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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30029/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, emessa in data 11 novembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo 1).

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta i I mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità, è privo di specificità, in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); inoltre risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (si veda pag. 3 sulla complessiva valutazione di non particolare tenuità del fatto in ragione non solo del valore non esiguo del bene, ma anche del danno patrimoniale e della negativa personalità dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, non è specifico e risulta manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899), sia per il computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. peri., sia per l'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), come avvenuto nella specie (ed invero, la recidiva reiterata specifica è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e, pertanto, il reato non si era ancora prescritto al momento della pror uncia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissbile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause estintive che possano essersi verificate nelle more del presente giudizio.

P.Q.M. .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 aprile 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, emessa in data 11 novembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo 1). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta i I mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità, è privo di specificità, in quanto difetta di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prende in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); inoltre risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (si veda pag. 3 sulla complessiva valutazione di non particolare tenuità del fatto in ragione non solo del valore non esiguo del bene, ma anche del danno patrimoniale e della negativa personalità dell'imputato); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il mancato proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione, non è specifico e risulta manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza (Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899), sia per il computo del termine- base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. peri., sia per l'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721), come avvenuto nella specie (ed invero, la recidiva reiterata specifica è stata ritenuta equivalente alle attenuanti generiche e, pertanto, il reato non si era ancora prescritto al momento della pror uncia); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissbile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause estintive che possano essersi verificate nelle more del presente giudizio. P.Q.M. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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