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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2021

Cassazione n. 36342/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge con riferimento all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza.

Precisa che nella descrizione del capo d'incolpazione comparivano esigui quantitativi di stupefacente che imponevano la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Precisa che le cessioni erano avvenute nell'arco di un mese, che non erano stati rinvenuti dei patrimoni accumulati e che non era stato sequestrato denaro.

Aggiunge che nell'unica conversazione intercettata il Tribunale aveva evidenziato il riferimento alla contestazione di "tre etti", senza indicare gli interlocutori.

La difesa aveva depositato la prova documentale dell'esistenza di una compravendita di oro.

Censura la motivazione nella parte in cui il Tribunale non aveva creduto a tale giustificazione.

Contesta la qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 73.

Con il secondo denuncia la violazione di legge in merito al rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.

Il giudizio di inadeguatezza era stato generico e astratto.

Non era stata offerta la dimostrazione della determinazione a violare il regime domiciliare.

Lamenta che non era stata valutata in suo favore la disponibilità di un'abitazione lontana dal contesto in cui era maturato l'illecito. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione diffusa sui vari capi d'incolpazione evidenziando il coinvolgimento del Bianchi in numerose attività illecite nel settore degli stupefacenti.

Decisiva poi è la conversazione con la madre in Oui questa aveva chiesto "tremila euro quanta roba era", ricevendone la risposta "tre etti".

La difesa propone una spiegazione alternativa connessa alla vendita di oro di cui offre documentazione.

L'interpretazione della conversazione da parte del Tribunale del riesame è ineccepibile, perché non era possibile che la madre chiedesse spiegazioni sulle quantità, avendo ella stessa curato la vendita dell'oro di sua proprietà.

Si ribadisce sul punto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01).

Con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato i profondi legami, non recisi, nel settore del narcotraffico, i numerosi precedenti penali specifici e la prosecuzione dell'attività criminosa anche dopo gli arresti, nonché l'assenza di collaborazione alle indagini con l'indicazione degli altri soggetti coinvolti.

La decisione, anche sotto questo profilo, è immune da censure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 12 febbraio 2021 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'indagato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2020 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge con riferimento all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza. Precisa che nella descrizione del capo d'incolpazione comparivano esigui quantitativi di stupefacente che imponevano la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Precisa che le cessioni erano avvenute nell'arco di un mese, che non erano stati rinvenuti dei patrimoni accumulati e che non era stato sequestrato denaro. Aggiunge che nell'unica conversazione intercettata il Tribunale aveva evidenziato il riferimento alla contestazione di "tre etti", senza indicare gli interlocutori. La difesa aveva depositato la prova documentale dell'esistenza di una compravendita di oro. Censura la motivazione nella parte in cui il Tribunale non aveva creduto a tale giustificazione. Contesta la qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 73. Con il secondo denuncia la violazione di legge in merito al rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il giudizio di inadeguatezza era stato generico e astratto. Non era stata offerta la dimostrazione della determinazione a violare il regime domiciliare. Lamenta che non era stata valutata in suo favore la disponibilità di un'abitazione lontana dal contesto in cui era maturato l'illecito. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame ha reso una motivazione diffusa sui vari capi d'incolpazione evidenziando il coinvolgimento del Bianchi in numerose attività illecite nel settore degli stupefacenti. Decisiva poi è la conversazione con la madre in Oui questa aveva chiesto "tremila euro quanta roba era", ricevendone la risposta "tre etti". La difesa propone una spiegazione alternativa connessa alla vendita di oro di cui offre documentazione. L'interpretazione della conversazione da parte del Tribunale del riesame è ineccepibile, perché non era possibile che la madre chiedesse spiegazioni sulle quantità, avendo ella stessa curato la vendita dell'oro di sua proprietà. Si ribadisce sul punto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass., Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01). Con riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato i profondi legami, non recisi, nel settore del narcotraffico, i numerosi precedenti penali specifici e la prosecuzione dell'attività criminosa anche dopo gli arresti, nonché l'assenza di collaborazione alle indagini con l'indicazione degli altri soggetti coinvolti. La decisione, anche sotto questo profilo, è immune da censure.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 12 febbraio 2021 Il Consigliere esten