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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 25594/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulli con rinvio la sentenza ai fini di un nuovo giudizio. udito il difensore L"avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste del 06/07/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 648, comma 2, 61 n. 2 e e 474 cod. pen.

Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Al riguardo, la sentenza impugnata doveva ritenersi "parziale e priva di coerenza" rispetto alla valutazione del profilo dell'intensità del dolo e dell'offesa arrecata, poiché motivata solo sulla considerazione del numero dei reati commessi e della quantità delle merci contraffatte, a fronte, invece, di una pluralità di elementi di fatto dimostrativi dei presupposti normativi per l'applicazione dell'istituto (concessione dei doppi benefici; riconoscimento dell'ipotesi di cui al cpv. dell'art.648 cod. pen. sull'assenza di abitualità della condotta e in ragione del limitato valore dei beni ricettati e dell'incensuratezza dell'imputata; considerazione del fatto nella sua complessità in termini di speciale tenuità).

Illogico era poi fare riferimento all'abitualità della condotta in quanto la Corte di merito non aveva considerato l'ampio arco temporale trascorso tra le presunte violazioni; inoltre, a tale fine non poteva ritenersi sufficiente il solo riferimento ad un'ordinanza di messa alla prova che da sola non può costituire elemento fondante dell'abitualità del comportamento, trattandosi di istituto che prescinde dall'accertamento di una responsabilità dell'imputata a suo carico e, comunque, semmai integrante un ulteriore episodio e non due come richiesto dalle S.U. di questa Corte ai fini della qualificazione in termini di abitualità del comportamento ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 30/03/2022, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.

La Corte di appello ha fondato l'esclusione della speciale causa di non punibilità sotto due profili: il primo, in ragione della tardività della richiesta, non formalizzata con i motivi di appello o con i motivi aggiunti, ma solo con le conclusioni in udienza; il secondo, stante la pluralità di reati commessi dal ricorrente, nell'ambito dei quali assumerebbe rilievo anche l'ordinanza di messa alla prova per un ulteriore delitto di cui all'art. 474 cod. pen. 3.1.

Quanto al primo aspetto, va anzitutto rilevato che, al momento del deposito dell'atto di appello, non era ancora stata deliberata e pubblicata la sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020 che ha ammesso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. anche alla fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.

Pertanto, l'imputato poteva avanzare, limitatamente al delitto di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., la relativa richiesta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, anche come sollecitazione a rilevarne l'applicabilità ex officio in forza del mutato assetto normativo (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707).

3.2. Con riferimento, invece, al secondo aspetto, questa Corte ha precisato, con recente arresto a S.U., che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (S.U. n. 18891 del 22 gennaio 2022).

3.2.1. Inoltre, con riguardo al tema della rilevanza della messa alla prova, ritenuta in sentenza ostativa in sé rispetto all'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto fattispecie criminosa ritenutq, valutabile ai fini della pluralità dei reati commessi, questa Corte ha invece precisato che in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (così Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021, ove sono richiamati anche precedenti nel medesimo senso anche di altre Sezioni della Corte).

4. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., limitatamente all'ipotesi della ricettazione lieve.

Inammissibile, invece, è Ila relativa doglianza con riguardo all'altra fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato, in quanto si tratta di reato (art. 474 cod. pen.) che, per nomen iuris ed entità di pena, consentiva l'applicazione della speciale causa di non punibilità al momento della proposizione dell'atto di appello, con la conseguenza che la relativa questione doveva essere tempestivamente dedotta con i relativi motivi.

In ordine a detta fattispecie va dichiarata, pertanto, irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione al delitto di ricettazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p.

Roma, li [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulli con rinvio la sentenza ai fini di un nuovo giudizio. udito il difensore L"avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Trieste del 06/07/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine, con cui la ricorrente è stata condannata alla pena di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 648, comma 2, 61 n. 2 e e 474 cod. pen. Con un unico motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Al riguardo, la sentenza impugnata doveva ritenersi "parziale e priva di coerenza" rispetto alla valutazione del profilo dell'intensità del dolo e dell'offesa arrecata, poiché motivata solo sulla considerazione del numero dei reati commessi e della quantità delle merci contraffatte, a fronte, invece, di una pluralità di elementi di fatto dimostrativi dei presupposti normativi per l'applicazione dell'istituto (concessione dei doppi benefici; riconoscimento dell'ipotesi di cui al cpv. dell'art.648 cod. pen. sull'assenza di abitualità della condotta e in ragione del limitato valore dei beni ricettati e dell'incensuratezza dell'imputata; considerazione del fatto nella sua complessità in termini di speciale tenuità). Illogico era poi fare riferimento all'abitualità della condotta in quanto la Corte di merito non aveva considerato l'ampio arco temporale trascorso tra le presunte violazioni; inoltre, a tale fine non poteva ritenersi sufficiente il solo riferimento ad un'ordinanza di messa alla prova che da sola non può costituire elemento fondante dell'abitualità del comportamento, trattandosi di istituto che prescinde dall'accertamento di una responsabilità dell'imputata a suo carico e, comunque, semmai integrante un ulteriore episodio e non due come richiesto dalle S.U. di questa Corte ai fini della qualificazione in termini di abitualità del comportamento ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 30/03/2022, ritenendo fondato il motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione. La Corte di appello ha fondato l'esclusione della speciale causa di non punibilità sotto due profili: il primo, in ragione della tardività della richiesta, non formalizzata con i motivi di appello o con i motivi aggiunti, ma solo con le conclusioni in udienza; il secondo, stante la pluralità di reati commessi dal ricorrente, nell'ambito dei quali assumerebbe rilievo anche l'ordinanza di messa alla prova per un ulteriore delitto di cui all'art. 474 cod. pen. 3.1. Quanto al primo aspetto, va anzitutto rilevato che, al momento del deposito dell'atto di appello, non era ancora stata deliberata e pubblicata la sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020 che ha ammesso l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. anche alla fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. Pertanto, l'imputato poteva avanzare, limitatamente al delitto di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., la relativa richiesta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, anche come sollecitazione a rilevarne l'applicabilità ex officio in forza del mutato assetto normativo (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707). 3.2. Con riferimento, invece, al secondo aspetto, questa Corte ha precisato, con recente arresto a S.U., che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (S.U. n. 18891 del 22 gennaio 2022). 3.2.1. Inoltre, con riguardo al tema della rilevanza della messa alla prova, ritenuta in sentenza ostativa in sé rispetto all'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto fattispecie criminosa ritenutq, valutabile ai fini della pluralità dei reati commessi, questa Corte ha invece precisato che in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (così Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021, ove sono richiamati anche precedenti nel medesimo senso anche di altre Sezioni della Corte). 4. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., limitatamente all'ipotesi della ricettazione lieve. Inammissibile, invece, è Ila relativa doglianza con riguardo all'altra fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato, in quanto si tratta di reato (art. 474 cod. pen.) che, per nomen iuris ed entità di pena, consentiva l'applicazione della speciale causa di non punibilità al momento della proposizione dell'atto di appello, con la conseguenza che la relativa questione doveva essere tempestivamente dedotta con i relativi motivi. In ordine a detta fattispecie va dichiarata, pertanto, irrevocabile l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in relazione al delitto di ricettazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p. Roma, li [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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