CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1960
Cassazione n. 01544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 7 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di truffa, di cui all'art. 640 commi primo e secondo, n. 2, cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., attesi i precedenti giudiziari dell'imputata (numerosi e della stessa specie del reato per cui si è proceduto), la peculiare pervicacia criminale (dimostrata dall'assenza di totale effetto deterrente e di risocializzazione che avrebbero dovuto scaturire dalla misura alternativa detenzione di cui ha beneficiato), nonché l'intensità del dolo ed il comportamento processuale negativo della prevenuta (improntato a negazione pur a fronte delle lampanti emergenze processuali a suo carico); ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.