CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 02958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15361/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.1840/2023 depositata il 29/12/2023. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; Numero registro generale 15361/2024 Numero sezionale 63/2026 Numero di raccolta generale 2958/2026 Data pubblicazione 10/02/2026 che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 09/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 15361/2024 Numero sezionale 63/2026 Numero di raccolta generale 2958/2026 Data pubblicazione 10/02/2026