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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27981/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ueo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clyiha concluso chiedendo '2. ti , i ,t7ct;-tvr-rre'el -)327, 44(40. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato l'affermazione di responsabilità di cui alla pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali aggravate e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'articolo 6 paragr. 3 lett. d) Cedu e dell'art. 111 della Cost., eccependo la nullità della sentenza per violazione del principio del diritto al contraddittorio, fondandosi l'affermazione di responsabilità su atto irripetibile, in assenza di risultanze esterne convergenti.

A differenza di quando si assume nella sentenza impugnata, la denuncia-querela, le testimonianze, le immagini del video e il certificato di pronto soccorso non costituiscono prove convergenti nel fornire segno decisivo alla tesi accusatoria. 2.2.Col secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 131-bis cod. pen. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 62, n. 2, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione nonché l'omessa valutazione al riguardo.

A differenza di quanto si assume nella sentenza impugnata due testimoni - [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Maron - ricordano con certezza che il Colombo, in uno stato di agitazione e di nervosismo, chiedeva loro di avvisare il Lopreiato - non appena fosse arrivato in aeroporto - di recarsi presso di lui, riferendo parole di tensione e persino alludendo alla circostanza per cui lo stesso era a conoscenza del luogo ove andavano a scuola i figli del Lopreiato. 2.4.Col quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e l'omessa valutazione prognostica al riguardo.

Il giudice di merito è incorso in errore nell'escludere tale beneficio, affermando che la seconda sospensione condizionale non possa essere concessa in quanto non risultano i presupposti per poter effettuare concretamente la subordinazione richiesta dall'art. 165 cod. pen., osservando al contempo che in tal senso neppure provengono proposte da parte dell'imputato.

Stante la genericità del rigetto della Corte territoriale si può solo ipotizzare che forse la stessa abbia inteso riferirsi al fatto che, non risultando, nel caso di specie, per la mancata costituzione della parte civile, una situazione risarcibile, non sarebbe attuabile l'applicazione, subordinata, del chiesto beneficio.3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigettarsi il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo che impinge la sospensione condizionale della pena; esso è inammissibile nel resto.

1.1. Il primo motivo il ricorso è manifestamente infondato.

In tema di letture dibattimentali, il decesso del querelante integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Rv. 265900; ex multis, Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471 - 02).

Ciò posto in ordine alla legittimità della loro acquisizione, si tratta piuttosto di verificare se la condanna si fondi solo su di esse, stante il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250199).

Sicchè è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità penale è stata fondata in misura determinante anche sul filmato dei fatti, ripreso con il telefonino dalla teste Timofte, oltre che sulle dichiarazioni di quest'ultima e di altri testi (Rizzolo e Silvestrin).

Le altre doglianze proposte con il primo motivo, tese a inficiare - con argomenti peraltro meramente reiterativi - la validità probatoria degli altri elementi emersi, sono inammissibili in quanto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante contestazione, appunto, della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, non già della motivazione che in maniera esaustiva e coerente ha piuttosto ben posto in evidenza come le lesioni fossero attestate dalla certificazione medica in atti e come i rilievi difensivi, qui riproposti, non fossero affatto decisivi; così quello relativo alle dimensioni della frusta, che poteva essere inserita nella tasca dell'imputato, rimanendo comunque confermato che il l'imputato utilizzò un'arma, sia pure impropria, idonea a cagionare una parte delle lesioni riscontrate dai sanitari; come di poco o nullo rilievo fosse anche l'altra circostanza evidenziata dal difensore, parimenti qui pedissequamente riproposta, cioè il fatto che il Colombo, stando alle immagini, subito dopo l'aggressione non appariva per nulla dolorante, dal momento che l'assunto è contrastato dal fatto che la vittima si recò subito dopo presso il Pronto soccorso, dove le venivano riscontrate le lesioni riportate in conseguenza dell'accaduto; siccè il motivo, in parte qua, si appalesa anche aspecifico. 1.2.

Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile.

Premesso che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione - in positivo - complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590), si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale ha formulato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, una valutazione di non particolare tenuità dell'offesa, in ragione della gravità della minaccia (con cui lo avvisava che aveva parenti 'calabresi', di avere la pistola, di farlo sparire e di mandarlo in ospedale, passandogli addosso con l'auto) e delle lesioni cagionate (distorsione cervicale, contusioni ed altro), provocate, in varie parti del corpo, con un'arma impropria.

Il ricorso sollecita, in definitiva, una non consentita rivalutazione del merito, mediante contestazione dei singoli elementi di fatto, laddove peraltro ai fini dell'esclusione della ricorrenza della ipotesi della particolare tenuità del fatto - a differenza di quando si procede al suo riconoscimento - non devono necessariamente essere considerati tutti gli aspetti della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., perché, ovviamente, laddove il giudice di merito dovesse già ritenere uno di essi, per la sua pregnanza, preclusivo della valutazione dell'offesa in termini di particolare tenuità, non vi è ragione di verificare gli altri aspetti né tanto meno l'abitualità o meno del comportamento.

1.3. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (cfr. tra tutte Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), in particolare, della sussistenza di un fatto ingiusto altrui, è manifestamente infondato.

Nel rammentare che, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (ex multis, Sez. 4 ift 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799), si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi richiamati, avendo escluso, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attenuante invocata, sul rilievo che l'imputato non avesse avuto cognizione delle espressioni allusive del Colombo - e dunque del fatto ingiusto altrui che avrebbe dovuto fondare lo stato d'ira - , proferite quando Lopreiato non era presente, e comunque in un momento temporalmente non collegato in maniera diretta con l'aggressione; oltre che sul rilievo che non potesse ritenersi affatto decisiva, al riguardo, la circostanza che dal filmato risulterebbe un atteggiamento tranquillo delle persone al momento dell'accaduto (evidenziando, tra l'altro, la corte territoriale, come filmare una scena di aggressione significa soltanto che si ritiene opportuno procurare la prova di quanto sta accadendo cioè di un fatto che deve evidentemente presentare dei profili di gravità proprio per questa ragione).

Peraltro, va rilevato che in ogni caso mancherebbe l'adeguatezza tra le frasi asseritamente provocatorie pronunciate dal Colombo, e la violenta aggressione sferrata dall'imputato, addirittura con una frusta artigianale.

La circostanza attenuante della provocazione, invero, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823).

1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è fondato.

Innanzitutto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso, implicito, alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773: "In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata").

L'opposto orientamento di questa Corte che richiede una manifestazione espressa del consenso inerisce, d'altronde, all'ipotesi specifica della subordinazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, laddove nel caso di specie la decisione reiettiva non esplicita neppure le ragioni specifiche del rigetto.

Nella specie, la Corte, pur senza formulare una prognosi negativa, ha ritenuto, in buona sostanza, non concedibile la sospensione condizionale della pena, per non avere l'imputato proposto l'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., sebbene, appunto, la richiesta di concessione del beneficio implicasse la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia; consegue altresì che il ricorso deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ueo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] clyiha concluso chiedendo '2. ti , i ,t7ct;-tvr-rre'el -)327, 44(40. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha confermato l'affermazione di responsabilità di cui alla pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni personali aggravate e minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'articolo 6 paragr. 3 lett. d) Cedu e dell'art. 111 della Cost., eccependo la nullità della sentenza per violazione del principio del diritto al contraddittorio, fondandosi l'affermazione di responsabilità su atto irripetibile, in assenza di risultanze esterne convergenti. A differenza di quando si assume nella sentenza impugnata, la denuncia-querela, le testimonianze, le immagini del video e il certificato di pronto soccorso non costituiscono prove convergenti nel fornire segno decisivo alla tesi accusatoria. 2.2.Col secondo motivo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi di cui all'articolo 131-bis cod. pen. 2.3.Col terzo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale, segnatamente dell'art. 62, n. 2, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione nonché l'omessa valutazione al riguardo. A differenza di quanto si assume nella sentenza impugnata due testimoni - [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Maron - ricordano con certezza che il Colombo, in uno stato di agitazione e di nervosismo, chiedeva loro di avvisare il Lopreiato - non appena fosse arrivato in aeroporto - di recarsi presso di lui, riferendo parole di tensione e persino alludendo alla circostanza per cui lo stesso era a conoscenza del luogo ove andavano a scuola i figli del Lopreiato. 2.4.Col quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e l'omessa valutazione prognostica al riguardo. Il giudice di merito è incorso in errore nell'escludere tale beneficio, affermando che la seconda sospensione condizionale non possa essere concessa in quanto non risultano i presupposti per poter effettuare concretamente la subordinazione richiesta dall'art. 165 cod. pen., osservando al contempo che in tal senso neppure provengono proposte da parte dell'imputato. Stante la genericità del rigetto della Corte territoriale si può solo ipotizzare che forse la stessa abbia inteso riferirsi al fatto che, non risultando, nel caso di specie, per la mancata costituzione della parte civile, una situazione risarcibile, non sarebbe attuabile l'applicazione, subordinata, del chiesto beneficio.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigettarsi il ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo che impinge la sospensione condizionale della pena; esso è inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo il ricorso è manifestamente infondato. In tema di letture dibattimentali, il decesso del querelante integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione della querela ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. e l'utilizzabilità a fini probatori, senza che ciò determini una violazione dell'art. 6 CEDU qualora la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo sulla querela, in quanto la sopravvenuta morte del dichiarante non può essere collegata all'intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez. 6, n. 6846 del 12/01/2016, Rv. 265900; ex multis, Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Rv. 277471 - 02). Ciò posto in ordine alla legittimità della loro acquisizione, si tratta piuttosto di verificare se la condanna si fondi solo su di esse, stante il principio secondo cui le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, Rv. 250199). Sicchè è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, l'affermazione di responsabilità penale è stata fondata in misura determinante anche sul filmato dei fatti, ripreso con il telefonino dalla teste Timofte, oltre che sulle dichiarazioni di quest'ultima e di altri testi (Rizzolo e Silvestrin). Le altre doglianze proposte con il primo motivo, tese a inficiare - con argomenti peraltro meramente reiterativi - la validità probatoria degli altri elementi emersi, sono inammissibili in quanto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito, mediante contestazione, appunto, della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, non già della motivazione che in maniera esaustiva e coerente ha piuttosto ben posto in evidenza come le lesioni fossero attestate dalla certificazione medica in atti e come i rilievi difensivi, qui riproposti, non fossero affatto decisivi; così quello relativo alle dimensioni della frusta, che poteva essere inserita nella tasca dell'imputato, rimanendo comunque confermato che il l'imputato utilizzò un'arma, sia pure impropria, idonea a cagionare una parte delle lesioni riscontrate dai sanitari; come di poco o nullo rilievo fosse anche l'altra circostanza evidenziata dal difensore, parimenti qui pedissequamente riproposta, cioè il fatto che il Colombo, stando alle immagini, subito dopo l'aggressione non appariva per nulla dolorante, dal momento che l'assunto è contrastato dal fatto che la vittima si recò subito dopo presso il Pronto soccorso, dove le venivano riscontrate le lesioni riportate in conseguenza dell'accaduto; siccè il motivo, in parte qua, si appalesa anche aspecifico. 1.2. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile. Premesso che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione - in positivo - complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Tushaj, Rv. 266590), si osserva che nel caso di specie la Corte territoriale ha formulato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, una valutazione di non particolare tenuità dell'offesa, in ragione della gravità della minaccia (con cui lo avvisava che aveva parenti 'calabresi', di avere la pistola, di farlo sparire e di mandarlo in ospedale, passandogli addosso con l'auto) e delle lesioni cagionate (distorsione cervicale, contusioni ed altro), provocate, in varie parti del corpo, con un'arma impropria. Il ricorso sollecita, in definitiva, una non consentita rivalutazione del merito, mediante contestazione dei singoli elementi di fatto, laddove peraltro ai fini dell'esclusione della ricorrenza della ipotesi della particolare tenuità del fatto - a differenza di quando si procede al suo riconoscimento - non devono necessariamente essere considerati tutti gli aspetti della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., perché, ovviamente, laddove il giudice di merito dovesse già ritenere uno di essi, per la sua pregnanza, preclusivo della valutazione dell'offesa in termini di particolare tenuità, non vi è ragione di verificare gli altri aspetti né tanto meno l'abitualità o meno del comportamento. 1.3. Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, è inammissibile, perché, oltre a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (cfr. tra tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260), in particolare, della sussistenza di un fatto ingiusto altrui, è manifestamente infondato. Nel rammentare che, al fine della sussistenza dell'attenuante della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (ex multis, Sez. 4 ift 1, n. 52766 del 13/06/2017, Rv. 271799), si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi richiamati, avendo escluso, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'attenuante invocata, sul rilievo che l'imputato non avesse avuto cognizione delle espressioni allusive del Colombo - e dunque del fatto ingiusto altrui che avrebbe dovuto fondare lo stato d'ira - , proferite quando Lopreiato non era presente, e comunque in un momento temporalmente non collegato in maniera diretta con l'aggressione; oltre che sul rilievo che non potesse ritenersi affatto decisiva, al riguardo, la circostanza che dal filmato risulterebbe un atteggiamento tranquillo delle persone al momento dell'accaduto (evidenziando, tra l'altro, la corte territoriale, come filmare una scena di aggressione significa soltanto che si ritiene opportuno procurare la prova di quanto sta accadendo cioè di un fatto che deve evidentemente presentare dei profili di gravità proprio per questa ragione). Peraltro, va rilevato che in ogni caso mancherebbe l'adeguatezza tra le frasi asseritamente provocatorie pronunciate dal Colombo, e la violenta aggressione sferrata dall'imputato, addirittura con una frusta artigianale. La circostanza attenuante della provocazione, invero, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira (cfr. Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823). 1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è fondato. Innanzitutto, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso, implicito, alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, Rv. 280712; Sez. 2, n. 29001 del 29/09/2020, Rv. 279773: "In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. (nella specie, prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività), e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata"). L'opposto orientamento di questa Corte che richiede una manifestazione espressa del consenso inerisce, d'altronde, all'ipotesi specifica della subordinazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività, laddove nel caso di specie la decisione reiettiva non esplicita neppure le ragioni specifiche del rigetto. Nella specie, la Corte, pur senza formulare una prognosi negativa, ha ritenuto, in buona sostanza, non concedibile la sospensione condizionale della pena, per non avere l'imputato proposto l'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen., sebbene, appunto, la richiesta di concessione del beneficio implicasse la non opposizione alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia; consegue altresì che il ricorso deve essere, nel resto, dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio
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