PERSONA], revocando di conseguenza la sentenza di condanna n. 13334/2021, emessa in data 15/11/2021 dal Tribunale di Roma, irrevocabile in data 1/3/2022. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce che la Corte territoriale ha rescisso il giudicato al di fuori dei casi previsti dalla legge; che tra le ipotesi contemplate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., che legittimano la celebrazione del giudizio in assenza, vi è quella relativa alla citazione dell'imputato a comparire avvenuta a mezzo di notificazione dell'atto a mani di persona da questi espressamente delegata al ritiro dello stesso; che nel caso di specie l'imputato era elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, al quale è stata effettuata la notifica della citazione in appello; che la circostanza per cui il difensore di fiducia non abbia mai partecipato alle udienze non rileva, posto che da essa non può trarsi la prova negativa della conoscenza del processo da parte dell'assistito, conoscenza che si perfeziona al momento della notificazione della vocatio in iudicium e che prescinde da successivi accadimenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Rileva il Collegio che gli strumenti riparatori che operano nelle ipotesi in cui incolpevolmente l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo sono tutti accomunati dall'essere basati sulla allegazione da parte del ricorrente della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», ovvero della «assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento» e «dalla finalità di impedire lo sviluppo ulteriore del rapporto processuale in situazioni di ignoranza incolpevole, intercettandolo prima della sua naturale conclusione e della formazione del giudicato. In tal modo si è inteso assicurare in ogni grado del processo l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato e rendere più incisivo ed efficace il controllo giudiziale a partire dalla vocatio in iudicium sino al provvedimento conclusivo della singola fase» (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, in motivazione). Tuttavia, se «i controlli attivabili nel corso del processo di cognizione non abbiano condotto all'eliminazione di patologie incidenti sulla consapevolezza della sua pendenza da parte dell'imputato, rimasto assente per tutto il suo corso, è prevista la possibilità di ottenere la rescissione del giudicato» (Sez. U, n. 15498/2020 cit.), che «non si limita, come già previsto dall'art. 175 cod. proc. pen., a restituire nel termine per impugnare la sentenza emessa nel processo in cui l'imputato sia rimasto assente, ma gli garantisce la celebrazione di un nuovo giudizio, se la sua mancata partecipazione non sia stata volontaria» (Sez. U, n. 15498/2020 cit.). Presupposto per l'attivazione dello strumento rescissorio di cui all'art. 629- bis cod. proc. pen., dunque, è l'allegazione di circostanze che provino la incolpevole mancata conoscenza del processo, atteso che deve escludersi che sia consentito l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, così dimostrando nella sostanza di non volervi partecipare. In altri termini, l'art. 629-bis cod. proc. pen. configura l'ignoranza incolpevole quale presupposto della rescissione del giudicato ed onera l'imputato della prova di tale circostanza. Detto onere probatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità, «implica l'allegazione di una documentazione a sostegno» e non preclude al giudice investito dalla richiesta di rescissione l'acquisizione «di documentazione integrativa, potendo essere necessario chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. U, n. 36848 del 17/7/2014, Burga, in motivazione). In conclusione, l'art. 629-bis c.p.p. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare il comportamento tenuto all'imputato che è rimasto assente nel corso dell'intero processo, dovendo accertare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'assente e comunque l'eventuale volontaria sottrazione a tale conoscenza. 1.2. Nel caso di specie, è pacifico che l'imputato nel processo svoltosi nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Roma avesse nominato un difensore di fiducia e che presso di esso avesse eletto domicilio, così come è pacifico che il difensore domiciliatario abbia ricevuto regolare notifica della vocatio in iudicium. Ritiene il Collegio che la nomina fiduciaria e la contestuale elezione di domicilio siano circostanze indicative della conoscenza che l'imputato aveva del processo, nel quale aveva deciso di farsi assistere da un difensore di fiducia, presso il quale aveva eletto anche domicilio, di talchè era onerato di seguirne lo svolgimento e le successive vicende, nonchè di mantenere i contatti con il difensore nominato. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280305 - 01), salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01; Sez. 4, n. 13236 del 23/3/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01). Ritiene, altresì, il Collegio che non rilevino ai fini che qui interessano le eventuali responsabilità professionali del difensore di fiducia. In altri termini, il dato della mancata partecipazione del difensore nominato al processo non è circostanza da cui possa ragionevolmente inferirsi la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, conoscenza che invece risulta cristallizzata nel momento della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso di lui. Nulla di segno contrario ha allegato l'odierno ricorrente, che si è limitato ad affermare di non aver avuto contatti con il difensore di fiducia, circostanza questa che testimonia il disinteresse alle sorti del processo a suo carico e, in definitiva, che la sua è stata una scelta consapevole e volontaria di non parteciparvi. 1.3. Le considerazioni che precedono, dunque, impongono l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza
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