CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 22785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siracusa, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 116 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 10272, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, il 16.11.2021, e pubblicata il 18.11.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: O GGETTO :Sisma in Sicilia nel dicembre 1990 -Rimborso del 90% - Reddito di partecipazione societaria - Oneri probatori -Regolamento europeo de minimis. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], che aveva conseguito redditi in conseguenza di partecipazioni societarie, domandava all’Amministrazione finanziaria il rimborso, nella misura del 90%, delle imposte Irpef ed Ilor versate con riferimento agli anni dal 1991 al 1992, per un importo di Euro 9.727,10 (ric., p. 1), in considerazione della legislazione promulgata a seguito del sisma del dicembre 1990 in Sicilia (cfr. art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002). L’Agenzia delle Entrate non rispondeva. 2. Il contribuente, formatosi il silenzio rifiuto, lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa. L’Amministrazione finanziaria si costituiva e proponeva plurime censure. La CTP accoglieva il ricorso, e riconosceva all’impugnante il diritto al conseguimento del rimborso richiesto. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, rinnovando le proprie censure innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, che confermava la pronuncia dei primi giudici. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dall’impugnata CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR affatto pronunciato sulla contestata non riconoscibilità del beneficio fiscale invocato, perché richiesto da contribuente dedito all’attività d’impresa, in contrasto con il diritto dell’Unione Europea. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014 e succ. modd., e degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nonché dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione (UE) 2016/195, notificata con n. C (2015) 5549 final, per non avere il giudice dell’appello tenuto conto, secondo quanto espressamente sottopostogli, che la contribuente svolgeva attivitàd’impresa, e non avere perciò accertato se il rimborso richiesto si tradurrebbe in un aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario. 3. Preliminarmente occorre dare atto che il controricorrente ha insistentemente eccepito la ritenuta inammissibilità del ricorso per cassazione introdotto dell’Amministrazione finanziaria, per avere l’Agenzia delle Entrate proposto delle contestazioni non autosufficienti, non avendo riportato come le avesse proposte nei gradi di merito del giudizio e, con riferimento al secondo strumento di impugnazione, perché le questioni fondate sulla “Decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C (2015) 5549 final … non sono state oggetto dell’appello proposto dall’Agenzia” (controric., p. 5) 3.1. In questo giudizio di legittimità l’Amministrazione finanziaria propone in realtà, in relazione ai diversi profili della nullità della sentenza a causa di omessa pronuncia, nonché della violazione di legge, una sola e chiara questione, se risulti compatibile con il diritto dell’Unione Europea la corresponsione del rimborso delle imposte pagate con riferimento ad un reddito di partecipazione societaria, oppure lo stesso si risolva in un aiuto di Stato incompatibile. Trattasi pertanto di questione di diritto, su cui questa Corte regolatrice è comunque chiamata a pronunciare, anche d’ufficio ed indipendentemente dallo sviluppo del giudizio. 4. I motivi di ricorso proposti dall’Ente impositore presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. Mediante i suoi mezzi di impugnazione l’Amministrazione finanziaria lamenta che il giudice della CTR ha pronunciato una decisione nulla, perché manchevole della pronuncia su una questione decisiva, e comunque erronea, perché il giudice dell’appello ha riconosciuto il diritto al rimborso alla contribuente, la quale svolgeva attività d’impresa, senza verificare la compatibilità della restituzione delle somme con la normativa europea sugli aiuti di Stato. 4.1. In materia questa Corte regolatrice ha condivisibilmente avuto occasione di statuire che “l'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002 – riguardante la definizione aut omatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato –non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti”, Cass. sez. V, 27.11.2019, n. 30927. 4.2. La CTR non affronta la problematica esposta, e si limita ad osservare, in generale, che “Le argomentazioni esposte dall’ufficio impositore, esposte nell’atto di appello, sono pretestuose e prive di fondamento” (sent. CTR, p. III), e propone quindi le sue riflessioni su questionidiverse. 4.3. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate risulta pertanto fondato, perché è compito del giudice di merito accertare se il rimborso d’imposta richiesto dal contribuente, in relazione al reddito di partecipazione societaria conseguito, non si risolva in un aiuto di Stato illegittimo, tenendo anche conto della normativa europea “de minimis”. 5. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, perché proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giu